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Decreto Min.economia e finanze 24/11/2020 - Regolamento recante condizioni e criteri per l'attribuzione delle misure premiali per l'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici
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Normativa 
29 novembre 2020 12:48
 

AVVISO - La norma qui riprodotta potrebbe essere stata recentemente modificata o abrogata dal legislatore. Facciamo il possibile per tenere aggiornati i testi normativi sul nostro sito, ma si consiglia comunque di visitare il sito istituzionale www.normattiva.it per ottenere il testo attualmente vigente. Si tenga infine presente che l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 24 novembre 2020, n. 156 

Regolamento recante condizioni e criteri per l'attribuzione delle misure premiali per l'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici. (20G00181) (GU Serie Generale n.296 del 28-11-2020)

.
Con modifiche, in neretto, della conversione in legge del decreto "sostegni-bis", Dl 73/2021 convertito nella Legge 106/2021 art.11 bis
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'articolo 1, comma 288, della legge  27  dicembre  2019,  n.
160, che, al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento
elettronici, ha previsto il riconoscimento del diritto a un  rimborso
in denaro per le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio
dello Stato, che fuori dall'esercizio di attivita' d'impresa, arte  o
professione,  effettuano  abitualmente  acquisti  con  strumenti   di
pagamento elettronici da soggetti che svolgono attivita'  di  vendita
di beni e di prestazione di servizi; 
  Visto l'articolo 1, commi 288 e 289, della legge 27 dicembre  2019,
n. 160, che prevede l'adozione, da parte del Ministro dell'economia e
delle  finanze,  sentito  il  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, di uno o piu' decreti per definire le condizioni, i casi e
i criteri per l'attribuzione di tale rimborso, anche in relazione  ai
volumi  e  alla  frequenza  degli  acquisti,  le  forme  di  adesione
volontaria, gli strumenti di pagamento  elettronici  e  le  attivita'
rilevanti, sempre ai fini dell'attribuzione del rimborso; 
  Considerato che  l'articolo  1,  commi  289-bis  e  289-ter,  della
predetta legge n. 160 del 2019, consente al Ministero dell'economia e
delle finanze di avvalersi della  societa'  di  cui  all'articolo  8,
comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019,  n.  12,  nonche'  della
societa' Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A.
al fine di, rispettivamente, sviluppare i servizi  di  progettazione,
realizzazione e gestione del sistema informativo destinato al calcolo
del rimborso di cui ai commi  288  e  289  della  predetta  legge  27
dicembre 2019, n. 160, e di procedere alle attivita' di  attribuzione
ed  erogazione  dei  rimborsi,  nonche'  di  ogni   altra   attivita'
strumentale e accessoria, ivi inclusa la gestione dei reclami e delle
eventuali controversie; 
  Visto, altresi', l'articolo 1, comma 290, della legge  27  dicembre
2019, n. 160, che,  al  fine  di  garantire  le  risorse  finanziarie
necessarie per l'attuazione dei rimborsi e le spese per le  attivita'
legate all'attuazione delle misure di cui ai citati commi 288 e  289,
prevedeva lo stanziamento nello stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, su apposito fondo,  dell'importo  pari
ad euro 3.000 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022; 
  Visto l'articolo 265, comma 7, lettera  b),  del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, che ha ridotto  di  3.000  milioni  di  euro  per
l'anno 2021, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160; 
  Visto il comma 2 dell'articolo 73 del decreto-legge 14 agosto 2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13  ottobre  2020,
n. 126, che, al fine di garantire le risorse  finanziarie  necessarie
per l'attribuzione dei rimborsi e la copertura delle ulteriori  spese
derivanti dall'attuazione della misura, ha incrementato la  dotazione
del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge  27  dicembre
2019, n. 160, di 2,2 milioni per l'anno 2020 e di 1.750  milioni  per
l'anno 2021; 
  Sentito il Garante per la protezione dei  dati  personali,  che  ha
reso il parere di competenza con nota n. 179 del 13 ottobre 2020; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 novembre 2020; 
  Vista la comunicazione in data 16 novembre 2020 alla Presidenza del
Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400;  
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intendono per: 
    a) «programma»: il programma infrannuale di rimborso in denaro  a
favore  degli  aderenti  che,  fuori  dall'esercizio   di   attivita'
d'impresa, arte  o  professione,  effettuano  acquisti  da  esercenti
mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici; 
    b)  «strumenti  di  pagamento  elettronici»:  gli  strumenti   di
pagamento nell'ambito di operazioni di acquisto di beni o servizi per
il tramite di un dispositivo di accettazione, e precisamente:  a)  la
moneta elettronica di cui all'articolo 1, comma  2,  lettera  h-ter),
