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Rottamazione ter, riammissione e proroga rateizzazioni scadute nel 2020, 2021 e 2022
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Scheda Pratica di Redazione
14 aprile 2022 16:04
 
La Legge di conversione del “Decreto Sostegni-ter” ha fissato nuovi termini per considerare tempestivo il pagamento delle rate in scadenza negli anni 2020 e 2021 e per quelle del 2022. E' ora prevista la riammissione ai benefici della “Rottamazione-ter” per i contribuenti che non hanno corrisposto, entro lo scorso 9 dicembre 2021, le rate in scadenza negli anni 2020 e 2021, fissando nuovi termini per il pagamento. Inoltre, la stessa norma ha stabilito che, per le rate in scadenza nell’anno 2022, il pagamento è considerato tempestivo se effettuato integralmente entro il 30 novembre 2022.

Indice:
Scadenza delle rate 2020 non ancora versate
Scadenza delle rate 2021 non ancora versate
Scadenza delle rate 2022
Come effettuare il pagamento
“Stralcio” dei debiti fino a 5 mila euro
Versamenti scaduti nel 2019 e precedenti "rottamazioni"

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Scadenza delle rate 2020 non ancora versate
Il termine “ultimo” per pagare le rate in scadenza nel 2020 è fissato al 30 aprile 2022.
Per mantenere i benefici della “Rottamazione-ter”, entro tale termine dovranno essere corrisposte le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2020.
Per il termine del 30 aprile 2022 sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018. Il pagamento dovrà, quindi, avvenire entro il 9 maggio 2022.
Se il pagamento avverrà oltre i termini previsti o per importi parziali, la misura agevolativa non si perfezionerà e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

Scadenza delle rate 2021 non ancora versate
Il termine “ultimo” per pagare le rate in scadenza nel 2021 è fissato al 31 luglio 2022.
Per mantenere i benefici della “Rottamazione-ter”, entro tale termine dovranno essere corrisposte le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2021.
Per il termine del 31 luglio 2022 sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018. Il pagamento dovrà, quindi, avvenire entro l’8 agosto 2022.
Se il pagamento avverrà oltre i termini previsti o per importi parziali, la misura agevolativa non si perfezionerà e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

Scadenza delle rate 2022
Il termine “ultimo” per considerare tempestivo il pagamento è fissato al 30 novembre 2022.
Entro tale termine dovranno essere corrisposte le rate in scadenza del 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre 2022.
Per il termine del 30 novembre 2022 sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018. Il pagamento dovrà, quindi, avvenire entro il 5 dicembre 2022.

Come effettuare il pagamento
Per pagare le rate in scadenza nel 2020 e 2021, utilizza i bollettini già inviati da Agenzia delle entrate-Riscossione corrispondenti ai pagamenti non ancora effettuati.
Se hai smarrito i bollettini di pagamento, che Agenzia delle entrate-Riscossione ti ha inviato, puoi scaricarli dal portale entrando in area riservata oppure puoi riceverli, senza necessità di pin e password, richiedendo una copia della “Comunicazione delle somme dovute e moduli di pagamento”.
Per i contribuenti con carichi iscritti a ruolo negli ambiti provinciali della Regione Sicilia, consulta le specifiche modalità di accesso ai servizi.
Scopri tutte le modalità di pagamento per saldare le tue rate.

“Stralcio” dei debiti fino a 5 mila euro
Il “Decreto Sostegni” ha previsto lo “Stralcio” dei debiti di importo residuo fino a 5 mila euro, per i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.
Sono annullati i debiti, risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, che, alla data di entrata in vigore del “Decreto Sostegni”, hanno importo residuo fino a 5 mila euro (comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni).
Le modalità dell’annullamento dei debiti sono state disposte dal Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 14 luglio 2021 che ha fissato al 31 ottobre 2021 la data di cancellazione delle posizioni interessate.
Fino alla data stabilita dal citato Decreto ministeriale, è sospesa la riscossione di tutti i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 di importo residuo fino a 5 mila euro, calcolato al 23/03/2021 (data di entrata in vigore del “Decreto Sostegni”), e sono sospesi i relativi termini di prescrizione.
Tra i debiti oggetto dello “Stralcio” sono compresi anche quelli eventualmente presenti nei piani di pagamento della “Rottamazione-ter” di cui all’art. 3 DL n. 119/2018, all’art. 16-bis del DL n. 34/2019 e all’art. 1, commi da 184 a 198, della legge n. 145/2018.
I beneficiari dello “Stralcio” sono:
  • le persone fisiche che hanno percepito, nell'anno d'imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30 mila euro;
  • i soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30 mila euro.
L’annullamento non si applica alle seguenti tipologie di carichi affidati all’Agente della riscossione:
  • debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
  • debiti derivanti dal recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea ovvero da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
  • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.
Scopri se nel tuo piano di pagamento sono presenti debiti annullati come previsto dal “Decreto Sostegni”. 
Consulta la pagina informativa

Versamenti scaduti nel 2019 e precedenti "rottamazioni"
I soggetti decaduti dalla “Rottamazione-ter” per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme scadute nel 2019, grazie alle novità introdotte dal “Decreto Rilancio” (DL n. 34/2020), possono comunque richiedere la rateizzazione delle somme ancora dovute ai sensi dell’art. 19 DPR 602/1973.
La medesima possibilità è stata altresì prevista dal “Decreto Ristori” (DL n. 137/2020) anche per i debiti che erano stati oggetto delle precedenti rottamazioni (prima Rottamazione e “Rottamazione-bis”) e successivamente decaduti dai benefici delle misure agevolative per mancato pagamento delle rate.
Se vuoi chiedere una “rateizzazione” vai alla sezione dedicata.

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Fonti e link utili: 
Legge n. 225/2022 di conversione del "Decreto sostegni-ter"
Faq dell'Agenzia delle Entrate


 
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