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Istruzione, i diritti degli studenti con disabilità
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Scheda Pratica di Smeralda Cappetti
6 marzo 2020 13:45
 
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha sancito che il diritto allo studio degli alunni con disabilità si realizza, secondo la normativa vigente, attraverso l’integrazione scolastica, che prevede l’obbligo dello Stato di predisporre adeguate misure di sostegno, alle quali concorrono a livello territoriale, con proprie competenze, anche gli Enti Locali e il Servizio Sanitario Nazionale.
Il MIUR ha adottato nel tempo varie misure di accompagnamento per favorire l'integrazione: docenti di sostegno, finanziamento di progetti e attività per l'integrazione, iniziative di formazione del personale docente di sostegno nonché del personale amministrativo, tecnico e ausiliare.

Indice scheda
Diritto all’insegnante di sostegno
I compiti degli insegnanti
I compiti del dirigente
I compiti dei collaboratori
I compiti degli enti locali
Il diritto di partecipare a gite e viaggi
Il diritto di non frequenza
Il diritto di avere un titolo riconosciuto
Il diritto al trasporto gratuito
I gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica, GLHI e GLH
Disturbi specifici di apprendimento (DSA)


Diritto all’insegnante di sostegno

La figura dell’insegnante di sostegno è prevista dal ministero dell’Istruzione per i ragazzi disabili a scuola che hanno bisogno di un supporto nel loro processo formativo. L’insegnante di sostegno ha il compito di affiancare il ragazzo disabile nelle attività didattiche per un certo numero di ore che varia a seconda delle necessità dello studente. Non si tratta quindi di un insegnante dedicato, ma una risorsa in più che colma le loro lacune e che risponde alle loro necessità educative.

Si tratta, comunque, di una figura prevista dalla legge per garantire il diritto allo studio e l’eguaglianza sociale di tutti i ragazzi, quindi anche di quelli con disabilità. Il compito deve essere affidato ad un docente di ruolo o assunto a tempo indeterminato e deve essere presente almeno un insegnante di sostegno in ogni classe in cui è presente almeno uno studente disabile.

L’insegnante per le attività di sostegno è un insegnante specializzato assegnato alla classe dell’alunno con disabilità per favorirne il processo di integrazione.
Il docente di sostegno non è quindi il docente dell’alunno con disabilità, ma è un insegnante affidato alla classe per promuove il suo processo di inclusione. Per tale ragione, sorgono spesso problemi ogni qualvolta manchi l’insegnante di sostegno e vengano invitati gli alunni disabili a restare a casa: se l’insegnante di sostegno non c’è, l’alunno con disabilità ha il pieno diritto di andare a scuola e i docenti della classe hanno il preciso dovere di accogliere lui e tutti gli altri. Per la stessa ragione, allo stesso modo non è accettabile che un bambino possa frequentare la scuola solo nelle ore in cui è presente il docente di sostegno o l’assistente.


