Decreto Min.lavoro e politiche sociali 23/11/2016 - Requisiti per l'accesso alle misure a carico del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (Fondo 'Dopo di noi')
Normativa
21 marzo 2017 9:45
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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - DECRETO 23 novembre 2016
Requisiti per l'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare, nonche' ripartizione alle Regioni delle risorse per l'anno 2016. (17A01369)
(GU n.45 del 23-2-2017)
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE e IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», e in particolare, l'art. 3, comma 3, che definisce la connotazione di gravita' della condizione di disabilita', e l'art. 4, che ne definisce le modalita' di accertamento; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»;
Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali», e in particolare, l'art. 14 concernente i progetti individuali per le persone disabili;
Vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e in particolare, l'art. 3, che definisce i principi generali, e l'art. 19, concernente la vita indipendente e l'inclusione nella societa';
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 16 dicembre 2014, concernente il regolamento relativo al Casellario dell'assistenza, di cui all'art. 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
Vista la legge 22 giugno 2016, n. 112, recante «Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare», e in particolare: l'art. 3, che, al comma 1, istituisce il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare, la cui dotazione e' determinata in 90 milioni di euro per l'anno 2016, in 38,3 milioni di euro per l'anno 2017 e in 56,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, e al comma 2, stabilisce che l'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo e' subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con le medesime modalita' il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo; l'art. 4, che stabilisce le finalita' del Fondo;
Visto il decreto 26 settembre 2016, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con delega in materia di politiche per la famiglia, di riparto del Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2016;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica», e, in particolare, l'art. 14;
Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;
Acquisita l'intesa della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta del 10 novembre 2016;
Decreta: Art. 1 Definizioni
1. Ai soli fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:
a) «Persona con disabilita' grave»: persona con disabilita' grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, accertata nelle modalita' indicate all'art. 4 della medesima legge;
b) «Persona con disabilita' grave priva del sostegno familiare»: persona con disabilita' grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilita', priva di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perche' gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonche' in vista del venir meno del sostegno familiare;
c) «Fondo»: il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare, di cui all'art. 3 della legge n. 112 del 2016;
d) «Progetto personalizzato»: il progetto individuale per la persona con disabilita' di cui all'art. 14 della legge n. 328 del 2000;
e) «Sostegni»: le misure, i servizi, le prestazioni e i trasferimenti individuati nel progetto personalizzato in grado di supportare il percorso di vita della persona con disabilita' e la sua inclusione;
f) «Budget di progetto»: la definizione quantitativa e qualitativa delle risorse economiche, strumentali, professionali e umane atte a garantire la piena fruibilita' dei sostegni indicati per qualita', quantita' ed intensita' nel progetto personalizzato.
Art. 2 Valutazione multidimensionale e progetto personalizzato
1. Agli interventi di cui al presente decreto, nei limiti delle risorse del Fondo, le persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare accedono previa valutazione multidimensionale, effettuata da equipe multi professionali in cui siano presenti almeno le componenti clinica e sociale, secondo i principi della valutazione bio-psico-sociale e in coerenza con il sistema di classificazione ICF (Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilita' e della salute). Le equipe multi professionali sono regolamentate dalle regioni senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Nelle more della revisione delle procedure di accertamento della disabilita' e della definizione di strumenti nazionali di valutazione, anche in attuazione del Piano per la non autosufficienza, di cui all'art. 7 del citato decreto interministeriale 26 settembre 2016, la valutazione multidimensionale analizza le diverse dimensioni del funzionamento della persona con disabilita' in prospettiva della sua migliore qualita' di vita, ed in particolare, almeno le seguenti aree: a) cura della propria persona, inclusa la gestione di interventi terapeutici; b) mobilita'; c) comunicazione e altre attivita' cognitive; d) attivita' strumentali e relazionali della vita quotidiana.
