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TARES: LA NUOVA TASSA SUI RIFIUTI DAL 2013
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Scheda Pratica di Rita Sabelli
31 dicembre 2012 16:11
 
Ultimi aggiornamenti: 10/2/2015 e 8/12/2016 (riscossione)
 
Attenzione! Dal 2014 la nuova tassa sui rifiuti, al posto della Tares, e' la TARI. 
Si veda in merito la scheda pratica
La nuova IUC (imposta unica comunale) comprendente IMU, TARI e TASI: una guida

La finanziaria 2012 (dl 201/2011) ha introdotto una nuova tassa comunale sui rifiuti e sui servizi, denominata TARES, che dal 2013 sostituisce, abolendole, le tassazioni in vigore (Tarsu, Tia1 e Tia2, quest'ultima in realta' mai partita).
Vengono anche abrogate le addizionali (ex ECA e ex MECA), mentre resta applicabile -insieme alla tassa- il tributo provinciale.

La nuova tassa, che tutti i comuni italiani dovranno applicare dal 2013, copre i costi di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, nonche' i costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni (i servizi comunali per i quali non e' possibile una ripartizione come illuminazione pubblica, sicurezza, polizia locale, etc.).

Ricordiamo che cosi' come per la Tarsu e la Tia, anche per la Tares la legge nazionale fissa criteri di gestione generici, mentre le regole specifiche di gestione (criterio di calcolo, misura della tassa, riduzioni ed esenzioni, riscossione) decide ogni comune con proprio regolamento.

Normative successive hanno comunque precisato che la vera e propria applicazione della Tares partira' dalla fine del 2013 (poi in realtà sostituita dalla TARI, nota). I comuni possono infatti non solo decidere, con delibera specifica, scadenze e rate, ma possono anche riscuotere per le prime due rate di acconto del 2013 la "vecchia" tassa dei rifiuti adottata nel 2012; L'applicazione della nuova Tares avviene all'atto dell'ultima rata 2013 calcolata a conguaglio, con applicazione della maggiorazione a copertura dei servizi indivisibili.  In tutti i casi i comuni devono inviare modelli di pagamento precompilati a casa del contribuente.

Vediamo le regole generali fissate dalle norme nazionali.
Indice scheda
CHI DEVE PAGARE E SU COSA
DICHIARAZIONE E VARIAZIONI
CRITERI DI CALCOLO
RIDUZIONI ED ESENZIONI
COME E QUANDO SI PAGA
ACCERTAMENTI, RISCOSSIONE E SANZIONI
RIFERIMENTI NORMATIVI

CHI DEVE PAGARE E SU COSA
La tassa e' dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, indipendentemente dall'uso, che siano suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali non detenute od occupate in via esclusiva, ad eccezione delle aree scoperte operative.

E' tenuto al pagamento il soggetto che occupa o detiene i locali o le aree. Se i soggetti sono piu' di uno (nucleo familiare o comunque gruppo di persone che usano i locali o le aree), c'e' tra questi responsabilita' solidale riguardo al pagamento.

Se l'utilizzo e' temporaneo per non piu' di sei mesi in uno stesso anno, la tassa e' dovuta soltanto dal proprietario o da chi possiede i locali o l'area in base ad altro diritto reale (uso, usufrutto, abitazione, superficie).

In caso di multiproprieta' e' responsabile del versamento il soggetto che gestisce i servizi comuni.

DICHIARAZIONE E VARIAZIONI
I comuni devono stabilire, nel regolamento Tares, le modalita' di presentazione della dichiarazione (di possesso), predisponendo un modulo e fissando un termine che decorre a partire dall'inizio del possesso o dell'occupazione.

Come per la Tarsu e la Tia la dichiarazione vale anche per gli anni successivi a quello di presentazione, a meno che non vi siano variazioni tali da comportare modifiche all'importo della tassa. In tal caso il regolamento comunale prevedera' l'obbligo di presentare denuncia di variazione.
La dichiarazione viene di solito anche inclusa nella documentazione da presentare al Comune in caso di variazione di residenza.

