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vendita all'asta
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Lettera 
9 marzo 2015 0:00
 
Buona sera
Vi prego di darmi un Vs autorevole parere sulla questione che di seguito vi esporrò.
Premetto che la mia abitazione principale per vecchi debiti con banche
successivamente pignorata e dopo tanti anni è stata messa in vendita all'asta. Da maggio 2013 inizio esperimenti di vendita valore messo in gara 150.000 Euro circa. Alla data odierna ci sono stati 4 tentativi di vendita del bene su detto con i vari ribassi si è arrivati a circa 60,000 euro e in questo mese ho appena ricevuto un altro avviso di una prossima vendita la 5° nel mese di maggio con un ulteriore abbassamento di un quarto della precedente somma, per arrivare ad un valore di circa 50,000 Euro. Navigando su internet ho scoperto che nel novembre scorso. (le riporto il titolo trovato) Novità pignoramento casa: se non si vende all’asta l’esecuzione termina, Il creditore resta insoddisfatto e il processo esecutivo si estingue per eccessi di ribasso che comportano un deprezzamento del valore del bene.
[1] Art. 164 bis DL n. 132 del 12.09.2014 conv. in legge n. 162 del 10.11.2014.
[2] Art. 96 cod. proc. civ.
[3] Determinato a norma dell’art. 568 cod. proc. civ. Appena letto il suddetto articolo ne ho parlato con il mio avvocato il quale mi ha detto che la cosa è a discrezione del giudice. La mia domanda è si può fare qualcosa?
Antonio, da Castrovillari (CS)

Risposta:
effettivamente il D. L. 132 del 2014, convertito in Legge n. 164 del 2014 ha introdotto l'art. 164 bis delle disposizioni attuative al codice di procedura civile sull'infruttuosità dell'espropriazione forzata. Tale norma, però, sottostà alla discrezionalità del giudice, al quale spetta la valutazione delle circostanze del caso. In ogni caso, la norma entra in vigore e si applica ai processi esecutivi successivi alla legge stessa.
Tuttavia vi è un'altra norma del codice di procedura civile, l'art. 586, che stabilisce che il giudice dell'esecuzione può sospendere la vendita quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto. Anche qui, però, il giudice ha un "potere", e un "dovere".
 
 
 
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