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Abitazione principale: i benefici e le riduzioni possono essere revocati se i consumi elettrici sono bassi (Cassazione ordinanza n.14793 del 7/6/2018)
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Sentenza 
7 giugno 2018 0:00
 
Impugnazione di una sentenza della CTR Toscana che dava ragione al comune che non aveva riconosciuto un'agevolazione ICI per l'abitazione principale sulla base dell'esiguità dei consumi elettrici, ritenuta valutazione presuntiva fatta in violazione di legge.
La Cassazione rigetta il ricorso confermando la validità della presunzione e ribaltando il concetto e quindi ritenendo che la presunzione riguardi semmai la risultanza anagrafica che può essere superata da prova contraria.
Si legge:
"È, infatti, insegnamento di questa Corte, quello che "In tema di ICI, ai fini del riconoscimento dell'agevolazione prevista dall'art. 8 del d.lgs. n. 504 del 1992 per l'immobile adibito ad abitazione principale, le risultanze anagrafiche rivestono un valore presuntivo circa il luogo di residenza effettiva e possono essere superate da prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento e suscettibile di apprezzamento riservato alla valutazione del giudice di merito." (Cass. ord. n. 12299/17, n. 13062/17). Nel caso di specie, premesso che il ricorso rispetta i criteri di cui agli artt. 360 e 366 c.p.c., i giudici d'appello, con accertamento di fatto sufficientemente motivato, hanno ritenuto, in disparte la scelta del medico curante effettuata dai ricorrenti presso altro comune, che l'elemento presuntivo dei bassi consumi elettrici nel triennio, fosse una sufficiente fonte di convincimento, per ritenere superata la presunzione di residenza effettiva nel comune di Rio dell'Elba, fondata sulle risultanze anagrafiche, in quanto, elemento sintomatico di una presenza nell'abitazione oggetto d'imposizione non abituale."
 
 
 
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