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Green pass e 'super' green pass, ottenimento e utilizzo
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Scheda Pratica di Rita Sabelli
21 gennaio 2022 19:38
 
Scheda aggiornata il 30 aprile 2022 a cura di Redazione

Dal 1 maggio 2022 cambia la normativa sull'utilizzo del green pass, utilizzo che viene notevolmente ridimensionato nell'ottica di un ritorno graduale alla "normalità". Ecco le novità.

DOVE RIMANE OBBLIGATORIO
COS'E', COME SI OTTIENE
OBBLIGO VACCINALE
VERIFICHE/CONTROLLI
SANZIONI
LINK UTLI E RIFERIMENTI NORMATIVI


DOVE RIMANE OBBLIGATORIO
A partire dal 1 maggio 2022, il decreto legge n. 24 del 2022 ha previsto l’eliminazione del green pass con l'unica eccezione per i visitatori di RSA, hospice e reparti di degenza degli ospedali. E' quindi stato eliminato il green pass per l'accesso ai luoghi di lavoro, nonché per:
  • bar, ristoranti, anche al chiuso;
  • mense e catering continuativo;
  • spettacoli al chiuso (cinema e teatri) e eventi sportivi;
  • studenti universitari;
  • centri benessere;
  • attività sportive al chiuso;
  • spogliatoi;
  • convegni e congressi;
  • corsi di formazione;
  • centri culturali, sociali e ricreativi, al chiuso;
  • concorsi pubblici;
  • sale gioco, sale scommesse, sale bingo, casinò;
  • colloqui visivi in presenza coi detenuti;
  • feste al chiuso e discoteche;
  • mezzi di trasporto. 

COS'E', COME SI OTTIENE
Come già noto la certificazione verde Covid-19 (green pass) è il documento gratuito che certifica formalmente una delle seguenti condizioni:
completamento del ciclo vaccinale primario  (le due dosi, ad eccezione del vaccino monodose J&J) o della dose di richiamo (cd. 'booster')Ha validità senza limiti temporali dalla data del completamento del ciclo vaccinale primario o dalla somministrazione della dose di richiamo, ma può essere rilasciata anche in occasione della somministrazione della prima dose di vaccino, con validità dal 15simo giorno successivo fino alla data prevista per il completamento del ciclo.
guarigione dall’infezione. La certificazione rilascata in caso di guarigione, se non è mai stato somministrato alcun vaccino, ha validità sei mesi. In caso di somministrazione di una sola dose di vaccino entro un anno, è previsto il rilascio della certificazione analoga a quella relativa al completamento del ciclo vaccinale (della durata di 9 mesi). Inoltre, viene rilasciata una certificazione con validità 9 mesi anche ai guariti a seguito di malattia accertata dopo il 14simo giorno dalla prima dose o dopo aver completato il ciclo vaccinale. 
esito negativo di un tampone antigenico o molecolare. Il tampone antigenico comporta una validità del green pass di 48 ore, mentre il test molecolare offre una validità di 72 ore.

Green pass 'rafforzato' o 'super green pass'. Si intende green pass rafforzato o super green pass la certificazione ottenuta esclusivamente da coloro che si sono sottoposti a vaccinazione (primaria e richiamo) o che sono guariti.  Chi possiede già un green pass per vaccinazione o guarigione non deve scaricare una nuova Certificazione. Sarà l’App VerificaC19 a riconoscerne la validità.

La certificazione contiene un QR code che va mostrato agli operatori autorizzati ai controlli sia nella versione digitale (direttamente da smartphone o tablet) sia in quella cartacea.

Il green pass si ottiene accedendo alla piattaforma DGC (digital green certificate), realizzata dalla società Sogei che consente di visualizzare scaricare e stampare la certificazione verde Covid-19 attraverso diversi canali digitali:
- sito dedicato www.dgc.gov.it;
- sito del fascicolo sanitario elettronico regionale;  
- App Immuni e App IO. 

