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Decreto Min.Sviluppo economico 7 agosto 2020 - Piano voucher sulle famiglie a basso reddito
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Normativa 
5 ottobre 2020 9:26
 

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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DECRETO 7 agosto 2020 
Piano voucher sulle famiglie a basso reddito.

(GU Serie Generale n.243 del 01-10-2020)

 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Vista la Strategia italiana per la banda ultra larga, approvata dal
Consiglio dei ministri il 3 marzo  2015,  in  coerenza  con  l'Agenda
europea 2020, la quale  definisce  i  principi  posti  a  base  delle
iniziative pubbliche a sostegno  dello  sviluppo  della  banda  ultra
larga per gli anni 2014-2020, affidando al Ministero  dello  sviluppo
economico l'attuazione delle misure previste e prevedendo,  altresi',
un Comitato interistituzionale con le funzioni di definire  le  linee
di indirizzo per coordinare e monitorare l'attuazione della strategia
italiana per la banda ultra larga; 
  Visto l'Accordo di programma  stipulato  il  20  ottobre  2015  tra
Ministero dello  sviluppo  economico,  Invitalia  S.p.a.  e  Infratel
Italia S.p.a., «che definisce le modalita' di collaborazione  per  la
realizzazione delle attivita' inerenti il  potenziamento  della  rete
infrastrutturale pubblica per la banda larga ed ultra larga in  tutte
le zone sottoutilizzate del Paese»; 
  Vista  la  delibera   del   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica (CIPE) n. 65  del  6  agosto  2015,  recante
«Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: piano di  investimenti  per  la
diffusione della banda ultra larga», come  integrata  dalla  delibera
Comitato interministeriale per la programmazione economica n.  6  del
1° maggio  2016,  recante  «Fondo  per  lo  sviluppo  e  la  coesione
2014-2020 - Modifica della delibera Comitato interministeriale per la
programmazione economica n. 65/2015  (Piano  diffusione  banda  ultra
larga)»; 
  Visto l'Accordo quadro  dell'11  febbraio  2016  redatto  ai  sensi
dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281  e  della
delibera Comitato interministeriale per la programmazione economica 6
agosto 2015, n. 65 tra il Governo, le regioni e le Province  autonome
di Trento e Bolzano per lo  sviluppo  della  banda  ultra  larga  sul
territorio nazionale verso gli obiettivi EU 2020; 
  Visto l'aiuto di Stato SA.41647  (2016/N)  «Strategia  banda  ultra
larga» approvato con decisione del 30 giugno 2016 C(2016)3931 con  la
quale la Commissione europea ha ritenuto l'aiuto compatibile  con  la
normativa europea sugli aiuti di Stato; 
  Vista  la  delibera   del   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica (CIPE) n. 6 del 1° maggio 2016; 
  Vista  la  delibera   del   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica (CIPE) n. 71 del 7 agosto 2017 con la quale,
tra l'altro, in attuazione del punto 4.3 della delibera  n.  65/2015,
vengono assegnati, a valere sulle risorse FSC relative al periodo  di
programmazione 2014-2020, 1,3 miliardi di  euro  al  Ministero  dello
sviluppo economico per interventi a sostegno della domanda; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  15
novembre 2019 registrato dal competente organo  di  controllo  il  20
novembre 2019, ricostitutivo del Comitato banda ultra larga; 
  Visti gli  articoli  107  e  108  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea; 
  Visto il regolamento (UE) 283/2014 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  dell'11  marzo  2014  sugli  orientamenti  per   le   reti
transeuropee nel settore dell'infrastruttura di telecomunicazioni; 
  Visto il regolamento (UE) 2017/1953 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 25 ottobre 2017 recante modifica dei  regolamenti  (UE)
