testata ADUC
LE NORME A DIFESA DEGLI ANIMALI
Scarica e stampa il PDF
Scheda Pratica di Rita Sabelli
13 giugno 2012 12:54
 

Gia' dal 2004 il codice penale prevede delle pene e sanzioni pecuniarie per chi uccide o maltratta gli animali. La legge 201/2010 ha poi finalmente reso esecutiva la Convenzione di Strasburgo del 13/11/1987 inerente le norme di protezione degli animali domestici. La convenzione e' entrata in vigore in Italia il 1/11/2011, dopo vari iter burocratici di ratifica.

Vediamo un riassunto delle norme attualmente vigenti in Italia a difesa degli animali, norme a nostro parere ancora insufficienti, discriminanti ed eccessivamente derogabili e che speriamo presto vengano riconsiderate tenendo conto, tra l'altro, dei principi sanciti dall'Unione Europea che riportiamo:
"Nella formulazione e nell’attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell’agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in  quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale." (art.13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea" modificato dal Trattato di Lisbona del 13/12/2007 in vigore dal 1/12/2009).

Su questo fronte stanno lottando molte associazioni animaliste, le cui iniziative possono essere seguite, e partecipate, informandosi (in primo luogo) e contattandole. In calce alla scheda si trovano i link ai siti di alcune di esse.

Indice scheda
PRIMO CHIARIMENTO: il concetto di animale "da compagnia" e di animale "domestico"
TENUTA DEGLI ANIMALI DOMESTICI
UCCISIONE O MALTRATTAMENTO DI ANIMALI
ABBANDONO DI ANIMALI
UTILIZZO DI ANIMALI DOMESTICI AI FINI COMMERCIALI DI PELLI E PELLICCE
SPETTACOLI, MANIFESTAZIONI
TRAFFICO ILLECITO DI ANIMALI DOMESTICI
INTRODUZIONE ILLECITA DI ANIMALI DOMESTICI
INTERVENTI CHIRURGICI su animali domestici
COSA PUO' FARE IL CITTADINO CHE RILEVA UNA VIOLAZIONE?
RIFERIMENTI NORMATIVI
LINK UTILI

PRIMO CHIARIMENTO: il concetto di animale "da compagnia" e di animale "domestico"
L'animale da compagnia (o "da affezione") e', per la legge italiana, "ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini riproduttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attivita' utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione, e impiegati nella pubblicita'." (vedi DPCM 6/2/2003).

Anche a livello europeo c'e' una definizione, piu' specifica, che fa riferimento all'animale "domestico" includendo nella categoria "ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto dall’uomo, in particolare presso il suo alloggio domestico, per suo diletto e compagnia." (vedi Convenzione di Strasburgo del 13/11/87).

Entrambe escludono dalla categoria gli animali selvatici o comunque quelli che non possono adattarsi alla cattivita'.

La distinzione tra animali in genere ed animali domestici e' importante perche' alcune norme di protezione sono riservate a quest'ultima categoria -come la Convenzione stessa- mentre per fortuna molte altre -tra cui quelle a rilevanza penale riguardanti uccisione, maltrattamento ed abbandono- valgono per tutti, con deroghe (e qui chi scrive si prende la licenza aggiunge la parola purtroppo) che riguardano non il tipo di animale ma il tipo di attivita' (con annessi interessi economici) come la caccia. la sperimentazione scientifica, l'attivita' circense, le manifestazioni "culturali", etc. etc.

In questa scheda viene precisato quando la regola vale per gli animali domestici. Se non ci sono riferimenti specifici la regola vale per tutti.

TENUTA DEGLI ANIMALI DOMESTICI
Queste le regole basilari a cui deve attenersi chi convive con un animale:
- non causargli inutilmente dolore, sofferenza o angosce (in breve, non maltrattarlo);
- non abbandonarlo;
- occuparsi della sua salute e benessere fornendogli cure ed attenzioni tenendo conto dei suoi bisogni e della sua razza e specie (tutte precise responsabilita' del possessore dell'animale);
- rifornirlo di quantita' sufficienti di cibo ed acqua;
- procurargli adeguate possibilita' di esercizio;
- prendere tutti i ragionevoli provvedimenti per impedire che fugga.

