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Il nuovo Codice del consumo, nuove regole per beni e servizi digitali
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Scheda Pratica di Redazione
8 febbraio 2022 15:11
 
Con il d.lgs. 170/2021, che ha recepito la direttiva (UE) 2019/771, sono state apportate alcune alcune modifiche al Codice del consumo (d.lgs. 206/2005) in tema di garanzia legale. Attraverso l’introduzione di nuove categorie e concetti - “beni con elementi digitali”, “contenuti digitali”, “servizi digitali”,”interoperabilità”, “durabilità” e “aggiornamento software” - il nuovo Codice mira a disciplinare i diritti del consumatore nell’era digitale.
Vediamo le novità più significative.

Indice:
La nuova classificazione dei beni e servizi
Vizi di conformità
Mancata fornitura di contenuti e servizi digitali
Modifiche dei contenuti e servizi digitali
Il tempo della garanzia 
I rimedi


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LA NUOVA CLASSIFICAZIONE DEI BENI E SERVIZI
Il vecchio Codice si limitava a contemplare solo beni e servizi, senza ulteriori specificazioni. E’ evidente che nel tempo, con la digitalizzazione di numerosi beni e servizi, era necessario un aggiornamento della normativa per adeguarsi alla nuova realtà. Avveniva infatti spesso che il consumatore si vedesse rifiutata la garanzia legale quando il difetto riguardava solo il software installato sul bene acquistato.

Beni con elementi digitali
Gli artt. 128 - 135 septies disciplinano la garanzia dei beni, a cui appartiene anche la nuova categoria di “beni con elementi digitali”, così definiti: “qualsiasi bene mobile materiale che incorpora, o è interconnesso con, un contenuto digitale o un servizio digitale, in modo tale che la mancanza di detto contenuto digitale o servizio digitale impedirebbe lo svolgimento delle funzioni proprie del bene”. In breve, si tratta di quei beni che diverrebbero inutili senza il contenuto digitale, quali ad esempio i cellulari, navigatori, pc e smartphone, ecc.  

Contenuti digitali e servizi digitali
Gli artt. 135-octies e seguenti disciplinano la garanzia legale dei contenuti e servizi digitali, ovvero quei prodotti o servizi forniti in formato digitale, senza che siano accompagnati da un bene materiale (non sono considerati beni i cosiddetti supporti durevoli, quali ad esempio il CD che contiene il contenuto o servizio acquistato). 
Sono inclusi in questa categoria non solo quei contenuti e servizi digitali per i quali il consumatore deve pagare un prezzo in denaro, ma anche quelli impropriamente definiti “gratuiti”, per cui  il consumatore “paga” attraverso la fornitura dei proprio dati personali (ad es., i social, servizi di posta elettronica  ecc.). In breve, la profilatura del consumatore a fini commerciali costituisce un vero e proprio corrispettivo per il contenuto o servizio digitale. 
Sono esclusi da questa categoria quei contenuti o servizi relativi a: assistenza sanitaria, gioco d’azzardo, contratti di telefonia, servizi finanziari, software liberi, servizi della Pubblica Amministrazione, ecc.


VIZI DI CONFORMITÀ
Come noto, la garanzia legale opera solo per i cosiddetti vizi di conformità, ovvero quei difetti non derivanti dalla normale usura o da un cattivo utilizzo da parte del consumatore. Oltre ai vizi già elencati nella precedente versione del Codice, ne sono stati previsti altri per le nuove categorie di beni e servizi.

Beni e beni con elementi digitali
Per quanto riguarda i soli beni e beni con elementi digitali, anche la loro installazione è ora espressamente coperta da garanzia legale in due casi: quando il contratto pone a carico del venditore l’installazione del bene; oppure, quando l’installazione è a carico del consumatore, ma l’errata installazione dipende da istruzioni poco chiare o carenti fornite dal venditore e, nel caso di beni con elementi digitali, fornite dal venditore o dal produttore indistintamente.

Beni con elementi digitali, i contenuti digitali e servizi digitali
Per quanto riguarda i beni con elementi digitali, i contenuti digitali e servizi digitali, il nuovo Codice prevede quanto segue:
- Il venditore dovrà rendere disponibili gli aggiornamenti previsti nel contratto di vendita, tenendo il consumatore informato sugli aggiornamenti disponibili, compatibilmente con la tipologia del contratto e finalità dei beni. La norma non elenca quali sono i beni con elementi digitali per i quali il venditore dovrà aggiornare il consumatore, ma presumibilmente si tratta di quei beni che richiedono tali aggiornamenti per funzionare in sicurezza (ad esempio, gli aggiornamenti alla centralina di un’autovettura, ecc.). Se il consumatore non effettua gli aggiornamenti resi disponibili entro un congruo termine, però, il venditore non risponderà dei vizi che ne conseguono.
- Il bene o il contenuto/servizio digitale dovrà corrispondere alle qualità (compatibilità, durabilità, funzionalità) che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi da quel tipo di bene e/o che sono state pubblicizzate in qualsiasi forma. Se ad esempio una pubblicità fatta dal venditore o dal produttore esagera ingannevolmente le caratteristiche di un bene, il venditore ne risponderà in termini di garanzia legale.