I compiti degli insegnanti

L’insegnante ha la responsabilità educativa e didattica verso gli alunni, compresi i disabili a scuola. Questi ultimi, pertanto, hanno il diritto come tutti gli altri di essere destinatari della programmazione volta al raggiungimento degli obiettivi prefissati ed a vedere valutati i loro risultati.
Ogni insegnante ha piena responsabilità didattica ed educativa verso tutti gli alunni delle sue classi, compresi quindi quelli con disabilità. Dovrà contribuire alla programmazione e al conseguimento degli obiettivi prefissati, didattici e/o educativi, e sarà chiamato di conseguenza a valutare i risultati del suo insegnamento. Poiché l’alunno con disabilità segue dei percorsi di apprendimento personalizzati e/o individualizzati, i reali compiti del docente di classe vanno necessariamente definiti nel quadro di un Piano Educativo Individualizzato.
Il PEI - Piano Educativo Individualizzato descrive annualmente gli interventi educativi e didattici destinati all’alunno, definendo obiettivi, metodi e criteri di valutazione. È parte integrante della programmazione educativo-didattica di classe e contiene:
  • finalità e obiettivi didattici e in particolare gli obiettivi educativi, di socializzazione e gli obiettivi di apprendimento riferiti alle diverse aree, perseguibili nell’anno anche in relazione alla programmazione di classe;
  • gli itinerari di lavoro (le attività specifiche);
  • i metodi, i materiali, i sussidi e tecnologie con cui organizzare la proposta, compresa l’organizzazione delle risorse (orari e organizzazione delle attività);
  • i criteri e i metodi di valutazione;
  • le forme di integrazione tra scuola ed extra-scuola.
Poiché la valutazione degli alunni con disabilità è riferita al PEI, sia per quanto riguarda obiettivi che metodi e criteri di verifica, questo documento dovrà contenere in modo chiaro tutti gli elementi che consentiranno poi effettivamente di valutare gli esiti dell’azione didattica. Il PEI viene redatto all’inizio di ciascun anno scolastico ed è soggetto poi a verifica. È redatto congiuntamente dalla scuola e dai Servizi (Equipe Psico-Sociosanitaria) con la collaborazione della Famiglia.


I compiti del dirigente

Il dirigente scolastico ha la responsabilità di vigilare sull’attuazione del Piano educativo individualizzato e sul modo in cui devono essere integrati gli alunni disabili a scuola. A questo proposito, sono compiti del dirigente:
  • assegnare gli alunni con disabilità nelle varie classi;
  • stabilire gli orari;
  • pianificare gli incontri di progettazione;
  • gestire la documentazione;
  • coordinare i lavori che coinvolgono più soggetti;
  • promuovere delle attività di formazione e di aggiornamento;
  • coinvolgere attivamente le famiglie;
  • intraprendere qualsiasi iniziativa si renda necessaria al corretto inserimento degli alunni disabili ed al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche.
È responsabile dell’organizzazione dell’integrazione degli alunni con disabilità e della vigilanza sull’attuazione di quanto deciso nel Piano Educativo Individualizzato. L’organizzazione comprende l’assegnazione degli alunni con disabilità alle varie classi, la definizione degli orari, la pianificazione degli incontri di progettazione, la gestione di tutta la documentazione formale e, in generale, il coordinamento delle varie attività che richiedono la collaborazione di più soggetti. Il Dirigente Scolastico ha inoltre il compito di promuovere e incentivare attività diffuse di aggiornamento e di formazione, di valorizzare progetti che attivino strategie orientate a potenziare il processo di inclusione, di coinvolgere attivamente le famiglie, di curare il raccordo con le diverse realtà territoriali, di attivare specifiche azioni di orientamento per assicurare continuità nella presa in carico del soggetto, di intraprendere le iniziative necessarie per individuare e rimuovere eventuali barriere architettoniche.


I compiti dei collaboratori


Ai collaboratori scolastici è affidata la cosiddetta "assistenza di base" degli alunni con disabilità. Per assistenza di base si intende l'ausilio materiale agli alunni con disabilità all’interno della scuola, nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse. Sono comprese anche le attività di cura alla persona, uso dei servizi igienici e igiene personale dell'alunno con disabilità. In una scuola inclusiva l’assistenza di base è parte fondamentale del processo di integrazione scolastica e attività interconnessa con quella educativa e didattica. Se coinvolto in questo modo, il collaboratore scolastico partecipa al progetto educativo e collabora con gli insegnanti e la famiglia per favorire l’integrazione scolastica (CM 3390/2001).


I compiti degli enti locali

Anche Comuni, Province e Regioni hanno i loro compiti verso i disabili a scuola. Tocca a loro fornire alcune figure professionali si supporto che garantiscano il diritto degli alunni a frequentare le lezioni nel modo più adatto. Si può trattare, ad esempio, dell’operatore di assistenza che aiuta un ragazzo con disabilità fisica oppure di un addetto alla comunicazione per gli studenti con disabilità sensoriale.

