Trasparenza sui costi ex-post nei servizi finanziari, modulo per la diffida
Modulo statico — versione base
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Reclamo per richiesta costi ex-post degli investimenti finanziari
Dall'inizio del 2018 è in vigore il Regolamento Delegato UE 2017/565 (in particolare l'art. 50), in attuazione della direttiva MiFID II, che — per usare le parole della stessa Consob — "impone in modo incondizionato, chiaro ed esplicito agli intermediari di fornire agli investitori, ex ante ed ex post, informazioni in forma aggregata su tutti i costi ed oneri connessi ai servizi prestati ed agli strumenti finanziari, per consentire al cliente di conoscere il costo totale ed il suo effetto complessivo sul rendimento."
Nonostante l'obbligo, molte banche e intermediari continuano a non fornire spontaneamente la rendicontazione ex-post dei costi effettivamente sostenuti dal cliente, oppure la forniscono in forma poco intelligibile.
Invitiamo tutti i clienti delle banche che hanno effettuato investimenti finanziari a farsi parte attiva e a far valere i propri diritti, chiedendo formalmente all'intermediario di comunicare tali costi in forma sia aggregata sia analitica.
Di seguito il modulo da inviare per raccomandata A/R o, preferibilmente, per PEC all'Ufficio Reclami del proprio intermediario. Il riferimento normativo cui appellarsi resta valido per ogni anno solare successivo all'entrata in vigore del Regolamento: l'utente deve solo indicare l'anno (o gli anni) per cui chiede la rendicontazione.
Data
___ / ___ / ______Destinatario
Ufficio Reclami[Nome intermediario / Banca]
[Indirizzo]
oppure via PEC: [indirizzo PEC]
e p.c.
Consob — Divisione Tutela del ConsumatoreVia G. B. Martini, 3 — 00198 Roma
PEC: [email protected]
e p.c.
Aduc — Associazione per i Diritti degli Utenti e dei Consumatori APSVia Masaccio 242, 50132 Firenze
email: [email protected]
io sottoscritto/a [Nome] [Cognome], residente in [Indirizzo], telefono [Telefono], email [email], titolare del conto corrente / dossier titoli n. [numero rapporto],
- dal 3 gennaio 2018 è in vigore il Regolamento Delegato UE 2017/565, che — in attuazione della direttiva MiFID II (2014/65/UE) — impone agli intermediari finanziari di comunicare ai propri clienti, almeno con cadenza annuale, i costi e gli oneri ex-post effettivamente sostenuti, sia in forma aggregata sia in forma analitica;
- per l'anno [anno di riferimento] non mi è stata fatta alcuna comunicazione conforme a quanto previsto dalla normativa, oppure mi è stata fornita una rendicontazione incompleta o non intelligibile;
- questa carenza informativa mi ha impedito di valutare in modo consapevole l'impatto effettivo dei costi sul rendimento dei miei investimenti e di operare le conseguenti scelte;
che mi vengano comunicati, nel più breve termine possibile e comunque non oltre 30 giorni dalla ricezione della presente, sia in forma aggregata sia in forma analitica, tutti i costi e gli oneri da me sostenuti sugli investimenti finanziari per l'anno [anno di riferimento], in conformità a quanto previsto dall'art. 50 del Regolamento Delegato UE 2017/565.
Cosa fare se la banca non risponde o risponde in modo insoddisfacente
Se entro 60 giorni dalla data di invio del reclamo la banca non risponde, oppure la risposta non è soddisfacente, è possibile presentare ricorso all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) presso la Consob. L'ACF è uno strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra investitori al dettaglio e intermediari, gratuito per il risparmiatore, che decide entro sei mesi e non richiede l'assistenza di un legale. Può essere adito per richieste di risarcimento fino a 500.000 euro per controversia. Il sito di riferimento è acf.consob.it.
Per un supporto nella valutazione del caso e nella predisposizione dell'eventuale ricorso, è possibile rivolgersi gratuitamente al nostro servizio di informazione.