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; b)  gli  strumenti
che consentono l'esecuzione di  operazioni  di  pagamento  effettuate
nell'ambito dei servizi previsti dall'articolo 1,  comma  2,  lettera
h-septies.1), del decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,
inclusi quelli di cui  all'articolo  2,  comma  2,  lettera  m),  del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11; 
    c) «esercente»: il soggetto che svolge attivita'  di  vendita  di
beni e di prestazione di servizi  presso  il  quale  sono  effettuati
acquisti mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici  e
tramite un acquirer convenzionato; 
    d) «aderente»:  la  persona  fisica  maggiorenne,  residente  nel
territorio dello Stato, che partecipa al programma; 
    e) «acquirer convenzionato»:  il  soggetto  che  ha  concluso  un
accordo con l'esercente per l'utilizzo di dispositivi di accettazione
e che ha sottoscritto, altresi', una convenzione con la PagoPA S.p.A.
per  partecipare  al  programma  ovvero   Bancomat   S.p.A.,   previa
sottoscrizione della convenzione con la PagoPA S.p.A.; 
    f) «identificativo univoco  dell'esercente»  o  «MerchantID»:  il
numero  che  identifica  l'esercente  univocamente  all'interno   del
sistema dei pagamenti elettronici e in  ogni  singola  operazione  di
pagamento eseguita in favore dell'esercente; 
    g) «issuer convenzionato»: il  soggetto  che  abbia  concluso  un
accordo con  il  pagatore  per  la  fornitura  di  uno  strumento  di
pagamento elettronico e che abbia sottoscritto una convenzione con la
PagoPA S.p.A. ovvero il soggetto che abbia sottoscritto con la PagoPA
S.p.A. una convenzione per potere mettere a disposizione  dei  propri
clienti, in alternativa all'APP IO,  un  sistema  per  l'adesione  al
programma; 
    h) «sistema cashback»: il sistema, predisposto e gestito ai sensi
del presente decreto dalla societa' PagoPA S.p.A., nell'ambito  della
piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2,  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che raccoglie i dati  rilevanti,  ai
fini della  partecipazione  al  programma,  degli  aderenti  e  degli
esercenti, definisce  la  graduatoria  e  trasmette  le  informazioni
rilevanti all'APP IO e ai sistemi messi a disposizione  dagli  issuer
convenzionati  e,  ai  fini  dell'erogazione   del   rimborso,   alla
Consap-Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A.; 
    i) «APP IO»: l'applicazione,  prevista  all'articolo  64-bis  del
decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, predisposta e gestita da
PagoPA S.p.A. in virtu' dell'articolo 8, comma 2,  del  decreto-legge
14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla  legge
11 febbraio 2019, n.  12,  tramite  la  quale  gli  aderenti  possono
partecipare al programma e visualizzare la graduatoria finale; 
    l) «primary account number» o «PAN»: il numero identificativo  di
una carta di debito o di credito o prepagata, associato  alla  stessa
fin   dalla   sua   emissione,   ovvero   l'identificativo    univoco
dell'aderente che effettua la transazione, nel caso di  strumenti  di
pagamento elettronici che  non  prevedano  il  numero  identificativo
della carta; 
    m)  «codice   carta   crittografato   in   modo   irreversibile»:
l'oscuramento crittografico non reversibile del PAN (Hashpan); 
    n) «circuito PagoBancomat»: il circuito domestico di  titolarita'
di Bancomat S.p.A., operante  su  carte  emesse  dai  singoli  issuer
sottoscrittori delle licenze emesse dalla stessa Bancomat S.p.A.; 
    o) «dispositivo di accettazione»: il dispositivo fisico che,  per
il tramite di software e/o  applicazioni  informatiche,  consente  il
pagamento degli acquisti tramite strumenti di pagamento elettronici; 
    p) «marca temporale»: sequenza di caratteri che rappresentano una
data  e/o  un  orario  per  accertare   l'effettiva   esecuzione   di
un'operazione di pagamento e che, piu' precisamente, indica il numero
di secondi trascorsi tra la  data  e/o  l'orario  dell'operazione  di
pagamento e una data e/o un orario convenzionale; 
    q) «MEF»: il Ministero dell'economia e delle finanze; 
    r) «SPID»:  il  sistema  pubblico  d'identita'  digitale  di  cui
all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
    s)  «CIE»:  il  documento  d'identita'  munito  di  elementi  per
l'identificazione fisica del titolare, di  cui  all'articolo  66  del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
    t)  «valutazione  di  impatto  sulla  protezione  dei  dati»:  la
valutazione d'impatto di  cui  all'articolo  35  del  regolamento  UE
2016/679.  
                               Art. 2 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto, in applicazione dell'articolo 1,  commi  da
288 a 290, della legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  disciplina  le
condizioni,  i  casi,  i  criteri  e  le  modalita'   attuative   per
l'attribuzione di un rimborso in denaro, a favore dell'aderente  che,
fuori dall'esercizio di  attivita'  d'impresa,  arte  o  professione,
effettua  acquisti  da  esercenti,   con   strumenti   di   pagamento
elettronici.  
                               Art. 3 
 
