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Agevolazioni prima casa: spettano anche se si possiede altra abitazione non idonea (Cassazione sentenza n.2565 del 2/2/2018)
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Sentenza 
2 febbraio 2018 10:24
 
In parole povere viene stabilito che le agevolazioni per l'acquisto della prima casa spettano anche se il contribuente dispone di un'altra abitazione nello stesso comune qualora la stessa non sia idonea all'uso abitativo. L'idoneità va valutata sia in senso oggettivo (inabitabilità) sia in senso soggettivo (dimensioni e caratteristiche complessive).
Ecco il principio affermato:
"Non si può ritenere d'ostacolo, dunque, all'applicazione delle agevolazioni "prima casa" la circostanza che l'acquirente dell'immobile sia al contempo proprietario d'altro immobile (acquistato senza agevolazioni nel medesimo comune) che, "per qualsiasi ragione" sia inidoneo, per le ridotte dimensioni, ad essere destinato a sua abitazione" (Cass. civ. Sez. V, sentenza 17 maggio 2006, n. 11564).
Nel solco dell'orientamento sopra riportato, può dunque essere affermato che - ai sensi della lett. b) della Nota II all. alla Tariffa I del d.P.R. n. 131 del 1986, ipotesi diversa dalla lett. c) della Nota II cit., e alla luce dei principi affermati con l'ordinanza n. 203 del 2011 della Corte Costituzionale - l'inidoneità dell'alloggio già posseduto debba essere valutata anche dal punto di vista soggettivo del compratore in relazione alle esigenze abitative del suo nucleo familiare (Cass. 2017 n.27376; Cass. 2016 n. 2278; Cass. n. 26653 del 2014; Cass. n. 21289 del 2014; Cass. n. 23064 del 2012; Cass. n. 12866 del 2012).
Le considerazioni svolte comportano che la sentenza d'appello, discostatasi dai superiori principi di diritto, dia luogo allo scrutinio ex art. 360-bis, cod. proc. civ. con la cassazione dell'impugnata decisione e il rinvio della causa al giudice di merito, il quale dovrà attenersi al seguente principio: "In tema di "agevolazioni prima casa, «l'idoneità» della casa di abitazione pre-posseduta va valutata sia in senso oggettivo (effettiva inabitabilità), che in senso soggettivo (fabbricato inadeguato per dimensioni o caratteristiche qualitative), nel senso che ricorre l'applicazione del beneficio anche all'ipotesi di disponibilità di un alloggio che non sia concretamente idoneo, per dimensioni e caratteristiche complessive, a soddisfare le esigenze abitative dell'interessato". 
 
 
 
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