2. La valutazione di cui al comma 1 e' finalizzata alla definizione del progetto personalizzato per la persona con disabilita' grave. Il progetto individua gli specifici sostegni di cui la persona con disabilita' grave necessita, a partire dalle prestazioni sanitarie, sociali e socio-sanitarie ed inclusi gli interventi e i servizi di cui all'art. 3, a valere sulle risorse del Fondo, in coerenza con la valutazione multidimensionale e con le risorse disponibili, in funzione del miglioramento della qualita' di vita e della corretta allocazione delle risorse medesime. Nel caso la persona sia gia' stata valutata e disponga di un progetto per finalita' diverse da quelle di cui al presente decreto, la valutazione e la progettazione sono integrate con gli interventi e i servizi di cui all'art. 3. Il progetto personalizzato contiene il budget di progetto, quale insieme di tutte le risorse umane, economiche, strumentali da poter utilizzare in maniera flessibile, dinamica ed integrata.
3. Il progetto personalizzato e' definito assicurando la piu' ampia partecipazione possibile della persona con disabilita' grave, tenendo conto dei suoi desideri, aspettative e preferenze e prevedendo altresi' il suo pieno coinvolgimento nel successivo monitoraggio e valutazione. Laddove la persona con disabilita' grave non sia nella condizione di esprimere pienamente la sua volonta', e' sostenuta dai suoi genitori o da chi ne tutela gli interessi, fermo restando quanto previsto all'art. 3, comma 1, secondo periodo.
4. Il progetto personalizzato individua, sulla base della natura del bisogno prevalente emergente dalle necessita' di sostegni definite nel progetto, una figura di riferimento (case manager) che ne curi la realizzazione e il monitoraggio, attraverso il coordinamento e l'attivita' di impulso verso i vari soggetti responsabili della realizzazione dello stesso.
5. Il progetto personalizzato definisce metodologie di monitoraggio, verifica periodica ed eventuale revisione, tenuto conto della soddisfazione e delle preferenze della persona con disabilita' grave.
Art. 3 Interventi e servizi per l'assistenza alle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare
1. Nel rispetto dell'art. 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', ed in particolare, del comma 1, lettera a), gli interventi e i servizi di cui al presente articolo sono proposti e condivisi con la persona con disabilita' grave priva del sostegno familiare garantendole la possibilita' di autodeterminarsi e il rispetto della liberta' di scelta. A tal fine vanno garantiti, con le minori limitazioni possibili e con particolare riguardo alle persone con disabilita' intellettiva e del neuro sviluppo, gli strumenti previsti dalla vigente legislazione relativi al sostegno nella presa delle decisioni, nonche' devono essere adottate strategie volte a facilitare la comprensione delle misure proposte.
2. Per le persone con disabilita' grave in vista del venir meno del sostegno genitoriale, il progetto personalizzato di cui all'art. 2 prevede un percorso programmato di accompagnamento verso l'autonomia e di uscita dal nucleo familiare di origine, anche mediante soggiorni temporanei al di fuori del contesto familiare.
3. Per le persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare gia' inserite in un percorso di residenzialita' extra-familiare, nel progetto di cui all'art. 2 sono rivalutate le condizioni abitative alla luce della coerenza con soluzioni che riproducano un ambiente abitativo e relazionale di tipo familiare, come individuate al comma 4, al fine di prevedere, ove opportuno, percorsi programmati di deistituzionalizzazione.