                        Adesione al programma 
 
  1.  L'adesione  al  programma  avviene   esclusivamente   su   base
volontaria. 
  2. Il soggetto che intende aderire al programma  registra  nell'APP
IO, o nei sistemi messi a disposizione da un issuer convenzionato, il
proprio codice fiscale e gli estremi identificativi  di  uno  o  piu'
strumenti di pagamento elettronici dei quali  intende  avvalersi  per
effettuare gli acquisti. Qualora il soggetto che intende  aderire  al
programma registri una carta  di  debito  o  prepagata  abilitata  al
circuito PagoBancomat, PagoPA S.p.A. ottiene dalla societa'  Bancomat
S.p.A. gli estremi identificativi della carta di debito  o  prepagata
in uso al soggetto, mediante il codice fiscale  fornito  in  sede  di
registrazione dal medesimo soggetto. 
  3. Al momento della registrazione, il soggetto che intende  aderire
al programma dichiara, ai sensi degli articoli 46 e  47  del  decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  di  essere
maggiorenne  e  residente  in  Italia,  nonche'  di  utilizzare   gli
strumenti  di  pagamento  registrati  esclusivamente   per   acquisti
effettuati  fuori  dall'esercizio  di  attivita'  d'impresa,  arte  o
professione. 
  4.  La  partecipazione  al   programma   ha   inizio   al   momento
dell'effettuazione della prima transazione tramite  lo  strumento  di
pagamento elettronico registrato dall'aderente. 
  5.  L'aderente,  in   qualsiasi   momento,   puo'   effettuare   la
cancellazione dal  programma  nell'APP  IO  o  nei  sistemi  messi  a
disposizione  dall'issuer   convenzionato.   La   cancellazione   dal
programma   comporta   la   perdita   del   diritto   a    concorrere
all'assegnazione del rimborso per il  periodo  di  riferimento  e  la
cancellazione di tutti i dati personali inerenti il programma,  salvo
che sussistano altre basi  giuridiche  al  trattamento,  ivi  inclusa
quella di  fare  fronte  a  eventuali  contestazioni  o  contenziosi.
Restano salvi i rimborsi gia' corrisposti.  
                               Art. 4 
 