Non deve presentare la dichiarazione chi ne ha gia' presentata una ai fini dell'applicazione della Tarsu o della Tia, a meno che ovviamente non vi siano state nel frattempo variazioni.

E' bene riferirsi, per questo adempimento, al regolamento comunale.

CRITERI DI CALCOLO
La tariffa applicabile
Ricordiamo che la Tares copre i costi comunali relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati -compreso lo smaltimento- e dei costi relativi ai servizi indivisibili (quelli per i quali non e' possibile una ripartizione come illuminazione pubblica, sicurezza, polizia locale, etc.).

Il comune fissa una tariffa annuale commisurata alle quantita' e qualita' medie dei rifiuti prodotti per unita' di superficie (metro quadrato), in relazione agli usi e al tipo di attivita' svolta nell'unita' immobiliare.
A tal scopo, per le utenze non domestiche, le attivita' vengono divise in categorie diverse a seconda della potenzialita' di produzione di rifiuti.

La tariffa e' composta da una quota che copre i costi del servizio di gestione e da una quota rapportata alla quantita' di rifiuti prodotti, al servizio fornito e all'entita' dei costi di gestione.
Per le occupazioni che durano meno di un anno la tassa viene ovviamente calcolata in base al tempo di occupazione.

In aggiunta -e questa e' una delle novita' della Tares- vi e' l'applicazione, a copertura dei servizi indivisibili resi dal comune, di una tariffa aggiuntiva di minimo 0,30 euro per metro quadrato, aumentabile da ogni comune fino a 0,40 euro.

NOTA: I comuni che avessero organizzato sistemi di misurazione precisa della quantita' di rifiuti prodotti da ciascun cittadino possono applicare, al posto della tassa, una tariffa-corrispettiva, ovvero una sorta di prezzo.In questo caso la riscossione puo' avvenire - a differenza della tassa- da parte della societa' che svolge il servizio di raccolta e smaltimento. Resta applicabile la sovrattassa sui servizi indivisibili.

La superficie tassabile
Per la Tares il Dl 201/2011 stabilisce che per tutti gli immobili a destinazione ordinaria (di categoria catastale A, B o C, comprese quindi le civili abitazioni) la superficie assoggettabile debba essere pari all'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Dpr 138/1998.
A tal fine i comuni dovranno allineare i dati catastali in loro possesso con quelli dell'Agenzia del territorio per poi comunicare ai contribuenti la superficie tassabile.

Nel frattempo la legge prevede una sorta di regime transitorio, nel quale la tassa puo' essere calcolata sulla superficie calpestabile.

Ai comuni viene comunque consentito di adottare, per l'applicazione della tassa, le superfici dichiarate o accertate per la Tarsu o la Tia.
Ricordiamo, in proposito, che il criterio dell'adozione, come superficie tassabile, dell'80% di quella catastale viene adottato gia' da anni grazie alla legge Finanziaria 2005 (n. 311/2004 art.1 comma 340) a cui e' seguita la Circolare dell'Agenzia del Territorio n.13/T del 7/12/2005. Il nuovo tributo si mantiene quindi sostanzialmente in linea, considerando che la legge prevede che il suddetto criterio puo' essere adottato dai comuni anche in sede di accertamento.

Per le altre unita' immobiliari (a destinazione speciale e particolare, gruppi catastali D, E ed F) la superficie tassabile e' sempre quella calpestabile.

Le superfici delle parti degli immobili dove si producono rifiuti speciali non vengono ovviamente incluse nella superficie tassabile, a patto che il soggetto interessato dimostri l'avvenuto trattamento di tali rifiuti in conformita' alla legge.

RIDUZIONI ED ESENZIONI
Ogni comune puo' prevedere riduzioni di massimo il 30%(*) in caso di:
- abitazioni con unico occupante;
- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso (limitato e discontinuo);
- locali (non abitazioni) ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ricorrente ma non continuativo;
- abitazioni occupate da soggetti che risiedono (o hanno dimora) all'estero per piu' di sei mesi all'anno;
- fabbricati rurali ad uso abitativo.