1316/2013  e  (UE)  283/2014  sulla  promozione  della  connettivita'
internet nelle comunita' locali; 
  Vista  la   Comunicazione   della   Commissione   europea   recante
Orientamenti dell'Unione europea per l'applicazione  delle  norme  in
materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a
banda larga (2013/C 25/01), del 26 gennaio 2013; 
  Vista la Comunicazione del 14 settembre 2016, «Connettivita' per un
mercato unico digitale competitivo: verso una  societa'  dei  Gigabit
europea»,  della  Commissione  europea  al  Parlamento  europeo,   al
Consiglio, al Comitato economico e  sociale  europeo  e  al  Comitato
delle regioni; 
  Vista l'indagine conoscitiva dell'8 novembre 2014  su  «Concorrenza
statica e dinamica  nel  mercato  dei  servizi  di  accesso  e  sulle
prospettive di investimento nelle reti di telecomunicazioni  a  banda
larga e ultra-larga»,  svolta  congiuntamente  da  Autorita'  garante
della concorrenza e del mercato e Autorita' per le comunicazioni; 
  Considerato che, nel contesto dell'emergenza sanitaria  determinata
da COVID-19, i collegamenti internet a banda ultralarga costituiscono
il   presupposto   per    l'esercizio    di    diritti    essenziali,
costituzionalmente  garantiti,  quali  il  diritto  allo  studio,  al
lavoro, nonche' di assicurare la stessa sopravvivenza delle imprese; 
  Ravvisato che, nel suddetto contesto  di  emergenza  sanitaria,  al
fine di garantire l'accesso ad internet in  banda  ultra  larga  alle
famiglie meno abbienti e' emersa l'esigenza di garantire loro,  oltre
ai servizi di connettivita' ad almeno 30 Mbit/s, anche i  dispositivi
necessari per  fruire  di  tali  servizi,  quali  tablet  o  personal
computer; 
  Visti i verbali delle riunioni del 5 maggio 2020 e  del  24  giugno
2020 nell'ambito delle quali il Comitato per la Banda ultra  larga  -
CoBUL ha  approvato  un  intervento  (di  seguito  denominato  «Piano
voucher  per  famiglie  meno  abbienti»)  di  sostegno  alla  domanda
finalizzato a favorire la disponibilita' di connessione a internet ad
almeno 30 Mbit/s da parte di famiglie con ISEE  inferiore  ai  20.000
euro; 
  Vista la comunicazione inoltrata dal Ministro Stefano Patuanelli al
Commissario europeo per la concorrenza Margrethe Vestager in  data  8
maggio 2020 e il piano di interventi ad essa allegato; 
  Vista la segnalazione dell'Autorita' Garante  della  concorrenza  e
del mercato, del  1°  luglio  2020,  relativa  allo  «Sviluppo  delle
infrastrutture di telecomunicazione fissa  e  mobile  a  banda  ultra
larga in un'ottica di promozione degli investimenti e  tutela  di  un
necessario gioco concorrenziale», inviata al Ministero dello sviluppo
economico, ai sensi dell'art. 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287; 
  Vista la decisione n. C(2020)5269 final, del 4 agosto 2020, con  la
quale la Commissione europea ha ritenuto la misura a  sostegno  della
connettivita' per  le  famiglie  meno  abbienti  compatibile  con  la
normativa europea sugli aiuti di Stato; 
  Ritenuto che alle  attivita'  funzionali  al  raggiungimento  degli
obiettivi oggetto del  presente  decreto  possa  provvedere  Infratel
Italia  S.p.a.,  societa'  in  house  del  Ministero  dello  sviluppo
economico; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il Ministero dello sviluppo economico promuove il Piano  voucher
per famiglie meno abbienti ed affida la realizzazione delle  relative
attivita' ad Infratel Italia S.p.a. 
  2. Il Piano voucher per famiglie meno abbienti e' un intervento  di
sostegno alla domanda  per  garantire  la  fruizione  di  servizi  di
connessione ad internet in banda ultra larga da parte delle  famiglie
con ISEE inferiore ai 20.000 euro. 
                               Art. 2 
 
