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Auto disabili e circolazione nelle ztl e nelle aree pedonali urbane (Cassazione, sentenza n.21320 del 14/9/2017)
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Sentenza 
14 settembre 2017 10:59
 
Interpretazione da parte della Corte di Cassazione dell'art. 11 del d.P.R. 503/1996 con conferma della sentenza di secondo grado del Tribunale di Busto Arsizio. 
"La norma in questione prescrive, in maniera chiara ed incontrovertibile, che ai possessori del contrassegno speciale per disabili è permessa la circolazione e la sosta nelle "zone a traffico limitato" e nelle "aree pedonali urbane" qualora è autorizzato l'accesso anche ad una sola categoria di veicoli per l'espletamento di servizi di trasporto di pubblica utilità. Nel caso di specie, il fatto che l'autorizzazione ad accedere fosse stata concessa a tali veicoli ai soli fini di prelievo ed accompagnamento e non in maniera incondizionata, non può avere rilevanza per far venir meno il diritto di transito ai possessori del contrassegno speciale. L'accesso concesso ai veicoli adibiti al trasporto pubblico, per qualsiasi motivo questo avvenga, è sufficiente per ritenere legittimo, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. n. 503 del 1996, l'accesso al possessore del contrassegno di cui all'art. 12 dello stesso decreto." 
 
 
 
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