E' facolta' del comune prevedere ulteriori riduzioni rispetto a quelle suddette, nonche' esenzioni totali dalla tassa.

Ogni comune deve invece prevedere riduzioni in caso di:
- immobili posti in zone dove NON e' effettuata la raccolta; la tassa in questo caso e' dovuta non misura non superiore al 40% della tariffa (*) e deve essere determinata, anche gradualmente, in base alla distanza dal piu' vicino punto di raccolta posto in zona perimetrata o comunque servita;
- utenze domestiche che effettuano raccolta differenziata.
- utenze che provvedono ad avviare al recupero di rifiuti assimilati; il coefficiente di riduzione e' proporzionale alle quantita' di rifiuti avviate al recupero.

La tassa e' inoltre ridotta, dovuta per massimo il 20% della tariffa (*), nei casi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti per qualsiasi motivazione, compresi motivi sindacali (scioperi) o impedimenti organizzativi, quando l'autorita' sanitaria locale riconosca una situazione dannosa o di pericolo per le persone o l'ambiente.
Stessa cosa se il servizio e' reso ma con grave violazione alle normative e ai regolamenti.

(*) Tutte le riduzioni, nelle misure suddette, si intendono applicabili sia alla tariffa-base della Tares sia alla maggiorazione prevista a copertura dei servizi indivisibili.

COME E QUANDO SI PAGA
Fino a Dicembre 2013 i comuni possono affidare la gestione e la riscossione della Tares agli stessi soggetti a cui, a fine 2012, risulta affidata la gestione delle "vecchie" Tarsu e Tia.

Il versamento, che va fatto esclusivamente al comune, puo' avvenire in quattro rate trimestrali con scadenza Gennaio, Aprile, Luglio e Ottobre, mediante bollettino postale o modello F24, anche effettuando compensazioni con altre imposte. E' facolta' dei comuni variare le scadenze e il numero di rate, quindi va verificato il regolamento comunale.
E' consentito, a patto che il comune lo preveda, il pagamento totale in un'unica soluzione entro il mese di Giugno di ciascun anno.

I regolamenti comunali dovranno prevedere le modalita' di riscossione, comprese quelle di invio degli avvisi di pagamento al domicilio del contribuente con il dovuto gia' calcolato.

Solo nel caso in cui il comune sia organizzato con sistemi che consentono di misurare esattamente le quantita' di rifiuti prodotte dai singoli cittadini, la riscossione -con applicazione di una tariffa anziche' una tassa- potra' esser fatta direttamente dalla societa' di gestione del servizio.