Contenuti e servizi digitali
Per quanto riguarda i soli contenuti e servizi digitali, è ora previsto che la garanzia legale copra anche eventuali problemi di integrazione con l’ambiente digitale del consumatore. In altre parole, potrà essere considerato difetto di conformità anche l’eventuale impossibilità di installare o godere del contenuto o servizio digitale sugli apparecchi di proprietà del consumatore, ma solo quando l’installazione venga fatta dal professionista, oppure dal consumatore in assenza o carenza di istruzioni adeguate. Il venditore non risponde della mancata integrazione se aveva informato il consumatore che il suo ambiente digitale era incompatibile con il contenuto o servizio.


MANCATA FORNITURA DI CONTENUTI E SERVIZI DIGITALI
Per la mancata fornitura di contenuto o servizi digitali, potrà inviare una diffida al venditore, dando un termine congruo per l’adempimento. Qualora questo termine non venga rispettato, il consumatore ha diritto alla risoluzione del contratto e al rimborso del prezzo. Il consumatore ha però diritto all’immediata risoluzione del contratto, senza dover inviare alcuna diffida, qualora il contratto preveda un termine essenziale per il consumatore, o che comunque lo si possa dedurre dalle circostanze ed evidenze (scambi di messaggi, testimoni, ecc.). Il rimborso del prezzo o di parte di esso, nel caso di risoluzione o diminuzione, dovrà essere corrisposto al consumatore entro 14 giorni dalla richiesta del consumatore.


MODIFICHE DEI CONTENUTI E SERVIZI DIGITALI
Sono ammesse le modifiche del contenuto o servizio digitale, purché sia previsto dal contratto e vi sia una motivazione valida (ad es., modifiche di sicurezza, per mantenere la conformità, ecc.). Tali modifiche dovranno essere altresì gratuite e potranno avvenire solo dopo aver informato in modo chiaro il consumatore con congruo anticipo. Qualora le modifiche impattino negativamente sull’utilizzo del contenuto o servizio digitale, il consumatore ha diritto a recedere gratuitamente entro 30 giorni dalla data in cui è stato informato, o comunque da quando il servizio è stato modificato. 


IL TEMPO DELLA GARANZIA
Importanti novità riguardano i termini della garanzia. Come già in passato, il venditore deve garantire il bene per due anni dall’acquisto. L’azione del consumatore si prescrive, come prima, al 26mo mese. Tuttavia, contrariamente al passato:
il consumatore potrà denunciare il bene in qualsiasi momento nei primi 26 mesi dall’acquisto. Se in passato il consumatore perdeva il diritto alla garanzia legale se non denunciava il vizio entro due mesi dalla sua manifestazione, oggi potrà farlo fino al 26mo mese dall’acquisto.
nel caso di difetto di conformità del contenuto o servizio digitale in un contratto di fornitura continuativa che va oltre due anni, il venditore dovrà offrire la garanzia legale per l’intero periodo contrattuale per i soli contenuti e servizi digitali. Il bene materiale in sé, infatti, è coperto solo per i primi due anni. 
un vizio si presume di conformità, e quindi coperto dalla garanzia legale, qualora si manifesti entro un anno dall’acquisto (prima il termine era di sei mesi). Pertanto, per i difetti manifestatisi durante il primo anno dalla data di acquisto, sta al venditore dimostrare che il vizio non è di conformità, ma dovuto a normale usura o cattivo utilizzo. 


RIMEDI
I rimedi offerti al consumatore che aziona la garanzia legale rimangono gli stessi di prima: riparazione o sostituzione in tempi congrui oppure, in difetto, la riduzione del prezzo o la risoluzione contrattuale. Tuttavia, il nuovo Codice introduce alcune  novità: 
qualora la riparazione o sostituzione del bene richiedano la rimozione del bene già installato, è il venditore che dovrà farsi carico dei costi di rimozione e reinstallazione;
è possibile agire anche per il risarcimento del danno causato da un bene o servizio difettoso, in base alla normativa del codice civile. In passato, l’assenza di questa espressione aveva portato alcuni giudici a ritenere inammissibile la richiesta dei danni da parte del consumatore, che avrebbe dovuto limitarsi ai rimedi sopraelencati (riparazione, sostituzione ecc.).


 
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