                 Funzionalita' e flussi informativi 
 
  1.  Sulla  base  del  PAN  fornito   dall'aderente   in   sede   di
registrazione di cui all'articolo 3, comma 2, opportunamente protetto
mediante  una  funzione  crittografica  non  reversibile,  anche   in
conformita' allo standard PCI DSS, e messo a disposizione  da  PagoPA
S.p.A. per conto del MEF, gli acquirer convenzionati,  in  attuazione
della  convenzione  stipulata  con  PagoPA  S.p.A.,   verificano   la
partecipazione dell'aderente al programma, al fine di  individuare  i
dati necessari, relativi esclusivamente alle  transazioni  effettuate
con gli strumenti di pagamento elettronici indicati  dagli  aderenti,
da inviare, attraverso un canale cifrato, al  sistema  cashback.  Gli
acquirer convenzionati utilizzano i  dati  messi  a  disposizione  da
PagoPA S.p.A. per conto del MEF per finalita' strettamente necessarie
all'attuazione del programma. A tal fine, gli acquirer  convenzionati
integrano i propri sistemi  tecnologici  al  fine  di  consentire  la
regolare trasmissione a PagoPA S.p.A.  dei  seguenti  dati  necessari
all'attuazione del programma: 
    a) il codice carta crittografato in modo irreversibile (Hashpan); 
    b) gli estremi della transazione con  esito  positivo  inviata  e
presente anche sul sistema  cassa,  ovvero  i  dati  contenuti  nella
ricevuta elaborata dal dispositivo di  accettazione  anche  in  forma
cartacea, tra cui: 
      1) la marca temporale del pagamento; 
      2) l'importo della transazione espresso in euro; 
      3) l'identificativo  unico  dell'operazione  di  pagamento  che
colleghi le fasi dell'operazione di pagamento stessa; 
    c) l'identificativo univoco dell'esercente, attribuito da ciascun
acquirer. 
  2. Gli acquirer convenzionati inviano i dati di cui al comma  1  al
sistema cashback attraverso un  canale  cifrato,  entro  la  giornata
successiva a quella nella quale e' stato effettuato il pagamento.  Le
modalita'  di  trasmissione  dei   dati   sono   disciplinate   nelle
convenzioni stipulate a titolo gratuito  da  PagoPA  S.p.A.  con  gli
acquirer convenzionati. 
  3. I dati di cui  all'articolo  3,  comma  2,  sono  comunicati  al
sistema cashback dall'APP IO e dall'issuer  convenzionato  attraverso
un canale cifrato. Con lo stesso canale,  sono  trasmessi  anche  gli
IBAN degli aderenti che abbiano maturato il rimborso. 
  4. PagoPA S.p.A. per conto  del  MEF  mette  a  disposizione  degli
aderenti,  tramite  l'APP  IO  o  tramite  altro  sistema   messo   a
disposizione dall'issuer convenzionato, i dati relativi ai  pagamenti
riferibili ai PAN registrati tramite ciascuno di essi, nonche' quelli
relativi ai rimborsi maturati, ed alla  posizione  nella  graduatoria
del programma inerente l'erogazione del rimborso di cui  all'articolo
8. 
  5. I dati relativi alle singole transazioni sono  memorizzati  solo
per il tempo  necessario  all'emissione  dei  rimborsi  previsti  dal
presente decreto, nonche' per la  gestione  delle  attivita'  di  cui
all'articolo 10, e sono conservati e cancellati secondo le  modalita'
e le tempistiche  esplicitate  nella  valutazione  di  impatto  sulla
protezione dei dati.  
                               Art. 5 
 
 Convenzioni tra il MEF e PagoPA S.p.A. e tra il MEF e Consap S.p.A. 
 