Se un animale da compagnia viene selezionato per la riproduzione, si deve tener conto delle sue caratteristiche che potrebbero mettere a repentaglio la progenitura o l'animale femmina.
L'eventuale addestramento dell'animale da compagnia deve esser fatto adottando metodi che NON danneggino o compromettano la sua salute e il suo benessere, in particolare e' vietato costringere l'animale a superare le proprie capacita' di forza naturale ed utilizzare mezzi artificiali che causino ferite, dolori o sofferenze inutili.

L'animale da compagnia non puo' essere venduto ad un soggetto minore di 16 anni senza il consenso dei genitori o di chi ne fa le veci. Le Regioni dovrebbero anche promuovere programmi rivolti a scoraggiare, in generale, il dono di animali da compagnia ai minori di 16 anni se non vi e' il consenso dei genitori o comunque il dono di animali da compagnia come premio o ricompensa.

Da sapere anche che per chi possiede un cane c'e' l'obbligo, dal 2005, di registrarlo all'anagrafe canina nel secondo mese di vita, tramite l'applicazione di un microchip. Si puo' provvedere rivolgendosi alla Asl o ad un veterinario.
Per approfondimenti sul punto si veda qui.

UCCISIONE O MALTRATTAMENTO DI ANIMALI
L'uccisione di un animale e' reato punibile con la reclusione da quattro mesi a due anni, se avviene per crudelta' e senza necessita'.

Se vengono uccisi o danneggiati animali che appartengono ad altri puo' scattare, a querela della persona offesa, la reclusione fino ad un anno o una multa di 309 euro. Se il fatto e' commesso su tre o piu' capi di bestiame raccolti in gregge o mandria, ovvero su bovini od equini (anche non raccolti in mandria) la reclusione varia da sei mesi a quattro anni. Fa eccezione in caso di chi colpisca volatili sorpresi nel proprio fondo che gli rechino danno.

E' prevista la reclusione da tre a diciotto mesi oppure una multa di importo variabile da 5.000 a 30.000 euro, invece, per chi:
- cagione lesioni ad un animale;
- sevizia un animale o lo sottopone a comportamenti, fatiche o lavori non sopportabili per le sue caratteristiche;
- somministra ad un animale sostanze stupefacenti o vietate o lo sottopone a trattamenti che procurano danni alla salute;
Se da tali fatti deriva la morte dell'animale la pena e' aumentata della meta'.

Secondo la legge italiana costituiscono deroga alle regole di cui sopra (purtroppo) le attivita' regolate da leggi speciali, come la caccia, la pesca, l'allevamento trasporto e macellazione di animali, la sperimentazione scientifica, l'attivita' circense, i giardini zoologici, etc., nonche' le manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalle Regioni.

Si ricorda anche che il divieto di maltrattare ed uccidere riguarda anche gli animali randagi (cani, gatti)..

Animali domestici
Le normative penali di cui sopra riguardano anche gli animali domestici, ovviamente.

Ci sono tuttavia dei casi in cui l'uccisione e' consentita, se decisa da un veterinario o necessaria per porre fine alle sofferenze dell'animale dovute a malattie o lesioni incurabili. La soppressione in generale puo' avvenire solo per mano di un veterinario o di altra persona competente, tranne i casi di urgenza nei quali si rende necessario porre fine alle sofferenze dell'animale e non si puo' ottenere rapidamente l'assistenza di un veterinario.

L'uccisione deve avvenire con la minima sofferenza fisica e morale dell'animale, con un metodo che ne garantisca la certezza applicato dopo aver provocato la perdita di coscienza e un'anestesia. NON si puo' procedere con metodi "sacrificali" come l'annegamento, l'asfissia, l'utilizzazione di un veleno o droga di cui non sia possibile controllare il dosaggio, nonche' l'elettrocuzione (a meno che non eseguita dopo aver provocato la perdita di coscienza).

ABBANDONO DI ANIMALI
Dal 2004 anche l'abbandono di animali e' reato. Chiunque abbandoni animali domestici o animali che abbiano acquisito abitudini della cattivita' e' punibile con l'arresto fino ad un anno o con il pagamento di un'ammenda di importo variabile da 1.000 a 10.000 euro.
Stesse pene per chi tiene gli animali in condizioni di sofferenza o comunque non compatibili con la loro natura (vi rientra il caso di utilizzo del collare elettrico sui cani).

L'abbandono di animali domestici (tenuti nella propria abitazione) e' punibile anche col pagamento di una sanzione amministrativa di importo variabile da 154,94 a 516,46 euro.

