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Auto e moto

REISCRIZIONE VEICOLI STORICI (Art. 18 legge n.289/2002)

Scheda · Katia Moscano ·
Ultimo aggiornamento: 18/12/2025

La legge, contenuta nella finanziaria del 2003, prevede la possibilità di reiscrivere al Pubblico Registro Automobilistico i veicoli d'interesse storico e collezionistico, radiati d'ufficio, conservando le targhe e i documenti originali.
Rientrano nella definizione di veicoli d'interesse storico e collezionistico, ex art. 60 del C.d.S., quelli iscritti nei registri ASI (Auto-Moto Club Storico Italiano), Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI (Federazione Motociclistica Italiana).
Come chiarito dal TAR Umbria (sent. n. 108/2022), "l'aggiornamento della carta di circolazione e il conseguente accesso alle agevolazioni fiscali nazionali richiedono necessariamente l'iscrizione in uno dei registri espressamente indicati dall'art. 60, comma 4, del Codice della Strada (ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Storico FMI), non essendo sufficiente la certificazione rilasciata da enti di rilevanza meramente regionale".

Requisiti per la reiscrizione
Per ottenere la reiscrizione, è necessario che l'interessato:
a) sia in possesso delle targhe originarie. Altrimenti il veicolo è reimmatricolato, con conseguente cambio della targa;
b) dimostri il pagamento delle tasse automobilistiche del triennio precedente oltre a quello in corso, maggiorato del 50%.

L'art. 93, comma 4, del Codice della Strada prevede ora che "in caso di nuova immatricolazione di veicoli che sono già stati precedentemente iscritti al Pubblico registro automobilistico e cancellati d'ufficio o su richiesta di un precedente proprietario, ad esclusione dei veicoli che risultano demoliti ai sensi della normativa vigente in materia di contributi statali alla rottamazione, il richiedente ha facoltà di ottenere le targhe e il libretto di circolazione della prima iscrizione al Pubblico registro automobilistico, ovvero di ottenere una targa del periodo storico di costruzione o di circolazione del veicolo, in entrambi i casi conformi alla grafica originale".
Poiché gli enti titolari del tributo (Regioni, Province Autonome, ministero dell'Economia e delle Finanze) non hanno comunicato all'ACI se le tasse dell'anno in corso siano da calcolare in misura piena o ridotta, sono accettate dal PRA solo le pratiche contenenti la dimostrazione del pagamento in misura piena, oltre alla maggiorazione del 50%. Per tanto, si consiglia di verificare le eventuali novità in merito, presso l'Ufficio Provinciale ACI del PRA.
Sono accettate pratiche con pagamento ridotto (maggiorato del 50%), solo se l'interessato avesse un parere favorevole, rilasciato dall'Ente titolare del tributo. Non sono più valide le attestazioni di esenzione per le tasse rilasciate, a suo tempo, dal ministero delle Finanze.

Procedure operative
Se il proprietario dispone delle targhe, ma non della carta di circolazione:
  • Deve richiedere all'Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri l'immatricolazione del veicolo con la stessa targa. E deve presentare:
  • una dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante l'anno di prima immatricolazione,
  • la precedente iscrizione al PRA,
  • l'anno di avvenuta radiazione d'ufficio, oppure la copia dell'estratto cronologico rilasciato dal PRA.
Eseguita l'immatricolazione e ottenuto il rilascio della carta di circolazione, può reiscrivere il veicolo al PRA.
Se dispone della targa e della carta di circolazione originarie, deve rivolgersi all'Ufficio Provinciale ACI del PRA, e chiedere la reiscrizione. Successivamente deve chiederne l'annotazione nei registri del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.

Documentazione necessaria
Qualsiasi sia l'ipotesi cui si appartenga, occorre presentare al PRA:
  • copia del pagamento delle tasse automobilistiche arretrate e maggiorate;
  • copia del certificato d'iscrizione ad uno dei registri Storici sopra indicati;
  • carta di circolazione;
  • foglio complementare originario;
  • titolo di proprietà.
Se il foglio complementare (o l'eventuale duplicato a suo tempo rilasciato dall'ACI) non fosse disponibile, occorre presentare la denuncia sporta agli organi di polizia per smarrimento, furto o distruzione (oppure la dichiarazione sostitutiva di resa denuncia).
Il proprietario del veicolo può anche trattenere il foglio complementare perché di valore "storico", e rilasciare una apposita dichiarazione.
A seguito della reiscrizione al PRA, è rilasciato il Certificato di Proprietà (C.d.P.).

Due casi particolari riguardanti il titolare del diritto
Reiscrizione a nome dell'intestatario precedente: Il proprietario, già intestatario del veicolo, presenta dichiarazione di proprietà, redatta nella forma della scrittura privata, con firma autenticata dal notaio in duplice originale e in bollo, in cui chiede la reiscrizione del veicolo a proprio nome e con la stessa targa;
Reiscrizione a nome dell'acquirente, munito di titolo traslativo a proprio favore: In questo caso occorre produrre un titolo traslativo della proprietà nelle forme previste ex art. 2657 c.c. (sentenza, atto pubblico, scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente).
Importante: La pratica deve essere presentata all'Ufficio Provinciale ACI del PRA della Provincia in cui risiede il soggetto che intesta il veicolo.

Distinzione tra disciplina fiscale e circolazione stradale
La giurisprudenza ha chiarito definitivamente che esistono due ambiti normativi distinti:
  • Disciplina della circolazione stradale (art. 60 C.d.S.): richiede l'iscrizione nei registri nazionali (ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI)
  • Disciplina fiscale (art. 63 L. 342/2000): Come stabilito dalla Cassazione Civile (ord. n. 26394/2019), "l'esenzione prevista dalla L. n. 342 del 2000, art. 63, comma 3, per i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico non è subordinata all'iscrizione nei registri tenuti dall'ASI o dalla FMI, ma richiede esclusivamente l'individuazione dei requisiti mediante determinazione di tali enti".
Competenze Regionali in Materia Fiscale
Il TAR Milano (sent. n. 2543/2025) ha chiarito che "in materia di tassa automobilistica, la competenza legislativa regionale si configura come tertium genus tra tributi propri autonomi e tributi propri derivati, consentendo alle Regioni di sviluppare scelte di politica fiscale che, senza alterare i presupposti strutturali del tributo e senza superare i limiti massimi di manovrabilità definiti dalla legge statale, possano rispondere a specifiche esigenze di differenziazione".

Procedura di Accertamento per Contestazioni
La Cassazione Civile (ord. n. 23818/2013) ha stabilito che "la contestazione circa l'insussistenza dei requisiti legittimanti l'esenzione deve essere oggetto di un apposito avviso di accertamento e non può costituire il presupposto implicito di una procedura di riscossione mediante cartella di pagamento".

Normativa di Riferimento Aggiornata
La disciplina della reiscrizione dei veicoli storici si basa sui seguenti riferimenti normativi:
Art. 60 del Codice della Strada - Definizione dei veicoli di interesse storico e collezionistico
Art. 93 del Codice della Strada - Formalità per l'immatricolazione
Art. 38 del D.L. 269/2003 - Norme di semplificazione per veicoli sequestrati e confiscati
Legge 342/2000, art. 63 - Disciplina fiscale per veicoli di interesse storico

Evoluzione delle Agevolazioni Fiscali
La Corte Costituzionale (sent. n. 209/2018) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di normative regionali che introducevano requisiti aggiuntivi per le agevolazioni fiscali, confermando la competenza esclusiva statale in materia di tributi erariali.
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