  1. E' stipulata apposita convenzione tra il MEF  e  PagoPA  S.p.A.,
per un importo non superiore a 2,2 milioni di euro per l'anno 2020, e
di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni  2021  e  2022,  per  la
progettazione,  realizzazione  e  gestione  di  specifiche   funzioni
all'interno del sistema cashback, che disciplina: 
    a)  la  raccolta  dei  dati  relativi  agli   aderenti   di   cui
all'articolo 3; 
    b) la raccolta dei dati relativi ai pagamenti di cui all'articolo
4, comma 1; 
    c) le  modalita'  di  conferimento  dei  dati  necessari  per  il
perseguimento delle finalita' statistiche  di  cui  all'articolo  12,
comma 9; 
    d) l'identificazione dei beneficiari dei  rimborsi  di  cui  agli
articoli 6, 7 e 8; 
    e) la trasmissione a PagoPA S.p.A. dei dati di cui ai  punti  a),
b) e d), nel rispetto del principio di minimizzazione, per consentire
agli aderenti di verificare, tramite  l'APP  IO  o  tramite  l'issuer
convenzionato, l'importo del rimborso spettante e la posizione  nella
graduatoria di cui all'articolo 8. 
  2. E' stipulata apposita convenzione tra il MEF  e  Consap  S.p.A.,
per un importo massimo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni
2021 e 2022, che disciplina: 
    a) l'accesso ai dati di cui al comma 1, lettere a), b), e d); 
    b) la ricezione dal sistema cashback  dell'IBAN  dei  beneficiari
per l'accredito in loro favore dei rimborsi di cui agli articoli 6, 7
e 8; 
    c) l'erogazione  dei  rimborsi  ai  beneficiari  ai  sensi  degli
articoli 6, 7 e 8, secondo le modalita' di cui all'articolo 9; 
    d) la gestione di tutte le fasi dei  reclami  e  delle  eventuali
controversie derivanti dall'attuazione del programma; 
    e) le  modalita'  di  conferimento  dei  dati  necessari  per  il
perseguimento delle finalita' statistiche  di  cui  all'articolo  12,
comma 9.  
                               Art. 6 
 
                          Rimborso cashback 
 
  1. Agli aderenti al programma e' attribuito un rimborso  in  misura
percentuale per ogni transazione regolata con strumenti di  pagamento
elettronici,  alle  condizioni  e  nei  limiti  di  cui  al  presente
articolo. 
  2. La misura del rimborso di cui al  comma  1  e'  determinata  con
riferimento ai seguenti periodi: 
    a) 1° gennaio 2021 - 30 giugno 2021; 
    b) 1° luglio 2021 - 31 dicembre 2021; 
    c) 1° gennaio 2022 - 30 giugno 2022. 
  3. Per ciascuno dei periodi di cui al comma 2, accedono al rimborso
esclusivamente gli aderenti che abbiano effettuato un  numero  minimo
di 50 transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronici. In
tali casi, il rimborso e' pari al 10 per cento dell'importo  di  ogni
transazione e si tiene conto delle  transazioni  fino  ad  un  valore
massimo di 150  euro  per  singola  transazione.  Le  transazioni  di
importo superiore a 150 euro concorrono fino all'importo di 150 euro. 
  4. Fermo quanto  disposto  dal  comma  3,  la  quantificazione  del
rimborso di cui al presente articolo  e'  determinata  su  un  valore
complessivo delle transazioni effettuate in ogni caso non superiore a
1.500,00 euro in ciascun periodo di cui al comma 2. 
  5. I rimborsi sono erogati entro 60 giorni dal termine  di  ciascun
periodo di cui al comma 2.  
                               Art. 7 
 
             Rimborso cashback nel periodo sperimentale 
 
  1. Compatibilmente con la data di entrata in  vigore  del  presente
decreto e la piena  operativita'  delle  convenzioni  previste  dagli
articoli 4 e 5, le disposizioni di cui all'articolo 6,  comma  1,  si
applicano in  via  sperimentale  anche  con  riferimento  al  periodo
compreso tra la data di avvio di cui al comma  4  e  il  31  dicembre
2020. 
  2. Nel periodo sperimentale, accedono  al  rimborso  esclusivamente
gli  aderenti  che  abbiano  effettuato  un  numero  minimo   di   10
transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronici. In  tali
casi il rimborso e'  pari  al  10  per  cento  dell'importo  di  ogni
transazione e si tiene conto delle  transazioni  fino  ad  un  valore
massimo di 150  euro  per  singola  transazione.  Le  transazioni  di
importo superiore a 150 euro concorrono fino all'importo di 150 euro. 
  3. Fermo quanto  disposto  dal  comma  2,  la  quantificazione  del
rimborso di cui al presente articolo  e'  determinata  su  un  valore
complessivo delle transazioni effettuate in ogni caso non superiore a
1.500,00 euro. 
  4. La data di avvio del periodo sperimentale e' identificata e resa
pubblica  mediante  pubblicazione  sul  sito  internet  del  MEF  del
provvedimento del  Ministero  che  ne  conferma  l'avvio  sulla  base
dell'operativita' delle convenzioni di cui al comma 1 e individua  la
suddetta data. 
  5. Il rimborso e' erogato nel mese di febbraio 2021.  
                               Art. 8 
 
