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Agevolazione acquisto 'prima casa' ok anche se si trasferisce uno solo dei coniugi (Cassazione sentenza n.16026 del 29/7/2015)
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Sentenza 
22 settembre 2016 11:52
 
La sentenza da cui partiamo è della Commissione provinciale tributaria di Milano, la n.7213/2016 che si basa sul principio stabilito dalla Cassazione con la sentenza n.16026/2015.
In tema di agevolazioni fiscali per l'acquisto della "prima casa" il requisito della residenza nel Comune in cui è ubicato l'immobile deve essere riferito alla famiglia, con la conseguenza che, in caso di comunione legale tra coniugi, quel che rileva è che l'immobile acquistato sia destinato a residenza familiare, mentre non assume rilievo la circostanza che uno dei coniugi non abbia la residenza anagrafica in tale Comune. Ciò si applica  in ogni caso in cui il bene sia divenuto oggetto della comunione ai sensi dell'articolo 177 c.c., quindi sia in caso di acquisto separato che in caso di acquisto congiunto del bene stesso.
I giudici precisano anche che "i coniugi non sono tenuti ad una comune residenza anagrafica, ma reciprocamente alla coabitazione", da qui la conseguente affermazione secondo cui "ai fini della fruizione dei benefici fiscali in questione, il requisito della residenza nel comune in cui è ubicato l'immobile deve essere riferito alla famiglia".
 
 
 
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