Lo scopo finale è quello di permettere ai disabili a scuola di fruire dell’insegnamento ricevuto dai docenti. Per questo, sono chiamati a seguire un singolo alunno e non il resto della classe, verso la quale non hanno alcuna competenza.

L'integrazione scolastica si avvale anche di altre figure professionali fornite dagli Enti Locali (Comune o Provincia di residenza dell’alunno). Le modalità di applicazione possono variare in base a diverse disposizioni regionali. Gli "operatori di assistenza" e "addetti alla comunicazione" sono figure professionali, nominate dagli Eni Locali, presenti a scuola, a supporto dell’alunno con disabilità, per consentirgli di frequentare le lezioni in modo adeguato. La figura di Operatore di Assistenza è riferita prevalentemente agli alunni con disabilità di tipo fisico e conseguenti problemi di autonomia, l’Addetto alla Comunicazione si occupa degli alunni con disabilità sensoriale. L’organizzazione di questi servizi può però essere anche molto diversa nelle varie regioni d’Italia. Essi hanno principalmente il compito di consentire all’alunno di fruire dell’insegnamento impartito dai docenti. Seguono solo lo specifico alunno e non hanno nessuna competenza sul resto della classe (in certe regioni si chiamano anche assistenti ad personam). Il compito dell’Operatore di Assistenza è chiamato anche di Assistenza Specialistica per distinguerlo dall’Assistenza di Base affidata ai collaboratori scolastici.


Il diritto di partecipare a gite e viaggi

Al momento di progettare la gita o il viaggio si dovrà tenere conto anche delle esigenze degli alunni disabili, facendo in modo che anche loro possano aderire all’iniziativa.

Come sottolinea il Miur, non c’è una norma che indichi la figura che deve accudire o controllare il ragazzo disabile durante un viaggio scolastico. Sarà compito della scuola stabilire la maniera in cui lo studente possa parteciparvi senza correre dei rischi e con la dovuta assistenza. Questa figura può essere l’insegnante di sostegno, un operatore di assistenza, un altro docente, un parente, ecc.


Il diritto di non frequenza

Può capitare che un ragazzo disabile soggetto all’obbligo scolastico non riesca a frequentare le lezioni temporaneamente per motivi di salute.

Ai minori con handicap soggetti all’obbligo scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite l’educazione e l’istruzione scolastica. A tal fine il provveditore agli studi, d'intesa con le unità sanitarie locali e i centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con i Ministeri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i minori ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni staccate della scuola statale. A tali classi possono essere ammessi anche i minori ricoverati nei centri di degenza, che non versino in situazioni di handicap e per i quali sia accertata l’impossibilità della frequenza della scuola dell’obbligo per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione.
In sostanza: se lo studente è costretto a casa o ricoverato in ospedale, ha diritto ad essere inserito in una sezione staccata della scuola statale, la stessa alla quale può partecipare chi non è portatore di handicap ma ha l’impossibilità accertata di frequentare le aule per un periodo di almeno 30 giorni.


Il diritto di avere un titolo riconosciuto

Non è automatico che un ragazzo disabile, per il fatto di frequentare una scuola, ottenga un titolo di studio come quello dei suoi compagni. Anche se, in questo ambito, occorre fare una distinzione.
Nel primo ciclo di studi, cioè quello riferito alla scuola primaria e secondaria di primo grado, il Ministero garantisce una programmazione valida per la promozione alla classe successiva, nonostante l’alunno disabile venga valutato a parte in base al Piano educativo individualizzato. Vale lo stesso per l’esame che conclude il percorso: se viene superato, lo studente disabile ottiene un diploma valido a tutti gli effetti, senza alcuna nota circa il percorso che ha seguito. Come risulta chiaramente dall'art 11 comma 11 dell'O M n. 90/01 solo se l'alunno di scuola media non raggiunge gli obiettivi del suo PEI, che è calibrato esclusivamente sulla base delle sue effettive capacità, non riceve il diploma.