                         Risorse finanziarie 
 
  1. Gli interventi di cui al  presente  decreto  sono  finanziati  a
valere sulle  risorse  FSC  relative  al  periodo  di  programmazione
2014-2020 di cui alla  delibera  Comitato  interministeriale  per  la
programmazione economica 7 agosto  2017,  n.  71,  per  un  ammontare
massimo di risorse pari a 204.000.000 euro (comprensivi di Iva). 
  2. Per la realizzazione delle attivita'  previste  dall'art.  1  e'
riconosciuta ad Infratel Italia S.p.a.,  a  titolo  di  rimborso  dei
costi diretti e indiretti per acquisti di beni e servizi,  una  somma
fino al 2% della voce di spesa di cui al comma 1. Tali costi  saranno
oggetto di rendicontazione analitica annuale  da  parte  di  Infratel
Italia S.p.a. 
                               Art. 3 
 
            Ambito soggettivo e oggettivo di applicazione 
 
  1. Alle famiglie con ISEE inferiore ai 20.000 euro e'  riconosciuto
un contributo massimo di 500 euro, sotto forma di sconto, sul  prezzo
di vendita dei canoni di connessione ad internet in banda ultra larga
per un periodo di almeno dodici mesi e, ove  presenti,  dei  relativi
servizi  di  attivazione,  nonche'  per  la  fornitura  dei  relativi
dispositivi elettronici (CPE) e di un tablet o un personal computer. 
  2.  Il  contributo  e'  erogato,  nel  rispetto  del  principio  di
neutralita' tecnologica, per la fornitura di servizi di connettivita'
ad almeno 30 Mbit/s in download alle famiglie che non detengono alcun
contratto di connettivita', ovvero  che  detengono  un  contratto  di
connettivita' a banda larga di  base,  da  intendersi,  ai  fini  del
presente decreto, come inferiore a 30Mbit/s in download. 
  3. E' riconosciuto un solo contributo per ciascun nucleo  familiare
presente nella medesima unita' abitativa. 
  4. Nel caso in cui  l'unita'  abitativa  sia  servita  da  piu'  di
un'infrastruttura a banda ultra larga, i beneficiari  del  contributo
devono stipulare contratti per i  servizi  di  massima  velocita'  di
connessione ivi  disponibili,  potendo  a  tal  fine  rivolgersi  sia
all'operatore che gli  fornisce  il  servizio  tramite  il  contratto
vigente al momento della  richiesta  del  contributo,  sia  ad  altro
operatore. 
  5. E' ammessa la possibilita' di stipulare un  nuovo  contratto  di
connessione utilizzando il  valore  del  contributo  che  residua  al
momento del recesso dal precedente  contratto  stipulato  avvalendosi
del contributo, purche' il  nuovo  contratto  garantisca  livelli  di
servizio pari almeno a quelli previsti da quello precedente  e  senza
che  il  recesso  da  quest'ultimo  comporti  costi  a   carico   del
beneficiario. 
  6. Il contributo non puo' essere concesso  per  l'attribuzione  del
solo tablet o personal computer, in assenza della  sottoscrizione  di
contratti di cui al comma 2. 
  7. Al fine di garantire coerenza del  Piano  con  eventuali  previi
interventi regionali, i  contributi  potranno  essere  erogati  anche
tenendo conto di situazioni specifiche di singole Regioni correlate a
condizioni piu' svantaggiate di determinate aree territoriali,  sulla
base di apposite convenzioni da stipulare con le regioni. 
  8. I servizi di cui al comma 2, possono essere offerti da tutti gli
operatori che forniscono, a qualsiasi  titolo,  servizi  internet  su
reti a banda larga ad almeno 30 Mbit/s in download. 
                               Art. 4 
 
                               Durata 
 
  1. Il Piano voucher per famiglie meno abbienti avra' durata fino ad
esaurimento delle risorse, comunque  non  oltre  un  anno  dall'avvio
dell'intervento. 
                               Art. 5 
 