                          Rimborso speciale 
 
  1. Fermo restando il rimborso previsto dagli articoli  6  e  7,  ai
primi  centomila  aderenti  che,  in  ciascuno  dei  periodi  di  cui
all'articolo 6, comma 2, abbiano totalizzato  il  maggior  numero  di
transazioni  regolate  con  strumenti  di  pagamento  elettronici  e'
attribuito un rimborso speciale pari a 1.500,00 euro.  A  parita'  di
numero di transazioni effettuate  e'  prioritariamente  collocato  in
graduatoria l'aderente la  cui  ultima  transazione  reca  una  marca
temporale  anteriore  rispetto  a  quella   dell'ultima   transazione
effettuata dagli aderenti che abbiano totalizzato lo stesso numero di
transazioni. Al termine di ogni periodo di riferimento, il  conteggio
del  numero  di  transazioni  regolate  con  strumenti  di  pagamento
elettronico parte da zero per ognuno degli aderenti. 
«2. I rimborsi speciali relativi ai periodi di cui all’articolo 6, comma 2, 
lettere a) e c) , sono erogati, rispettivamente entro il 30 novembre 2021 
ed entro il 30 novembre 2022, sulla base di una graduatoria elaborata in 
via definitiva successivamente alla scadenza del termine per la decisione 
sui reclami da parte della Consap S.p.A. ai sensi dell’articolo 10, comma 5»; 
  
                               Art. 9 
 
                Modalita' di erogazione del rimborso 
 
  1. L'erogazione dei rimborsi di cui agli articoli 6, 7 e 8, avviene
sul codice IBAN dell'aderente, indicato da  quest'ultimo  al  momento
dell'adesione al programma o in un momento successivo. 
  2. In considerazione dell'elevato numero dei pagamenti e dei  tempi
di erogazione previsti dagli articoli 6,  7  e  8,  non  realizzabili
attraverso   le   ordinarie   procedure   di    pagamento    previste
dall'ordinamento contabile dello Stato, e' autorizzata l'apertura  di
un apposito conto corrente bancario intestato  a  Consap  S.p.A.  sul
quale, in prossimita' di ciascuna scadenza di  pagamento  e  in  base
all'effettivo fabbisogno finanziario, il  MEF  trasferisce  l'importo
dei rimborsi complessivamente spettanti,  al  fine  di  consentire  a
Consap S.p.A. la successiva erogazione  ai  singoli  beneficiari.  Il
MEF, su designazione di  Consap  S.p.A.,  puo'  nominare  altresi'  i
dipendenti  di  Consap   S.p.A.   quali   funzionari   delegati   per
l'effettuazione di pagamenti dal bilancio dello Stato.  
                               Art. 10 
 