E' immediatamente scaricabile all'arrivo dell'avviso da parte del Ministero della Salute (con il codice authcode) per sms o email in caso di avvenuta vaccinazione, test negativo o guarigione da Covid.
Se non arrivano avvisi dal Ministero la certificazione può anche essere scaricata in autonomia.

TUTTE le informazioni ed istruzioni sul sito dedicato www.dgc.gov.it; Utili anche le FAQ con dettagli sui casi particolari.

OBBLIGO VACCINALE
Fino al 15 giugno 2022, l'obbligo di vaccinazione è previsto per tutto il personale scolastico e universitario, sanitario (incluse le RSA), penitenziario, del comparto difesa, e delle forze dell'ordine. 
Successivamente a tale data, e fino al 31 dicembre 2022, l'obbligo sarà limitato al solo personale sanitario (incluse le RSA).


VERIFICHE/CONTROLLI
La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale (QR code) utilizzando esclusivamente l'APP di verifica “VerificaC19”.

Alla verifica possono provvedere:
- pubblici ufficiali nell'esercizio delle relative funzioni;
- personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi (teatri, cinema, etc.);
- soggetti titolari di strutture ricettive e dei pubblici esercizi (bar, ristoranti, etc.) e loro delegati;
- il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività e loro delegati;
- vettori aerei marittimi e terrestri e loro delegati;
- gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali e loro delegati.

L'intestatario della certificazione verde è tenuto, dietro richiesta, a dimostrare la propria identità personale mediante esibizione di un documento idoneo. Il Ministero dell'Interno precisa che il controllo del documento di identità NON è obbligatorio e serve a garantire il legittimo possesso della certificazione. Può essere fatto quindi a discrezione dei suddetti soggetti (anche non pubblici ufficiali), in special modo in tutti i casi dubbi o nei casi di abuso o elusione delle norme (come, ad esempio, quando appaia manifesta l'incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione). 
Non è prevista una raccolta dei dati in qualunque forma.

Per quanto riguarda la scuola le attività di verifica sono in mano ai dirigenti scolastici e ai responsabili dei servizi educativi nel rispetto di quanto previsto dal DPCM 17/6/2021 (utilizzando l'APP di verifica “VerificaC19). Il Ministero dell'istruzione può stabilire ulteriori modalità di verifica. Per gli studenti universitari le verifiche sono svolte a campione con le modalità previste dalle singole università.

Per il settore trasporti le le verifiche sono in mano ai vettori (aerei, marittimi e terrestri) e ai loro delegati, nel rispetto di quanto previsto dal DPCM 17/6/2021 (utilizzando l'APP di verifica “VerificaC19”).

Per il settore lavoro, pubblico e privato, i controlli  spettano ai datori di lavoro e in caso di violazione può scattare una sanzione variabile da 400 a 1.000 euro.

SANZIONI
La violazione delle disposizioni riguardo la necessità di utilizzo della certificazione verde è soggetta all'applicazione di una sanzione di importo variabile tra 400 e 1.000 euro. Per gli esercizi commerciali e le attività in caso di due violazioni commesse in giorni diversi può essere applicata, a partire dalla terza violazione, la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da uno a dieci giorni.

Come già visto per il settore lavoro le sanzioni suddette (da 400 a 1.000 euro) sono applicabili anche ai datori di lavoro che non effettuano i controlli. Per i  dipendenti (pubblici e privati)  sono invece previste sanzioni variabili da 600 a 1500 euro. Sono inoltre considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della certificazione ma senza conseguenze disciplinari e con il diritto alla conservazione del posto di lavoro. Per i giorni di assenza non sono dovuti né la retribuzione né altri compensi. Nelle aziende private con meno di 15 dipendenti al quinto giorno di assenza ingiustificata il datore di lavoro può sospendere il lavoratore e sostituirlo, stipulando un contratto di sostituzione della durata non superiore ai 10 giorni e rinnovabile una sola volta.

LINK UTILI E RIFERIMENTI NORMATIVI
Link utile per ogni informazione dettagliata anche sui casi paritcolari: www.dgc.gov.it/web/faq.html
 
 
 
 
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