Nel secondo ciclo, invece, cioè nelle scuole superiori, la scuola garantisce ai disabili la frequenza alle lezioni ma non il conseguimento del titolo di studio. Per loro si aprono due scenari:
  • uno curriculare o per obiettivi minimi che permette di ottenere il regolare diploma;
  • uno differenziato che consente solo di frequentare la scuola e di conseguire alla fine un attestato diverso dal diploma.
Nella Scuola Secondaria di Secondo Grado (Scuola Superiore) quando gli obiettivi del Piano Educativo Individualizzato sono nettamente difformi rispetto a quelli dell’ordinamento di studi della classe, la programmazione viene dichiarata differenziata e l’alunno pertanto non può conseguire il titolo di studio. Salvo situazioni eccezionali, la programmazione differenziata si applica solo in caso di disabilità di tipo cognitivo. La famiglia va informata subito di questa scelta e ha facoltà di opporsi; in questo caso l’alunno seguirà ugualmente il suo PEI, con il sostegno e ogni altra tutela prevista, ma la valutazione sarà effettuata in base ai criteri definiti per tutta la classe. Alla fine dell’anno, l’alunno che segue una programmazione differenziata viene ammesso alla classe successiva, ma di fatto non ha conseguito la promozione. Sulla pagella andrà annotato che la valutazione è stata effettuata in base al proprio Piano Educativo Individualizzato. Nessuna nota particolare va mai inserita nei tabelloni esposti al pubblico. Al termine del percorso non consegue il diploma ma un attestato dei crediti formativi.


Il diritto al trasporto gratuito

Il legislatore si è occupato più volte del trasporto dei disabili a scuola, sancendo che tale servizio deve essere gratuito. Tuttavia, gli enti locali non sempre dispongono delle risorse economiche necessarie a garantire questa prestazione.

In linea generale, il trasporto scolastico per gli alunni delle materne e della scuola dell’obbligo deve essere gratuito e garantito. Per le superiori, invece, quando non rientrano nell’età dell’obbligo, le istituzioni devono prevedere la compatibilità dei collegamenti tra i tempi di percorrenza con i mezzi pubblici ed i tempi previsti. E devono anche stabilire delle forme di pagamento agevolate.

La Legge 104/92 ricorda che per gli studenti disabili è previsto il trasporto gratuito da casa alla scuola e viceversa. Servizio, peraltro, già previsto a queste condizioni e su mezzi specifici da una legge molto meno recente rispetto alla 104 [4]. La normativa prevede che siano i Comuni ad assicurare delle modalità di trasporto individuali ai disabili non in grado di utilizzare i mezzi pubblici. Il che significa, tra l’altro, fornire anche delle persone destinate all’assistenza. Alle Province, invece, il compito di garantire lo stesso servizio agli alunni delle superiori.


I gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica, GLHI e GLH

In ogni istituzione scolastica è previsto dalla L. 104/92 un GLHI, Gruppo di Lavoro per l'Handicap di Istituto. È pertanto un gruppo interistituzionale, aperto quindi a tutte le agenzie che hanno competenze su questo tema: scuola, genitori, ASL, Enti Locali e, possibilmente, anche rappresentanti della realtà associativa del territorio. Nelle scuole superiori è importante la presenza anche degli studenti, in tutte quella del personaIl diritto di avere un titolo riconosciutole ATA. Ha il compito di collaborare con il Dirigente Scolastico per migliorare la qualità dell’integrazione formulando proposte di tipo organizzativo ed educativo L'espressione GLH, Gruppo di Lavoro sull'Handicap, è riferita invece ad ogni singolo alunno e indica l'insieme dei soggetti chiamati a definire il Profilo Dinamico Funzionale e il PEI, ossia tutti gli insegnanti, curricolari e di sostegno e gli operatori dell'Azienda Sanitaria, con la collaborazione dei genitori.