                        Gestione dei reclami 
 
  1. La PagoPA S.p.A. mette a disposizione degli aderenti un apposito
servizio di help desk per gli  aspetti  relativi  alla  gestione  del
profilo utente e ai servizi  erogati  attraverso  l'APP  IO,  incluse
eventuali  contestazioni   in   merito   alla   registrazione   delle
transazioni effettuate. 
«2. Avverso il mancato o inesatto accredito del rimborso previsto per 
il periodo sperimentale di cui all’articolo 7, l’aderente può presentare 
reclamo entro centoventi giorni successivi alla scadenza del termine previsto 
per il pagamento ai sensi dell’articolo 7, comma 5. Per quanto concerne 
i periodi di cui all’articolo 6, comma 2, lettere a) e c) , l’aderente può 
presentare reclamo avverso la mancata o inesatta contabilizzazione nella APP IO 
o nei sistemi messi a disposizione dagli issuer convenzionati del rimborso 
cashback e del rimborso speciale, a partire dal quindicesimo giorno successivo 
al termine dei periodi di cui all’articolo 6, comma 2, lettere a) e c) , 
e rispettivamente entro il 29 agosto 2021 ed entro il 29 agosto 2022»
  3. I reclami dovranno essere  presentati  a  Consap  S.p.A.,  quale
soggetto incaricato  delle  attivita'  di  erogazione  dei  rimborsi,
mediante  invio  dell'apposito  modulo,   debitamente   compilato   e
sottoscritto, unitamente agli allegati richiesti,  attraverso  canale
telematico dedicato. 
  4. Ai fini della valutazione del reclamo, Consap S.p.A. richiede se
necessario a PagoPA S.p.A. le informazioni relative alle  transazioni
effettuate dall'aderente  nel  periodo  contestato,  che  sono  state
considerate  ai  fini  del  riconoscimento  del  rimborso   o   della
determinazione dell'importo dello stesso. PagoPA S.p.A.  comunica  le
informazioni entro dieci giorni dalla  richiesta  per  consentire  il
rispetto del termine di cui al comma 5. 
  5. La Consap S.p.A. decide sul reclamo dell’aderente, sulla base del 
quadro normativo e regolamentare che disciplina il programma, entro 
trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine per presentare 
il reclamo ai sensi del comma 2»
  6. Il  presente  procedimento  di  reclamo  e'  facoltativo  e  non
costituisce modalita' alternativa di soddisfacimento della condizione
di  procedibilita'  dell'azione  giudiziaria  eventualmente  prevista
dalla legge.  
                               Art. 11 
 