                       Modalita' di attuazione 
 
  1. Il Ministero dello sviluppo economico affida ad Infratel  Italia
S.p.a., soggetto attuatore della Strategia  nazionale  per  la  banda
ultra larga, tramite  convenzione,  lo  svolgimento  delle  attivita'
relative, tra  l'altro,  alla  realizzazione  e  tenuta  del  portale
telematico di cui all'art. 6, comma 1, alle verifiche di cui all'art.
6, comma 4, alle procedure relative ai rimborsi da  riconoscere  agli
operatori di cui all'art. 7, comma 4. 
  2. Per la realizzazione del Piano,  la  Direzione  generale  per  i
servizi di comunicazione elettronica, di  radiodiffusione  e  postali
stipula con il soggetto attuatore Infratel Italia S.p.a.  un'apposita
convenzione corredata da un disciplinare di rendicontazione e  da  un
disciplinare   tecnico   contenente   il   manuale   operativo,   che
costituiranno  parte  integrante  della  convenzione,  approvata  con
decreto del direttore generale della predetta Direzione. 
                               Art. 6 
 
 Registrazione degli operatori e delle relative offerte commerciali 
 
  1. Gli operatori di cui all'art. 3, comma 8 che intendano offrire i
servizi di connettivita' nell'ambito del Piano voucher  per  famiglie
meno abbienti, devono iscriversi in un  apposito  Elenco,  a  partire
da trenta giorni dalla data di operativita' di un portale  telematico
messo a disposizione da Infratel Italia S.p.a. 
  2. Ai fini dell'iscrizione all'Elenco di cui al  comma  precedente,
gli operatori siglano un'apposita  Convenzione  con  Infratel  Italia
S.p.a. e dichiarano, sotto la propria responsabilita', di  essere  in
possesso  dei  titoli  necessari  per  l'erogazione  dei  servizi  di
comunicazione e che  le  offerte  commerciali  da  essi  proposte  ai
beneficiari del contributo  sono  conformi  ai  livelli  di  servizio
individuati all'art. 3, commi 1 e 2.  Essi  sono  tenuti  altresi'  a
dichiarare,  sotto  la  propria  responsabilita',  che  tali  offerte
commerciali sono, per l'aspetto relativo ai servizi  di  connessione,
le medesime o  migliorative,  sotto  il  profilo  della  durata,  dei
servizi e dei prezzi offerti,  rispetto  a  quelle  rivolte  per  gli
stessi livelli di servizio alla generalita' degli utenti, nonche' che
i dispositivi  abbinati  all'offerta,  tablet  o  personal  computer,
soddisfino i requisiti minimi previsti dal Manuale operativo  di  cui
all'art. 5, comma 2. Per le medesime finalita', gli operatori  devono
anche garantire che i contratti stipulati avvalendosi del  contributo
si intendono risolti allo scadere del periodo di durata dell'offerta,
fatta salva la possibilita' dei beneficiari di aderire ad offerte  di
rinnovo, che gli operatori sono tenuti a proporre  nei quarantacinque
giorni precedenti la data di scadenza del contratto e  che  dovranno,
perlomeno per i dodici mesi successivi, avere ad  oggetto  condizioni
uguali o migliorative rispetto a quelle  previste  dal  contratto  in
scadenza. 
  3. Le offerte commerciali di cui al comma 2 devono essere trasmesse
ad Infratel Italia S.p.a. tramite il portale telematico,  nell'ambito
del  quale   e'   attribuito,   a   ciascuna   offerta,   un   codice
identificativo.   Gli   operatori   si    impegnano    a    garantire
l'aggiornamento sistematico nel portale  telematico  delle  eventuali
successive modifiche apportate a dette offerte. 
  4. La registrazione nell'Elenco previsto dal comma 1 e' subordinata
al buon esito delle verifiche effettuate da  Infratel  Italia  S.p.a.
rispetto a quanto  dichiarato  dagli  operatori  interessati  e  alla
documentazione dagli stessi fornita. 
                               Art. 7 
 