Disturbi specifici di apprendimento (DSA)


La legge 8 ottobre 2010, n. 170, ha riconosciuto inoltre la dislessia, la disortografia, la disgrafia e la discalculia come Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), assegnando al sistema nazionale di istruzione e agli atenei il compito di individuare le forme didattiche e le modalità di valutazione più adeguate affinché alunni e studenti con DSA possano raggiungere il successo formativo. I Disturbi Specifici di Apprendimento interessano alcune specifiche abilità dell’apprendimento scolastico, in un contesto di funzionamento intellettivo adeguato all’età anagrafica. Sono coinvolte in tali disturbi: l’abilità di lettura, di scrittura, di fare calcoli. Sulla base dell’abilità interessata dal disturbo, i DSA assumono una denominazione specifica: dislessia (lettura), disgrafia e disortografia (scrittura), discalculia (calcolo). Secondo le ricerche attualmente più accreditate, i DSA sono di origine neurobiologica; allo stesso tempo hanno matrice evolutiva e si mostrano come un’atipia dello sviluppo, modificabili attraverso interventi mirati.
Il documento di programmazione con il quale la scuola definisce gli interventi che intende mettere in atto nei confronti degli alunni con esigenze didattiche particolari ma non riconducibili alla disabilità (in caso di disabilità, come detto, il documento di programmazione si chiama PEI, Piano Didattico Individualizzato, ben diverso per contenuti e modalità di definizione) si chiama PDP. La scuola può elaborare un documento di programmazione di questo tipo per tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali qualora lo ritenga necessario. Per gli alunni con DSA, Disturbi Specifici di Apprendimento, un documento di programmazione personalizzato (il PDP, appunto) è di fatto obbligatorio. Per gli alunni con DSA, il consiglio di classe predispone il Piano Didattico Personalizzato, nelle forme ritenute più idonee e nei tempi che non superino il primo trimestre scolastico, articolato per le discipline coinvolte nel disturbo, che dovrà contenere:
  • Dati anagrafici
  • Tipologia del disturbo
  • Attività didattiche individualizzate
  • Attività didattiche personalizzate
  • Strumenti compensativi
  • Misure dispensative
  • Forme di verifica e valutazione personalizzata
Gli strumenti compensativi sono strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell’abilità deficitaria. Fra i più noti indichiamo:
  • la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto;
  • il registratore, che consente all’alunno o allo studente di non scrivere gli appunti della lezione;
  • i programmi di video scrittura con correttore ortografico, che permettono la produzione di testi sufficientemente corretti senza l’affaticamento della rilettura e della contestuale correzione degli errori;
  • la calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo.
Tali strumenti sollevano l’alunno o lo studente con DSA da una prestazione resa difficoltosa dal disturbo, senza peraltro facilitargli il compito dal punto di vista cognitivo. L’utilizzo di tali strumenti non è immediato e i docenti - anche sulla base delle indicazioni del referente di istituto - avranno cura di sostenerne l’uso da parte di alunni e studenti con DSA.

Le misure dispensative sono invece interventi che consentono all’alunno o allo studente di non svolgere alcune prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente difficoltose e che non migliorano l’apprendimento. Per esempio, non è utile far leggere a un alunno con dislessia un lungo brano, in quanto l’esercizio, per via del disturbo, non migliora la sua prestazione nella lettura. Rientrano tra le misure dispensative altresì le interrogazioni programmate, l’uso del vocabolario, poter svolgere una prova su un contenuto comunque disciplinarmente significativo, ma ridotto o tempi più lunghi per le verifiche. L’adozione delle misure dispensative, dovrà essere sempre valutata sulla base dell’effettiva incidenza del disturbo sulle prestazioni richieste, in modo tale da non differenziare, in ordine agli obiettivi, il percorso di apprendimento dell’alunno o dello studente in questione.


 
 
 
 
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