Per il 2013 e' previsto un regime particolare che prevede che i comuni possano decidere liberamente rate e scadenze e riscuotere, per le prime due rate, la "vecchia" tassa dei rifiuti adottata nel 2012, applicando le nuove regole della Tares, maggiorazione compresa, solo per l'ultima rata 2013, di conguaglio.
Nel dettaglio, unicamente per il 2013:
- i comuni stabiliscono la scadenza e il numero delle rate con una delibera specifica che dovra' essere pubblicata sul sito istituzionale del comune stesso almeno trenta giorni prima della data di versamento;
- per le prime due rate i comuni possono inviare ai contribuenti dei bollettini di pagamento precompilati e gia' predisposti per il pagamento della TARSU (o della TIA, se gia' adottata dal comune) o comunque indicare altre modalita' di pagamento gia' in uso. Queste due rate saranno poi considerate come acconti ai fini del conguaglio TARES scadente con l'ultima rata 2013;
- la maggiorazione di 0,30 euro al mq e' destinata allo Stato e versata in un unica soluzione unitamente all'ultima rata 2013. I comuni, per il 2013, non possono aumentarla;
- il regolamento TARES, per il quale l'ultima scadenza e' il 30/11/2013, puo' prevedere la commisurazione della tariffa sulla base delle quantita' e qualita' medie ordinarie di rifiuti prodotti per unita' di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attivita' svolto nonche' al costo del servizio sui rifiuti. E' confermata anche la possibilita' di introdurre riduzioni ed esenzioni ulteriori rispetto a quelle di legge, anche relativi a limiti di reddito, con esenzione per i rifiuti avviati all'autocompostaggio. 
- i modelli di pagamento per l'ultima rata del 2013 (quella di conguaglio Tares) devono essere elaborati nel rispetto del regolamento suddetto e spediti al contribuente gia' precompilati. Se cio' non viene fatto, non puo' essere addebitata al contribuente alcuna sanzione relativa all'insufficiente pagamento.
- col regolamento da approvare entro il 30/11/2013 il comune puo' determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri applicati nel 2012 con riferimento alta tassa applicata in tale anno, ferma l'applicazione della maggiorazione. 
- se il comune fissa l'ultima scadenza TARES a Dicembre 2013, la scadenza di pagamento deve cadere il 16 del mese, come stabilito dalle norme per i versamenti unitari.
- stante l'obbligo di versare allo Stato la maggiorazione entro Dicembre, in via eccezionale per il 2013 i comuni possono differire al 2014 le rate della TARES.
- l'ultima rata del 2013 deve essere pagata con modello F24  precompilato dal comune con codici riscossione 3944 per la Tares, 3950 per l'eventuale Tariffa, 3955 per la maggiorazione. Se conformi al decreto dittatoriale del 14/5/2013 possono essere usati anche bollettini di c/c postale, uno per la tassa e uno per la maggiorazione.
(vedi l'art.10 Dl 35/2013 diventato Legge 64/2013, i chiarimenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze nella circolare n.1/DF del 29/4/2013, il Dl 102/2013 convertito nella Legge 124/2013 art.5, la Risoluzione MEF n.9/DF del 9/9/2013 e in ultimo la Risoluzione del Min.economia n.10 del 2/12/2013).

Nota:
Conseguentemente a quanto sopra, il versamento della prima rata 2013 potrebbe essere anticipato rispetto a Luglio (scadenza precedentemente introdotta dal Dl 1/2013) e quello dell'ultima rata potrebbe essere posticipato rispetto ad Ottobre, e potrebbero essere inserite rate intermedie. Firenze, per esempio, ha deliberato di riscuotere la TARES con tre rate scadenti il 31/5, il 30/9 e il 31/12/2013. Le scadenze di Luglio e Ottobre rimangono, invece, in tutti i casi in cui il comune non provveda a deliberare scadenze diverse (si veda, per riferimento, il sito TARES Area Fiorentina).

In conclusione risulta evidente, per il 2013 ma anche per gli anni successivi, che la fonte primaria di informazione per sapere quanto e quando pagare rimane il comune, ovvero il sito istituzionale (per i contatti a distanza) e l'ufficio tributi (per i contatti diretti).

ACCERTAMENTI, SANZIONI E RISCOSSIONE COATTIVA
Accertamenti
Al fine di verificare il rispetto degli obblighi legati alla Tares (presentazione della dichiarazione, comunicazione delle variazioni, pagamento, etc.) il comune puo' ,tramite propri funzionari, inviare al contribuente questionari e/o ispezionare l'immobile, dando un preavviso di almeno sette giorni.
Se il contribuente non collabora il comune puo' procedere all'accertamento facendo delle presunzioni (ai sensi del codice civile art.2729).
In caso di mancata o infedele risposta al questionario scatta inoltre una sanzione variabile da 100 a 500 euro. Il termine per rispondere e' di 60 giorni.

Sanzioni
Sono previste sanzioni per l'omessa presentazione della denuncia (dal 100 al 200% dell'imposta dovuta), per la denuncia infedele (dal 50 al 100% dell'imposta dovuta), per il mancato pagamento (30% del non versato), con riduzione ad un terzo nel caso di paghi entro il termine utile per ricorrere avverso l'avviso di accertamento.

Si ricorda che come per tutte le imposte e i tributi e' possibile regolarizzare da soli la propria violazione pagando sanzioni ridotte entro 15 giorni (ravvedimento brevissimo), un mese (ravvedimento breve) od un anno (ravvedimento lungo) dalla scadenza.