L'abbandono, quindi, e' perseguibile sia civilmente che penalmente.

UTILIZZO DI ANIMALI DOMESTICI AI FINI COMMERCIALI DI PELLI E PELLICCE
E' vietato l'utilizzo di cani e gatti per produrre o confezionare pelli, pellicce, capi di abbigliamento di pelletteria, cosi' come e' vietato il commercio di tali pelli o pellicce. La pena e' l'arresto da tre mesi ad un anno con pagamento di un'ammenda variabile da 5.000 a 100.000 euro.

Anche la foca e' protetta in tal senso, perche' le stesse pene sono previste anche per chi produce commercializza, esporta o introduce in Italia qualunque prodotto derivato dalla foca.

A tali pene sono collegate anche la confisca della merce ed alcune pene accessorie come la sospensione dell'attivita'

SPETTACOLI, MANIFESTAZIONI
E' vietato organizzare o promuovere spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali. Chi lo fa e' punibile con la reclusione da quattro mesi a due anni e con una multa di importo variabile da 3.000 a 15.000 euro. Se l'evento ha il fine di trarre profitto (per se' o per altri) oppure se e' collegato ad attivita' di scommesse clandestine la pena e' aumentata da un terzo alla meta'. Stessa cosa se dall'evento ne deriva la morte dell'animale.

E' anche vietato promuovere od organizzare combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possano metterne in pericolo l'integrita' fisica. Chi lo fa e' punibile con la reclusione da uno a tre anni e con una multa di importo variabile tra 50.000 e 160.000 euro.
La pena e' aumentata da un terzo alla meta' se:
- le attivita' sono compiute con il coinvolgimento di minorenni o di persone armate;
- le attivita' sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene od immagini dell'evento;
- il promotore od organizzatore riprende o registra in qualsiasi modo l'evento.

Chiunque alleva od addestra animali con lo scopo di destinarli, anche tramite terzi, ai suddetti eventi (combattimenti o competizioni) e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con una multa di importo variabile da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena colpisce anche i proprietari degli animali che partecipano ai suddetti eventi, se consenzienti.
Chi, invece, organizza o effettua scommesse collegate ai combattimenti e alle competizioni e' punibile con la reclusione da tre mesi a due anni e con una multa di importo variabile da 5.000 a 30.000 euro.

In caso di condanna l'animale viene confiscato, salvo che appartenga a persona estranea al reato.

Secondo la legge italiana costituiscono deroga alle regole di cui sopra, purtroppo, le attivita' regolate da leggi speciali, come la caccia, la pesca, l'allevamento trasporto e macellazione di animali, la sperimentazione scientifica, l'attivita' circense, i giardini zoologici, etc. nonche' le manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalle Regioni.

Animali domestici
Oltre a quanto sopra, per gli animali domestici sono previste particolari norme protettive. Possono essere utilizzati per pubblicita', spettacoli, esposizioni, competizioni SOLO se adeguatamente tenuti (curati, nutriti, mantenuti in esercizio, etc.) con attenzione alla loro salute, al loro benessere e alla loro sicurezza. In particolare e' vietato somministrare loro sostanze o trattamenti per aumentare o diminuire il livello naturale delle sue prestazioni.

TRAFFICO ILLECITO DI ANIMALI DOMESTICI
Chiunque introduce in Italia, a fini di profitto proprio od altrui, animali da compagnia privi di sistemi di identificazione individuale e di certificazione sanitaria nonche' -quando richiesto- di passaporto, e' punibile con la reclusione da tre mesi ad un anno e con una ammenda di importo variabile da 3.000 a 15.000 euro.

Stessa pena e' prevista per chi, con gli stessi scopi, trasporta cede o riceve a qualsiasi titolo animali da compagnia.

Le pene di cui sopra sono aumentate se gli animali hanno un'eta' accertata inferiore a 12 settimane o se provengono da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria adottate per contrastare la diffusione di malattie.

In caso di condanna l'animale viene confiscato, salvo che appartenga a persona estranea al reato.

Si ricorda anche che il commercio illecito di cani e gatti ai fini di sperimentazione e' punibile col pagamento di una sanzione amministrativa di importo variabile da 2.528,28 a 5.164,57 euro.

