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Decreto Scuola, conclusione dell’anno scolastico 2019/2020, esami e avvio di quello nuovo
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Scheda Pratica di Rita Sabelli
13 aprile 2020 9:42
 
Ultimo aggiornamento: 9 giugno 2020 con la conversione in legge 

Il decreto legge 22/2020 apre la strada a provvedimenti del Ministero dell’Istruzione che dovranno fissare misure particolari -in deroga alle normali regole- per il corrente anno scolastico ed il successivo. In particolare, per quello attuale dovranno essere fissate misure sulla valutazione dello stesso e sullo svolgimento degli esami del primo e secondo ciclo di istruzione (terza media e maturità), seguendo determinati limiti e principi. Per il nuovo anno dovrà essere fissata la data di inizio tenendo conto dei recuperi da svolgere per gli studenti che ne avranno bisogno.

Nella sua prima stesura il decreto legge prevedeva scenari diversi a seconda che la scuola riprendesse o meno in presenza dal 18 maggio; non essendo ciò avvenuto abbiamo aggiornato la scheda togliendo le relative ipotesi, oltre che con le variazioni della conversione in legge del 6 giugno.

Indice scheda 
ANNO SCOLASTICO 2019/2020, DIDATTICA A DISTANZA OBBLIGATORIA
ANNO SCOLASTICO 2019/2020, DEROGHE AL MINIMO DI GIORNI DI LEZIONE E AL REQUISITO DI MINIMA FREQUENZA 
ESAME DI TERZA MEDIA (SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO)
ESAME DI MATURITÀ (SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO)
AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E RECUPERO/INTEGRAZIONE NELL'ANNO SCOLASTICO 2020/2021
AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO 2020/2021
FONTE NORMATIVA E LINK UTILI

ANNO SCOLASTICO 2019/2020, DIDATTICA A DISTANZA OBBLIGATORIA
In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche a seguito dell’emergenza epidemiologica, il personale docente deve assicurare comunque le prestazioni didattiche nelle modalita' a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione.
Le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi dei dirigenti scolastici nonche' del personale scolastico possono svolgersi nelle modalita' del lavoro agile anche attraverso apparecchiature informatiche e collegamenti telefonici e telematici, per contenere ogni diffusione del contagio.

Viene ribadito che per tutto l’anno scolastico sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

ANNO SCOLASTICO 2019/2020, DEROGHE AL MINIMO DI GIORNI DI LEZIONE E AL REQUISITO DI MINIMA FREQUENZA 
L’attuale anno scolastico conserva validità pur senza l’effettuazione del minimo di giorni di lezione (200 giorni). La deroga è già in vigore da tempo, prevista prima dal Dl 9/2020, art.32 poi dal decreto “cura italia” che lo ha inglobato, all’art. 121 ter.

Si aggiunge a ciò la precisazione che sia ai fini dell’ammissione agli esami di Stato sia ai fini dell’ammissione alla classe successiva si prescinde dal possesso dei requisiti previsti dal D.lgs. 62/2017, in particolare da quello del minimo di frequenza (almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato).

ESAME DI TERZA MEDIA (SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO)
Non essendo ripresa entro il 18 maggio l’attività scolastica in presenza, rimane la previsione che l’esame viene sostituito da una valutazione finale da parte del consiglio di classe che dovrà comunque tener conto di un elaborato del candidato. Il Ministero definirà l’elaborato da svolgere e fisserà le modalità e i criteri di attribuzione del voto finale. Anche in questo caso i candidati privatisti avranno specifiche disposizioni.

In ogni caso, precisa il Ministero, ci sarà una valutazione seria e corrispondente all’impegno degli alunni.

Dovranno essere previste anche specifiche modalita' per l'adattamento di quanto sopra agli studenti con disabilita' e disturbi specifici di apprendimento, nonche' con altri bisogni educativi speciali.

ESAME DI MATURITÀ (SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO)
Non essendo ripresa entro il 18 maggio l’attività scolastica in presenza, rimane la disposizione che prevede l’eliminazione delle prove scritte e la sostituzione con un unico colloquio, articolandone i contenuti, da tenersi in modalità anche telematiche.

Il Ministero precisa che quest’anno tutti avranno la possibilità di sostenere le prove, tenuto conto del periodo dell’emergenza. Ma i crediti di accesso relativi alla classe V e il voto finale saranno comunque basati sull’impegno di tutto l’anno. Resta ferma inoltre la necessità di raggiungere almeno il punteggio di 60/100 per ottenere il diploma.

Come per le prove della scuola media dovranno essere previste specifiche modalita' per l'adattamento di quanto sopra agli studenti con disabilita' e disturbi specifici di apprendimento, nonche' con altri bisogni educativi speciali.

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E RECUPERO/INTEGRAZIONE NELL'ANNO SCOLASTICO 2020/2021
Le ordinanze ministeriali dovranno anche fissare i requisiti di ammissione alla classe successiva per le scuole secondarie (media e superiore), tenendo conto del possibile recupero degli apprendimenti attuabile nell’anno scolastico successivo ma anche tenendo conto del processo formativo e dei risultati conseguiti sulla base della programmazione svolta.

L’eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti dovrà essere attuato a decorrere dal 1 settembre 2020 come attivita' didattica ordinaria, tenendo conto delle specifiche necessita' degli alunni e avendo come riferimento il raggiungimento delle competenze fissate dalle indicazioni nazionali.

Per la scuola superiore quindi non ci sarà il meccanismo dei debiti e a Settembre del 2020 al posto degli abituali corsi di recupero delle insufficienze sarà possibile, per chi ne avrà bisogno, svolgere attività di recupero e integrazione.
Il Ministero precisa che benchè non sia previsto il “6 politico” tutti potranno essere ammessi all’anno successivo, con valutazione, nel corso degli scrutini finali, secondo l’impegno reale.

Per la scuola primaria la valutazione finale sarà espressa attraverso un giudizio descrittivo riferito a differenti livelli di apprendimento da definire.

Gli scrutini saranno svolti a distanza.

AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO 2020/2021
Le ordinanze del Ministero dell’istruzione dovranno regolare l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021 provvedendo:
- alla definizione della data di inizio delle lezioni , d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, anche tenendo conto dell'eventuale necessita' di recupero degli apprendimenti e della conclusione delle procedure di avvio dell'anno scolastico;
- all’eventuale conferma dell’impiego dei libri di testo adottati nel corrente anno scolastico anche per il successivo.
- a tenere conto delle necessita' degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorita' sanitarie, nonche' dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, tali da consentire loro di poter seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche eventualmente della didattica a distanza.

Per gli studenti con disabilità e limitatamente all’anno scolastico 2019/2020, i dirigenti scolastici possono, dietro richiesta delle famiglie, valutare la possibilità di consentire la reiscrizione dell’alunno allo stesso anno di corso frequentato nell’anno 2019/2020, se viene accertato il mancato conseguimento degli obiettivi didattici e inclusivi per l’autonomia stabiliti nel piano educativo.

FONTE NORMATIVA E LINK UTILI
- Dl 22/2020 convertito nella legge 41/2020 “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato.”

Sito del Ministero dell’istruzione
 
 
 
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