           Procedura per il riconoscimento del contributo 
 
  1. Ai fini della fruizione del contributo, il beneficiario presenta
presso  qualsivoglia  canale  di  vendita  reso   disponibile   dagli
operatori  registrati  nell'elenco  di  cui  all'art.   6,   apposita
richiesta corredata dalla copia del proprio documento di identita' in
corso di validita' e da una dichiarazione sostitutiva, resa ai  sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
attestante che il valore dell'ISEE relativo al  nucleo  familiare  di
cui fa parte non supera i 20.000 euro e che i componenti dello stesso
nucleo, per la medesima unita' abitativa, non hanno gia'  fruito  del
contributo. 
  2.  L'operatore,  per  ogni  richiesta  di   contributo   ricevuta,
inserisce sul portale telematico messo  a  disposizione  da  Infratel
Italia S.p.a.: 
    a. il codice fiscale e gli estremi del documento d'identita'  del
beneficiario; 
    b. la dichiarazione relativa  al  valore  dell'ISEE  del  proprio
nucleo di appartenenza; 
    c. il codice  identificativo  dell'offerta  cui  il  beneficiario
intende aderire; 
    d. le caratteristiche tecniche del tablet o del personal computer
incluso nell'offerta; 
    e. copia del contratto stipulato con il beneficiario. 
  3. L'operatore, una volta attivato il servizio  di  connessione  ad
internet  presso  l'unita'  abitativa  del  beneficiario,  trasmette,
tramite il portale di cui all'art. 6, il verbale di consegna  firmato
dal beneficiario, da cui emerga l'avvenuta attivazione del servizio e
l'avvenuta consegna del tablet o del personal  computer,  nonche'  il
documento di attestazione del livello di servizio misurato. 
  4. Entro sessanta giorni dal ricevimento  della  documentazione  di
cui al comma 3, Infratel Italia S.p.a. provvede a versare  sul  conto
dedicato dell'operatore l'ammontare totale del contributo per ciascun
beneficiario, al netto  della  trattenuta  del  5%,  a  garanzia  del
corretto svolgimento delle attivita' di erogazione del  servizio.  La
somma trattenuta  a  titolo  di  garanzia  sara'  restituita,  previo
espletamento delle opportune verifiche da parte  di  Infratel  Italia
S.p.a. e, in ogni caso, entro il termine del periodo di  vigenza  del
Piano disciplinato dal presente decreto. 
  5. La disponibilita' a livello regionale delle risorse  finanziarie
di cui all'art. 2 e' aggiornata con cadenza  giornaliera  nell'ambito
del portale telematico. 
                               Art. 8 
 
                        Istruzioni operative 
 
  1. Le istruzioni operative per la fruizione dei contributi da parte
dei beneficiari e il manuale operativo di cui  all'art.  5,  comma  2
relativo agli adempimenti richiesti agli  operatori  sono  pubblicate
sui  siti  internet  istituzionali  del  Ministero   dello   sviluppo
economico e di Infratel Italia S.p.a. entro trenta giorni dalla  data
di emanazione del presente decreto. 
                               Art. 9 
 
                     Controlli e cause di revoca 
 
  1. Il Ministero dello sviluppo economico, avvalendosi a tal fine di
Infratel Italia  S.p.a.,  procede  alla  verifica  a  campione  della
sussistenza dei requisiti necessari per beneficiare  del  contributo,
nonche' della veridicita' e correttezza delle offerte commerciali dei
fornitori di servizi di connessione ad internet a banda ultra  larga,
anche al  fine  di  notificare  gli  esiti  di  tali  verifiche  alle
autorita' competenti. 
  2. I soggetti ammessi al contributo nei confronti dei  quali  venga
accertata l'insussistenza dei requisiti di cui  all'art.  3  decadono
dal beneficio loro riconosciuto. 
  3. Il mancato  rispetto  delle  previsioni  del  presente  decreto,
nonche' di quelle contenute nel Manuale operativo di cui all'art.  6,
comma 2, da parte degli operatori che offrono servizi di  connessione
ad internet a banda ultra larga ne determina l'esclusione  dal  Piano
voucher per famiglie meno abbienti. 
                               Art. 10 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1.  La  Direzione  generale  per   i   servizi   di   comunicazione
elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero e' incaricata
di dare esecuzione al presente  provvedimento  e  di  vigilare  sulla
realizzazione delle relative attivita'. 
  Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di  controllo
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 7 agosto 2020 
 
                                              Il Ministro: Patuanelli 

Registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2020 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dello   sviluppo
economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 833 
   
 
 
 
ADUC - Associazione Utenti e Consumatori APS