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 ITALIA - ITALIA - Progetto di legge del 28 febbraio 1997 - Disciplina della clonazione umana
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Normativa 
28 febbraio 1997 16:12
 

AVVISO - La norma qui riprodotta potrebbe essere stata recentemente modificata o abrogata dal legislatore. Facciamo il possibile per tenere aggiornati i testi normativi sul nostro sito, ma si consiglia comunque di visitare il sito istituzionale www.normattiva.it per ottenere il testo attualmente vigente. Si tenga infine presente che l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa.

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3334

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei deputati CONTI, FINI, TATARELLA, GASPARRI, GRAMAZIO, CARLESI, ALBONI, ALEFFI, ALOI, AMATO, ANEDDA, BENVENUTO, VINCENZO BIANCHI, BICOCCHI, BOCCIA, BONO, BURANI PROCACCINI, BUTTI, NUCCIO CARRARA, CASCIO, CIMADORO, COLONNA, COSTA, CUSCUNA', DEL BARONE, DELMASTRO DELLE VEDOVE, DI COMITE, DI NARDO, DIVELLA, FERRARI, FILOCAMO, FOTI, FRAGALA', FRANZ, FRIGATO, FRONZUTI, GALEAZZI, GARRA, GIANNATTASIO, ALBERTO GIORGETTI, GISSI, DOMENICO IZZO, LA RUSSA, LAVAGNINI, LO PRESTI, LOSURDO, LUCCHESE, MALGIERI, MANCUSO, MANTOVANO, MANZONI, MARINACCI, MARINO, MARTINAT, MAZZOCCHI, MENIA, MIGLIORI, MORSELLI, NAPOLI, GIOVANNI PACE, PAGLIUZZI, PAROLI, ANTONIO PEPE, PEZZOLI, PICCOLO, PIVA, POLI BORTONE, PROIETTI, RASI, RICCI, RIVELLI, SANTORI, SANZA, SAPONARA, SCOCA, SERRA, SOSPIRI, TRANTINO, TRINGALI, TORTOLI, URSO, ZACCHERA

Disciplina della clonazione umana

Presentata il 28 febbraio 1997

PROGETTO DI LEGGE - N. 3334

Onorevoli Colleghi! - Negli ultimi anni le pratiche scientifiche legate alla manipolazione del patrimonio genetico hanno subìto una escalation imprevedibile e per questo difficilmente controllabile. Frontiere ritenute invalicabili sono state abbattute da un giorno all'altro, ponendo drammaticamente all'attenzione problemi di natura etica e morale che interessano l'uomo nel profondo dell'intimo e la società nei suoi fondamenti. La genetica ha spalancato orizzonti di vastità tale da impedire la piena comprensione dei suoi contenuti e delle implicazioni future, ponendo così moltissimi interrogativi ed una sola certezza: che dalla manipolazione genetica potranno trarsi i più impensabili miracoli come le più oscene aberrazioni. In questa situazione ritengo improcrastinabile un intervento tempestivo da parte del legislatore, per delineare nettamente un percorso etico al di fuori del quale sia impossibile spingersi nella ricerca e nella sperimentazione. Occorre assolutamente impedire tramite una normativa rigorosa che vengano estese all'uomo pratiche quali la clonazione o comunque la riproduzione di un individuo utilizzando un solo patrimonio genetico o, ad esempio, tramite la commistione, ottenuta in laboratorio, di geni di personaggi più o meno noti. In America già si parla di riprodurre copie di Ronald Reagan, Madre Teresa di Calcutta o Michael Jordan, ma fortunatamente anche lì, come in Italia, questa componente permissivista è fortemente minoritaria e già si è costituita una commissione referente sul tema in previsione di future leggi che regolamentino la materia sulla scia di quanto fatto in Germania. E' di questi giorni la notizia che tra sei mesi sarà realizzabile la clonazione umana, anche in Italia. Alla luce di tutto questo e del rapidissimo evolversi degli eventi, l'approvazione di una legge che regolamenti e disciplini la sperimentazione genetica sull'uomo e che proibisca inequivocabilmente ogni pratica legata alla clonazione dell'individuo è inderogabile. La presente proposta stabilisce dei limiti chiari ed ineludibili per chiunque intraprenda sperimentazioni o attività produttive connesse alla genetica umana. L'articolo 1, oltre a definire l'ambito della norma, commina pene severissime per i trasgressori. Sottolineiamo come l'estrema severità delle pene è necessaria, sia in quanto forte segnale di precise volontà etiche e bioetiche, sia come strumento di forte dissuasione dal commettere illeciti impensabilmente redditizi dal punto di vista economico.



PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
1. Chiunque compie attività di sperimentazione di laboratorio finalizzata alla riproduzione di una copia genetica di un essere umano, utilizzando il metodo comunemente definito della clonazione o qualsiasi altro finalizzato ad ottenere lo stesso risultato, è punito con la reclusione da 5 a 15 anni.
2. La condanna comporta l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione medica.
3. Chiunque compie attività di sperimentazione di laboratorio finalizzata alla riproduzione di cellule umane differenziate o alla modificazione di uno o più tratti del codice genetico umano, fatti salvi quelli per i quali sia dimostrata la correlazione con patologie o disfunzioni fisiche, nonché attività di sperimentazione di laboratorio finalizzata alla riproduzione di un essere umano che escluda uno dei due soggetti della riproduzione stessa, riducendo da due a uno il numero dei patrimoni genetici interessati, è punito ai sensi dei commi 1 e 2.
4. La stessa pena si applica a chiunque dirige, organizza, finanzia o pubblicizza le predette sperimentazioni.
5. La pena è aumentata se dalle attività di sperimentazione di cui ai commi 1 e 3 deriva la fecondazione di un ovulo.
 
 
 
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