INTRODUZIONE ILLECITA DI ANIMALI DOMESTICI
E' colpito da pene anche chi introduce in Italia animali da compagnia privi di sistemi di identificazione individuale. In questo caso puo' scattare la sanzione amministrativa variabile da 100 a 1.000 euro.
Chi invece introduce animali in Italia violando i requisiti di legge puo' essere colpito da una sanzione di importo variabile tra i 500 ed i 1.000 euro per ogni animale introdotto, a meno che la violazione non venga regolarizzata.

Stesse sanzioni colpiscono chi si occupa del trasporto -o della cessione- degli animali.
Se gli animali in questione hanno eta' inferiore a 12 settimane o se provengono da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria adottate per contrastare la diffusione di malattie, la sanzione applicabile sale e puo' variare dai 1.000 ai 2.000 euro.

Per le aziende di trasporto e/o di vendita colpite dalle pene suddette sono previste anche sanzioni accessorie quali la sospensione dell'attivita'

INTERVENTI CHIRURGICI SU ANIMALI DOMESTICI
Sono vietati gli interventi chirurgici sugli animali da compagnia che siano finalizzati a modificare il loro aspetto o ad altri scopi NON curativi.

In particolare e' vietato:
- il taglio della coda;
- il taglio delle orecchie;
- la recisione delle corde vocali;
- l'esportazione delle unghie e dei denti.

Uniche eccezioni sono:
- gli interventi, anche se non prettamente curativi, ritenuti necessari dal veterinario nell'interesse dell'animale;
- gli interventi volti ad impedire la riproduzione.

In ogni caso, se l'intervento e' doloroso dovra' essere effettuato sotto anestesia, da un veterinario o sotto il suo controllo.

COSA PUO' FARE IL CITTADINO CHE RILEVA UNA VIOLAZIONE?
Un cittadino che rilevi la violazione di norme penali relativamente agli animali (quindi uccisione, maltrattamento, violenza, etc.) puo' senz'altro denunciare il fatto ad un organo di polizia giudiziaria, quindi ai Vigili urbani, alla Polizia, ai Carabinieri, il Corpo forestale, etc.
In caso di urgenza puo' bastare una telefonata, altrimenti occorre redigere una segnalazione scritta, raccontando i fatti, specificando i propri dati e sottoscrivendo il tutto.

Si ricorda che in alternativa -e se non vi sono particolari urgenze- puo' esser fatta una segnalazione scritta (esposto) direttamente alla locale Procura della Repubblica, consegnata di persona o inviata per raccomandata a/r.

Svolgono funzioni di polizia giudiziaria, in questo ambito, anche le guardie zoofile delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute, come l'OIPA italia , l'ENPA, l'ANPANA, la LAV, la LAC.
Per denunce o segnalazioni ci si puo' rivolgere anche a loro.

Per segnalazioni di abbandoni e per approfondire le problematiche e le iniziative inerenti la tutela degli animali ci si puo' rivolgere ad una delle tante associazioni impegnate sul tema.  Sul territorio ve ne sono tante, e tutte bisognose di attenzioni e di aiuti.
Ne riportiamo alcune, che si aggiungono a quelle gia' dette:
- Campagne per gli animali
- Vita da cani 
- Italian horse protection
- Ippoasi 
- Progetto vivere vegan 
- Animalisti italiani 
- Animal Equality 
etc, etc......

RIFERIMENTI NORMATIVI
- Codice penale art.dal 544 bis al 544sexies, e art.638 e 727 introdotti o modificati dalla Legge 189/2004 e dalla Legge 201/2010.
- Legge 281/1991 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo"
- DPCM 28/2/2003 "Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy "stipulato il 6/2/2003 tra il Ministero della salute, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
- Legge 189/2004 "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonche' di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate. "
- Legge 201/2010 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonche' norme di adeguamento dell'ordinamento interno"

Normative europee ratificate
- Convenzione di Strasburgo del 13/11/1987 in vigore in Italia dal 1/11/2011 grazie alla Legge 201/2010
QUI il testo originale e lo schema dell'entrata in vigore in Europa
- Art.13 Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea modificato dal Trattato di Lisbona del 13/12/2007 in vigore dal 1/12/2009.

LINK UTILI
- Sito del Ministero della Salute con informazioni ed approfondimenti: clicca qui
- Sito Federazione italiana associazioni diritti animali e ambiente: clicca qui

Schede collegate:
Convivere con un cane in citta'. Diritti, doveri e piaceri: clicca qui
 
 
 
ADUC - Associazione Utenti e Consumatori APS