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Sci e sport invernali. Dal casco all'assicurazione, le nuove regole in vigore dal 1 gennaio 2022
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Scheda Pratica di Redazione
29 dicembre 2021 14:14
 
A partire dal 1 gennaio 2022 entrano in vigore le nuove regole nazionali per la sicurezza delle discipline sportive invernali contenute nel Dlgs. 40/2021. Vediamone qui i punti salienti.

Indice:
Aree sciabili attrezzate
Classificazione funzionale
Classificazione in base al grado di difficoltà
Obblighi dei gestori degli impianti
Obbligo di casco per i minorenni
Viabilità
Obbligo di soccorso
Sci fuori pista, sci-alpinismo e attivita' escursionistiche
Obbligo di assicurazione
Sanzioni
Sciatori con disabilità



Aree sciabili attrezzate
Per aree sciabili attrezzate si intendono “le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve, quali: lo sci, nelle sue varie articolazioni; la tavola da neve, denominata «snowboard»; lo sci di fondo, la slitta e lo slittino e gli altri sport individuati dalle singole normative regionali”.
Il decreto prevede la classificazione delle piste sia in base allo sport invernale cui sono riservate, sia in base al loro grado di difficoltà.

Classificazione funzionale
Entro un anno dall’entrata in vigore del decreto:
- le Regioni e le Province autonome devono individuare aree dedicate allo slittino e alla slitta, nonché altri sport invernali con attrezzature, e aree interdette (anche temporaneamente) allo snowboard;
- nelle aree in cui sono presenti piu' di venti piste e almeno dieci impianti di risalita, i gestori devono predisporre uno “snowpark”, ovvero un’area per la pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard, protetta e separata, in cui è obbligatorio l’uso del casco protettivo omologato;
- i gestori, su richiesta degli sci club, individuano le piste dedicate, anche temporaneamente, all’allenamento agonistico.

Classificazione in base al grado di difficoltà
Le piste di discesa e da fondo devono essere segnalate con mappe e cartelli secondo il grado difficolta' come segue:
a) colore blu: piste facili
b) colore rosso: piste di media difficolta'
c) colore nero: piste difficili nonché tutte le piste non battute.
Le piste di slitta, slittino e parco giochi devono avere le caratteristiche delle piste blu, con larghezza minima di 6 metri.
Ai lati delle piste è apposta una palinatura colorata per delimitarne i bordi e per indicarne il grado di difficolta', la denominazione e la numerazione.

Obblighi dei gestori degli impianti
La normativa impone ai gestori tutta una serie di obblighi per garantire la sicurezza degli utenti ed il primo soccorso. Dovono garantire l’accessibilità e il trasporto presso le strutture sanitarie più vicine, e devono predisporre aree per l’atterraggio di elicotteri da soccorso.
I gestori devono anche essere muniti di un’assicurazione di responsabilità civile per risarcire i danni agli utenti e terzi causati dall’inosservanza dei propri obblighi di sicurezza e soccorso.

Obbligo di casco per i minorenni
Nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard, del telemark, della slitta e dello slittino e' fatto obbligo ai minorenni di indossare un casco protettivo omologato. Ai trasgressori (ovvero ai loro genitori o custodi) è riservata una sanzione pecuniaria da 100 a 150 Euro.

Viabilità
Viene istituito un mini “codice della strada” cui gli sciatori dovranno attenersi.
Innanzitutto è previsto un obbligo generale di prudenza per tutti gli utenti: “ogni sciatore deve tenere una velocita' e un comportamento di prudenza, diligenza e attenzione adeguati alla propria capacita', alla segnaletica e alle prescrizioni di sicurezza esistenti, nonche' alle condizioni generali della pista stessa, alla libera visuale, alle condizioni meteorologiche e all'intensita' del traffico”.
Precedenza: lo sciatore a monte, chiaramente in una posizione di vantaggio visuale, deve evitare di interferire con lo sciatore a valle. In breve, in caso di potenziale scontro tra sciatori, lo sciatore a valle ha la precedenza.
Sorpasso: è ammesso purché sia effettuato in sicurezza e ad idonea distanza, con visibilità sufficiente, senza intralci allo sciatore sorpassato.
Incroci: tutti gli sciatori, da qualunque direzione provengano, devono rallentare e procedere solo se l’attraversamento può essere effettuato in sicurezza.
Stazionamento (o sosta): gli sciatori che sostano devono evitare pericoli per gli altri
utenti e portarsi sui bordi della pista. E’ vietato fermarsi nei passaggi obbligati, in prossimita' dei dossi o in luoghi senza visibilita'. In caso di cadute o di incidenti, gli sciatori devono liberare
tempestivamente la pista portandosi ai margini di essa. Durante la sosta presso rifugi o altre zone gli sciatori collocano la propria attrezzatura fuori dal piano sciabile, in modo da non recare intralcio o pericolo ad altri.
Mezzi meccanici: ad eccezione dei mezzi utilizzati per la manutenzione delle piste, è vietato l’utilizzo di qualsiasi mezzo meccanico (bici, motoslitta, ecc.).
Pedoni: è vietato percorrere le piste a piedi o con le racchette da neve, salvo casi di necessità e rimanendo ai lati.
Scontro tra sciatori: si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente allo scontro.
Stato di alterazione psicofisica: è vietato sciare in stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica conseguente all’utilizzo di sostanze tossicologiche. Le forze dell’ordine possono effettuare i controlli sulle piste da sci così come avviene per la circolazione stradale. Sono previste sanzioni da 250 a 1000 Euro.

Obbligo di soccorso
Chiunque deve segnalare la presenza di un infortunato con mezzi idonei e prestare assistenza a chi è in difficoltà. In caso di omesso soccorso o omessa segnalazione di chi è infortunato, oltre alle conseguenze penali (art. 593 c.p.), è prevista una sanzione da 250 a 1.000 Euro.

Sci fuori pista, sci-alpinismo e attivita' escursionistiche
Il concessionario e il gestore degli impianti di risalita non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi.
Qualora sussistano rischi di valanghe, gli utenti che intendono andare fuori pista devono munirsi di
appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala e sonda da neve, per garantire un idoneo intervento di soccorso.

Obbligo di assicurazione
Lo sciatore che utilizza le piste da sci alpino deve possedere una assicurazione in corso di validita' che copra la propria responsabilita' civile per danni o infortuni causati a terzi e cose. I gestori devono mettere a disposizione una polizza assicurativa all'atto dell'acquisto dei biglietti.

Sanzioni
Oltre alle sanzioni pecuniarie, per violazioni particolarmente gravi o ripetute, le forze dell’ordine possono ritirare lo skipass giornaliero o sospenderlo fino a tre giorni.

Sciatori con disabilità
La normativa prevede l’obbligo di accompagnatore autorizzato (maestri di sci e personale di associazioni specificamente formati iscritte all’albo) per i disabili che non possono sciare in autonomia. Per il disabile è anche previsto l’obbligo dell’utilizzo del casco.
Tutti gli sciatori normodotati devono dare la precedenza agli sciatori disabili sugli impianti di risalita, e utilizzare la massima prudenza e attenzione durante la discesa. Per renderli più facilmente individuabili, la normativa prevede che gli sciatori con disabilità si muniscono di una pettorina arancione e i loro accompagnatori recano la scritta «guida» sull'avambraccio riportata anche sul retro della giacca.
 
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