4. Le soluzioni alloggiative per le persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare, da prevedere nel progetto di cui all'art. 2, finanziate a valere sulle risorse del Fondo, nelle modalita' di cui all'art. 5, comma 4, presentano caratteristiche di abitazioni, inclusa l'abitazione di origine, o gruppi-appartamento o soluzioni di co-housing che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 112 del 2016. In particolare: a) deve trattarsi di soluzioni che offrano ospitalita' a non piu' di 5 persone; b) deroghe al principio di cui alla lettera a) possono essere stabilite dalle regioni, in via eccezionale, motivate in base ai particolari bisogni assistenziali delle persone inserite, nella forma di piu' moduli abitativi nella medesima struttura; in ogni caso, a valere sulle risorse del Fondo, non sono previsti finanziamenti per strutture con singoli moduli abitativi che ospitino piu' di 5 persone, per un totale di non piu' di 10 persone complessive nella struttura, inclusi eventuali posti per situazioni di emergenza e/o sollievo, in un massimo di 2; c) deve trattarsi di spazi accessibili, organizzati come spazi domestici che possano essere vissuti come la propria casa, prevedendo ove possibile l'utilizzo di oggetti e mobili propri. Nel rispetto delle misure di sicurezza e di prevenzione dei rischi, devono essere garantiti spazi in cui sia tutelata la riservatezza, in particolare le camere da letto, preferibilmente singole, ed adeguati spazi per la quotidianita' e il tempo libero; d) deve essere promosso l'utilizzo di nuove tecnologie per migliorare l'autonomia delle persone con disabilita' grave, in particolare tecnologie domotiche, di connettivita' sociale, assistive e di ambient assisted living; e) devono essere ubicate in zone residenziali, ovvero anche rurali esclusivamente all'interno di progetti di agricoltura sociale coerenti con le finalita' di cui all'art. 2, comma 1, della legge 18 agosto 2015, n. 141, e comunque in un contesto territoriale non isolato, essere aperte alla comunita' di riferimento, permettere la continuita' affettiva e relazionale degli ospiti; f) fermi restando i requisiti che garantiscono l'accessibilita' e la mobilita' interna, non sono previsti in via generale requisiti strutturali, se non quelli minimi previsti dalle norme per le case di civile abitazione.
5. La persona con disabilita' grave priva del sostegno familiare e' accompagnata nel percorso verso l'autonomia attraverso l'inserimento, ove opportuno e secondo le modalita' previste nel progetto di cui all'art. 2, in programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile. Tali programmi possono essere finanziati, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera d), della legge n. 112 del 2016, a valere sulle risorse del Fondo.
6. Gli interventi e servizi di cui al presente decreto, in ogni caso, non rispondono solo al soddisfacimento di bisogni abitativi, ma si inseriscono in un contesto di sviluppo e valorizzazione di competenze verso l'autonomia e di promozione dell'inclusione sociale. A tal fine, i progetti personalizzati sono condivisi, ove appropriato, con i competenti servizi per il collocamento mirato, di cui alla legge n. 68 del 1999, ed includono la possibilita' di inserimento in programmi di politiche attive del lavoro, anche nella forma di tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui all'Accordo in Conferenza Stato-regioni del 22 gennaio 2015.
7. In situazioni di emergenza, ed in particolare, in situazioni in cui i genitori non sono temporaneamente nella condizione di fornire alla persona con disabilita' grave i sostegni genitoriali necessari ad una vita dignitosa e non e' possibile ovviare ai medesimi con servizi di assistenza domiciliare che permettano la permanenza della persona con disabilita' grave nel proprio domicilio, puo' essere consentito a valere sulle risorse del Fondo, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c), della legge n. 112 del 2016, il finanziamento di interventi di permanenza temporanea in strutture dalle caratteristiche diverse da quelle definite al comma 4, previa verifica dell'assenza di soluzioni abitative ad esse conformi, seppur temporanee. Gli interventi, da realizzarsi nel superiore interesse della persona con disabilita' grave, si inseriscono in ogni caso in un percorso che identifica i tempi del rientro nella situazione familiare, cessata la situazione di emergenza, e si limitano, a valere sulle risorse del Fondo, all'assunzione dell'onere della quota sociale, in tutto o in parte, delle prestazioni erogate in ambito residenziale, ferme restando le prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale. E' comunque garantito il rispetto della volonta' della persona con disabilita' grave, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi.
Art. 4 Beneficiari
1. Beneficiari degli interventi e servizi di cui all'art. 3, nei limiti delle risorse del Fondo, sono le persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare. Le modalita' di accesso agli interventi e ai servizi sono individuate dalle regioni mediante l'adozione degli indirizzi di programmazione di cui all'art. 6, comma 1.
