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Infrazione al codice della strada: Obbligo di fermo immediato
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Normativa 
30 novembre 00-1 0:00
 

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Sentenza RG n.202/01, Sent. N.4483/01
Depositata il 9 ottobre 2001
Rep.n.6231/01



Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il giudice di pace di Bari

Dott. Antonio Caputo VI Sezione ha pronunciato con lettura del dispositivo alla pubblica udienza del 08 ottobre 2001

La seguente

SENTENZA

Nella causa civile, iscritta al n. 2002/2001 R.G.,

tra

Gentile Andrea, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Losito, presso lo studio del quale e' elettivamente domiciliato in bari alla via Putignani n.12/a, giusta mandato conferito con procura a margine del ricorso in opposizione ex L.689/1981

OPPONENTE CONTRO

Comune di Bari, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Augusto Farnelli, funzionario, elettivamente domiciliato in Bari presso gli Uffici dell'Avvocatura Comunale, alla via M.di Montrone n.5, in virtu' di procura conferita con delibera della G.M. n.109 del 15/2/2001 nonche' mandato in calce della comparsa di costituzione, autenticata dal segretario comunale in data 6.3.2002.

OPPOSTO

NONCHE'

IL PREFETTO DI BARI

OPPOSTO

Visto il ricorso depositato il 9.1.2001 col quale il ricorrente si e' opposto al verbale di accertamento n. 479537/2000, reg. al N.252/E del 20.5.2000, dalla Polizia Municipale di bari, notificato in data 12.12.2000 col quale si ingiungeva il pagamento della somma di Lit.121.200 piu' Lit.22.300, quale infrazione perche' guidava facendo uso di apparecchio telefonico non a viva voce;

Vista la documentazione depositata dal Prefetto di bari il 23.03.01;

Vista la documentazione e la difesa del Comune di Bari, depositata il 12.3.01 e lette le note difensive del Comune di Bari;

Ascoltato Annicelli Francesco, agente di Polizia Municipale, accertatore, il quale ha dichiarato che non vi fu contestazione immediata;

Ritenuta fondata la richiesta di estromissione da questo giudizio eccepita dal Prefetto di bari, per difetto di legittimazione passiva;

Considerato che l'opposizione, sulla base di quanto riferito dall'agente Annicelli, e' risultata fondata in quanto non vi fu contestazione immediata come per legge, dottrina e giurisprudenza e che pertanto l'opposizione va accolta con il conseguente annullamento del verbale di accertamento summenzionato;

Rilevato che la soccombenza dell'opposto comporta la rifusione delle spese in favore dell'opponente, liquidate come da dispositivo e di ufficio stante la mancanza di nota specifica

P.Q.M.

Il giudice di pace di Bari

Definitivamente pronunciando sull'opposizione come in atti proposta da Gentile Andrea contro il Comune di Bari, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione, cosi' dispone:

1 - Accoglie l'opposizione e dichiara nullo ed improduttivo di effetti il verbale di accertamento n.479537/2000 n.252/E del 20 maggio 2000.

2 - Condanna il Comune di Bari al pagamento delle spese processuali che complessivamente liquida il Lit.200.000 per diritti e onorari, oltre spese generali del 10%, come per legge, il cap e l'iva, se ed in quanto dovuti, distraendo il tutto in favore dell'avv.Losito, dichiaratosi anticipatario.

3 - Estromette dal presente giudizio il Prefetto di Bari

Bari, li' 08.10.2001

Il Giudice di pace di Bari

Dott. Antonia Caputo


Il collaboratore di cancelleria

Rag. Francesco De Napoli
 
 
 
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