                         Risorse finanziarie 
 
  1. Gli oneri derivanti dal presente decreto  sono  posti  a  carico
delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi dell'articolo
1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n.  160,  come  integrato
dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,
considerati gli impegni di spesa di cui all'articolo  265,  comma  7,
lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel limite  massimo
di 2,2 milioni di euro per l'anno 2020, 1.750  milioni  di  euro  per
l'anno  2021  e  di  3.000  milioni  di  euro  per  l'anno  2022.  La
disponibilita' finanziaria del fondo  di  cui  al  primo  periodo  e'
integrata con le eventuali maggiori entrate derivanti  dall'emersione
di base imponibile conseguente all'applicazione del  programma,  come
rilevate dalla commissione di cui  all'articolo  10-bis.1,  comma  3,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
2. L’attribuzione dei rimborsi previsti dall’articolo 6 avviene nei limiti 
dell’importo di euro 1.367,60 milioni per il periodo di cui alla lettera a) 
del comma 2 del predetto articolo e di euro 1.347,75 milioni per il periodo 
di cui alla lettera c) del medesimo comma. Qualora le predette risorse 
finanziarie non consentano il pagamento integrale del rimborso spettante, 
questo è proporzionalmente ridotto»
  3. L'attribuzione del rimborso previsto dall'articolo 7 avviene nei
limiti dell'importo  di  euro  227,9  milioni.  Qualora  la  predetta
risorsa finanziaria non consenta il pagamento integrale del  rimborso
spettante, questo e' proporzionalmente ridotto. 
«3 -bis . L’attribuzione del rimborso previsto dall’articolo 8 avviene 
nei limiti dell’importo di euro 150 milioni per ciascuno dei periodi di cui 
all’articolo 6, comma 2, lettere a) e c) . Qualora le predette risorse 
finanziarie non consentano l’integrale pagamento del rimborso spettante, 
questo è proporzionalmente ridotto». 
  4. Le risorse non utilizzate con riferimento  ai  rimborsi  di  cui
all'articolo 7 e di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b),  possono
essere utilizzate, rispettivamente, per l'attribuzione  dei  rimborsi
di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo  6  e  di  cui  alla
lettera c) del comma 2 del medesimo articolo 6. 
  5. I limiti di risorse utilizzabili indicati  al  comma  2  possono
essere  integrati  con  le  eventuali  maggiori   entrate   derivanti
dall'emersione di base imponibile  conseguente  all'applicazione  del
programma,  come  rilevate  dalla  commissione  di  cui  all'articolo
10-bis.1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per  ciascun
esercizio finanziario.  
                               Art. 12 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
  1. Il MEF e' il titolare del trattamento dei  dati  necessari  allo
svolgimento del programma che  deve  intendersi  limitato  alla  sola
realizzazione dei compiti attinenti all'attribuzione del rimborso  in
denaro in applicazione dell'articolo 1, commi da  288  a  290,  della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, e si avvale delle societa' di cui  ai
commi 2 e 3 in qualita' di responsabili del trattamento. 
  2. PagoPA S.p.A. e' titolare del  trattamento  dei  dati  necessari
alla registrazione degli aderenti  al  programma  tramite  l'APP  IO.
Inoltre, la stessa PagoPA S.p.A. agisce per conto del MEF in qualita'
di  responsabile  del  trattamento  ai  sensi  dell'articolo  28  del
regolamento UE 2016/679 per i trattamenti diversi da quelli di cui al
primo periodo del presente comma e necessari allo  svolgimento  delle
attivita' ad essa affidate nell'ambito del programma. 
  3. Consap S.p.A. e' responsabile del trattamento dei dati ai  sensi
dell'articolo 28 del regolamento UE 2016/679 per conto del MEF per  i
trattamenti  necessari  allo  svolgimento  delle  attivita'  ad  essa
affidate nell'ambito del programma. 
  4. Gli issuer convenzionati sono titolari del trattamento dei  dati
personali dei propri clienti. Inoltre, gli stessi agiscono, per conto
del MEF, in qualita' di sub-responsabili del trattamento, individuati
da PagoPA S.p.A. in virtu' di un'apposita convenzione,  limitatamente
allo  svolgimento  delle  attivita'  ad  essi   affidate   ai   sensi
dell'articolo 4, nell'ambito del programma. 
  5. Gli acquirer convenzionati sono  titolari  del  trattamento  dei
dati personali  effettuato  nell'ambito  delle  transazioni  da  essi
gestite. Inoltre, essi agiscono, per conto del MEF,  in  qualita'  di
sub-responsabili del trattamento, individuati da  PagoPA  S.p.A.,  in
virtu' di un'apposita  convenzione,  limitatamente  allo  svolgimento
delle  attivita'  ad  essi  affidate  ai   sensi   dell'articolo   4,
nell'ambito del programma. 
  6. Il MEF  effettua,  prima  del  trattamento,  la  valutazione  di
impatto ai sensi dell'articolo 35 del regolamento UE  2016/679  e  la
sottopone alla verifica preventiva del Garante per la protezione  dei
dati personali. 
  7. Nella valutazione di impatto  sono  indicate,  tra  l'altro,  le
misure tecniche e organizzative idonee  a  garantire  un  livello  di
sicurezza adeguato al rischio, nonche' a tutela dei diritti  e  delle
liberta'  degli  interessati.  Nella  valutazione  di  impatto   sono
altresi' disciplinati i tempi e le  modalita'  di  cancellazione  dal
programma. 
  8. I dati personali raccolti ai sensi del presente decreto  possono
essere trattati esclusivamente per la finalita' di cui  al  comma  1.
L'identificativo dell'esercente  di  cui  all'articolo  4,  comma  1,
lettera  c),  e'  utilizzato  per  il  solo  fine  di  verificare  le
transazioni oggetto di reclamo. 
  9. Il MEF puo' effettuare statistiche sull'attuazione del programma
trattando anche  i  dati  personali  degli  aderenti,  relativi  alla
partecipazione al programma, al numero e al valore delle  transazioni
effettuate, nonche' ai rimborsi erogati, nel  rispetto  delle  regole
deontologiche di cui  all'allegato  A.4  al  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196, e dei tempi di conservazione dei dati  personali
previsti dal presente decreto.  
                               Art. 13 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  Il presente regolamento, munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.  
    Roma, 24 novembre 2020 
 
                                               Il Ministro: Gualtieri 
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede 

Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 2020 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, reg.ne n. 1460 
   
 
 
 
 
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