2. Fermi restando gli interventi previsti in favore delle persone con disabilita' grave dalla normativa vigente, nonche' dalla ordinaria rete dei servizi territoriali, l'accesso alle misure a carico del Fondo e' prioritariamente garantito alle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare che in esito alla valutazione multidimensionale, di cui all'art. 2, comma 2, necessitino con maggiore urgenza degli interventi di cui al presente decreto. Nel valutare l'urgenza si tiene conto delle limitazioni dell'autonomia, dei sostegni che la famiglia e' in grado di fornire, della condizione abitativa ed ambientale, nonche' delle condizioni economiche della persona con disabilita' e della sua famiglia. Per le persone con disabilita' grave gia' inserite in un percorso di residenzialita' extra-familiare, particolare attenzione e' riservata alla rivalutazione delle caratteristiche di tali residenze ai sensi dell'art. 3, comma 3, e all'eventualita' che tali soluzioni costituiscano barriere all'inclusione della persona con disabilita' grave, facilitandone l'isolamento.
3. In esito alla valutazione di cui al comma 2 e' in ogni caso garantita una priorita' di accesso alle seguenti: a) persone con disabilita' grave mancanti di entrambi i genitori, del tutto prive di risorse economiche reddituali e patrimoniali, che non siano i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilita'; b) persone con disabilita' grave i cui genitori, per ragioni connesse, in particolare, all'eta' ovvero alla propria situazione di disabilita', non sono piu' nella condizione di continuare a garantire loro nel futuro prossimo il sostegno genitoriale necessario ad una vita dignitosa; c) persone con disabilita' grave, inserite in strutture residenziali dalle caratteristiche molto lontane da quelle che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, come individuate all'art. 3, comma 4.
4. Nell'erogazione dei finanziamenti le regioni tengono conto dei criteri di priorita' indicati ai commi 2 e 3. Le regioni promuovono altresi' interventi volti al riutilizzo di patrimoni per le finalita' di cui al presente decreto, resi disponibili dai familiari o da reti associative di familiari di persone con disabilita' grave in loro favore, indipendentemente dai criteri di priorita' di cui ai commi 2 e 3.
5. Fermo restando che gli interventi di cui al presente decreto sono rivolti alle persone la cui disabilita' non sia determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilita', e' assicurata continuita' negli interventi e servizi erogati, indipendentemente dal raggiungimento di qualsivoglia limite d'eta'.
Art. 5 Fondo per l'assistenza alle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare
1. Le risorse assegnate al Fondo per l'anno 2016, pari ad euro 90 milioni, sono attribuite alle regioni, per gli interventi e i servizi di cui all'art. 3.
2. A ciascuna regione e' attribuita una quota di risorse come da tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, calcolata sulla base della quota di popolazione regionale nella fascia d'eta' 18-64 anni, secondo i dati Istat sulla popolazione residente.
3. I criteri di cui al comma 2 sono utilizzati in via sperimentale nel 2016. Per gli anni successivi al 2016 tali criteri sono oggetto di specifica valutazione ed eventuale integrazione o revisione, da adottarsi con le medesime modalita' del presente decreto.
4. A valere sulle risorse del Fondo possono essere finanziati i seguenti: a) percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, di cui all'art. 3, commi 2 e 3; b) interventi di supporto alla domiciliarita' in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'art. 3, comma 4; c) programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile, di cui all'art. 3, comma 5, ed, in tale contesto, tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui all'art. 3, comma 6; d) interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'art. 3, comma 4, mediante il possibile pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilita'; e) in via residuale, interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare, di cui all'art. 3, comma 7. Gli interventi e i servizi di cui alle lettere a), b) e c) sono inclusi nel budget di progetto.
5. Nelle more della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale da garantire alle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare, gli interventi e i servizi di cui all'art. 3 costituiscono la base su cui definire specifici obiettivi di servizio e relativo fabbisogno, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, nei limiti delle risorse del Fondo di cui al presente articolo. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 112 del 2016, alla definizione degli obiettivi di servizio si provvede mediante decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata.
6. Le risorse di cui al presente decreto sono aggiuntive rispetto alle risorse gia' destinate alle prestazioni e ai servizi a favore delle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare da parte delle regioni, nonche' da parte delle autonomie locali. I finanziamenti per gli interventi e i servizi di cui al comma 4, ove di natura socio-sanitaria, sono finalizzati alla copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assistenza e non sono sostitutivi, ma aggiuntivi e complementari, a quelli sanitari.
7. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge n. 112 del 2016, al finanziamento dei programmi e all'attuazione degli interventi di cui al comma 4, nel rispetto del principio di sussidiarieta' e delle rispettive competenze, possono compartecipare le regioni, gli enti locali, gli enti del terzo settore, nonche' altri soggetti di diritto privato con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza alle persone con disabilita' e le famiglie che si associano per le finalita' di cui al presente decreto.
Art. 6 Erogazione e monitoraggio
1. Le regioni adottano indirizzi di programmazione per l'attuazione degli interventi e dei servizi di cui all'art. 3, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, e comunque prevedendo il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilita'. La programmazione degli interventi di cui al presente decreto si inserisce nella piu' generale programmazione per macro-livelli e obiettivi di servizio delle risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, nonche' nella programmazione degli interventi a valere sul Fondo per le non autosufficienze, secondo le modalita' specificate con i relativi decreti di riparto.
2. Gli indirizzi di programmazione adottati, di cui al comma 1, sono comunicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che procedera' all'erogazione delle risorse spettanti a ciascuna regione una volta valutata, entro trenta giorni dalla ricezione del programma attuativo, la coerenza con le finalita' di cui all'art.
3. Gli indirizzi di programmazione sono eventualmente modificati a seguito della definizione degli obiettivi di servizio, adottati nelle modalita' di cui all'art. 5, comma 5, e sono comunque aggiornati almeno ogni tre anni. La comunicazione degli aggiornamenti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' propedeutica all'erogazione delle corrispondenti annualita' del Fondo. 3. Ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 112 del 2016, le regioni definiscono altresi' i criteri e le modalita' per l'erogazione dei finanziamenti, le modalita' per la pubblicita' dei finanziamenti erogati e per la verifica dell'attuazione delle attivita' svolte e le ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi.
4. Al fine di verificare l'efficace gestione delle risorse di cui all'art. 5, nonche' la destinazione delle stesse al perseguimento delle finalita' di cui all'art. 3, le regioni comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nelle forme e nei modi previamente concordati, tutti i dati necessari al monitoraggio dei flussi finanziari e, nello specifico, i trasferimenti effettuati e gli interventi finanziati con le risorse del Fondo, con particolare riferimento al numero di beneficiari per singola tipologia di intervento e alle caratteristiche delle soluzioni alloggiative finanziate. Fermo restando quanto previsto al comma 1, a decorrere dal 2018 l'erogazione delle risorse spettanti a ciascuna regione deve essere comunque preceduta dalla rendicontazione sull'effettiva attribuzione ai beneficiari delle risorse trasferite nel secondo anno precedente l'erogazione medesima.
5. Le informazioni sulla presa in carico e gli interventi attivati ai sensi del presente decreto, anche al fine di migliorarne la programmazione, il monitoraggio e la rendicontazione, sono messe a disposizione del Casellario dell'assistenza, di cui all'art. 13 del decreto-legge n. 78 del 2010, secondo le modalita' previste dal decreto interministeriale 16 dicembre 2014 e, in particolare, mediante la trasmissione del modulo SINA di cui all'art. 5, comma 3, lettera b), del medesimo decreto interministeriale. Le informazioni, trasmesse da tutti gli enti erogatori degli interventi, sono utilizzate ai fini della validazione del numero complessivo di persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare assistite dagli interventi del Fondo. A tal fine, con riferimento agli interventi e ai servizi di cui all'art. 5, comma 4, fatta eccezione per quelli di cui alla lettera d), erogati a valere sul Fondo, e' compilato il campo «2.3.4 - Codice prestazione» della sezione 3 della tabella 2 del citato decreto interministeriale 16 dicembre 2014, utilizzando la voce «A1.21», indipendentemente dalle caratteristiche della prestazione e dal fatto che la prestazione sia sottoposta a prova dei mezzi, ed il campo «2.3.5 - Denominazione prestazione» della medesima sezione 3 indicando «Fondo PCD prive del sostegno familiare».
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti. Roma, 23 novembre 2016 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Poletti Il Ministro della salute Lorenzin Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 2017 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 129
Allegato Tabella 1 FONDO PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE - RISORSE DESTINATE ALLE REGIONI ANNO 2016