Tutte le informazioni al riguardo (sanzioni e ravvedimento operoso) si trovano nella scheda
SANZIONI TRIBUTARIE AMMINISTRATIVE PER LE ABITAZIONI

Riscossione coattiva
Le attivita' di riscossione coattiva della TARES sono analoghe a quelle di tutti gli altri tributi locali e non cambiano, per ora, rispetto a quelle utilizzate per le "vecchie" TARSU e TIA.

In caso di violazione, quindi, le sanzioni saranno applicate tramite notifica di un avviso di accertamento con eventuale successiva iscrizione a ruolo del debito ed emissione di cartella esattoriale. 

La riscossione coattiva puo' anche avvenire direttamente (senza l'intermediazione di Equitalia, iscrizione a ruolo ed emissione di cartella esattoriale) tramite l'utilizzo dell'ingiunzione fiscale. Da Luglio 2013 la norma di riferimento (*) permette, in caso di mancato pagamento dell'ingiunzione, di accedere a tutte le forme di riscossione coattiva previste per la cartella esattoriale (fermo amministrativo, ipoteca, pignoramento, etc.).

Ricordiamo in proposito che da Luglio 2017 i Comuni non potranno più affidarsi ad Equitalia per la riscossione delle proprie entrate, considerato che la stessa Equitalia verrà liquidata. Dopo tale data dovranno scegliere se riscuotere direttamente con ingiunzione fiscale o affidarsi al nuovo ente della riscossione statale sostitutivo di Equitalia, l' “Agenzia delle entrate-Riscossione”. (*).

Per quanto riguarda i tempi e le modalita' dell'attivita' di accertamento, si veda questa scheda con le regole valide per tutti i tributi locali:
TRIBUTI LOCALI (ICI, TARSU, TOSAP): NUOVE REGOLE SUGLI ACCERTAMENTI, SULLA RISCOSSIONE COATTIVA E SUI RIMBORSI

RIFERIMENTI NORMATIVI
- Dl 201/2011 convertito nella legge 214/2011 art.14,con modifiche.
- Legge 296/2006 art.1 commi da 161 a 170 (per la riscossione coattiva).
- Legge di Stabilita' 2013 (Legge 228/2012, art.1 comma 387) che ha modificato il Dl 201/2011
(tra le modifiche l'eliminazione del regolamento attuativo che doveva essere emesso entro Ottobre 2012, lo slittamento del termine di presentazione dei bilanci di previsione,etc.)
- Dl 1/2013 convertito nella Legge 11/2013 art.1bis
- Dl 35/2013 convertito nella Legge 64/2013 art.10 commi 2/3
- Dl 102/2013 convertito nella legge 124/2013 art.5

- DM Min.Economia e Finanze 14/5/2013 (approvazione bollettino per pagamento) 
- Risoluzione Ag.entrate n.37/E del 27/5/2013 (istituzione dei codici tributo per i versamenti con mod.F24)
- Circolare Min.Economia e Finanze n.1/DF del 29/4/2013 (chiarimenti, anche sulle scadenze 2013) 

(*) Riscossione diretta da parte dei comuni: vedi DL 70/2011 convertito nella legge 106/2011 art.7 comma 2 lettera gg-ter e segg.. Il termine e' stato prorogato prima dal Dl 201/2011 art.10 comma 13octies (dal 1/1/2012 al 31/12/2012), poi dal Dl 174/2012 convertito nella legge 213/2012, art.9 comma 4 (al 30/6/2013), dal Dl 35/2013 convertito nella Legge 64/2013 all'art.10 comma 2ter (al 31/12/2013), poi dalla Legge 147/2013 art.1 comma 610 (al 31/12/2014), poi dalla Legge di Stabilità 2015 (legge 190/2014 art.1 comma 642) , poi dal DL 78/2015, art.7 comma 7, poi dal decreto Milleproroghe 2016 (dl 210/2015) art.10 comma 1, poidal Dl 113/2016 art.18. L'ultima proroga è del Dl 193/2016 convertito nella legge 225/2016 (che disciplina anche la soppressione di Equitalia).
 
 
 
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