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Assicurazione auto obbligatoria anche se il mezzo viene lasciato fermo (Corte di giustizia europea sentenza 4/9/2018 Causa C-80/17)
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Sentenza 
4 settembre 2018 12:55
 
Si tratta di un'interpretazione di direttive europee che concernono il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile secondo la quale "la stipulazione di un contratto di assicurazione della responsabilità civile relativa alla circolazione di un autoveicolo è obbligatoria qualora il veicolo di cui trattasi, pur trovandosi, per sola scelta del suo proprietario, che non ha più intenzione di guidarlo, stazionato su un terreno privato, sia tuttora immatricolato in uno Stato membro e sia idoneo a circolare". Il concetto guida è che il proprietario "risponde dei danni risultanti dai rischi connessi al veicolo, anche se quest’ultimo non è in circolazione." Diverso il discorso in caso di ritiro "ufficiale" dalla circolazione (rottamazione o altro).

Attenzione!
Questa sentenza, oltre a sancire un principio di armonizzazione, riguarda la normativa portoghese. In Italia la normativa precisa chiaramente che l'obbligo vige in caso di circolazione:
Cds, D.lgs.285/1992, Art. 193. Obbligo dell'assicurazione di responsabilita' civile: 1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compreso i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilita' civile verso terzi.



 
 
 
 
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