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RYANAIR non rimborsa per COVID
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Lettera 
2 dicembre 2021 0:00
 
Buongiorno.
Ieri sera 23/11 ho acquistato un volo Ryanair per la Spagna per 4 persone (io, moglie e 2 figli). Il viaggio è andata 27/11 ritorno 30/11.
Neanche a farlo apposta stamattina 24/11 la scuola di mia figlia mi comunica un caso di Covid nella sua classe e quindi mia figlia è da subito in quarantena.
Contatto immediatamente Ryanair via chat per chiedere un rimborso e mi rispondono che non è previsto (neanche con voucher). Lo prevedono solo in caso di grave malattia, di decesso di un parente oppure di volo cancellato da loro.
Io dico che non mi risulta ma loro insistono, e per dimostrarlo mi inviano questo link:
https://help.ryanair.com/hc/it/articles/360017824978-Politica-di-
Rimborso
E' possibile una cosa del genere?
Ho veramente perso i miei soldi?
Grazie mille per qualsiasi riscontro
Stefano, dalla provincia di VR

Risposta:
la situazione che ci narra è borderline poichè sua figlia, pur dovendo rimanere in quarantena, potrebbe, e lo auguriamo, non essere affetta dal covid.
Pertanto viene a mancare la conditio sine qua non che leggittimerebbe la richiesta di rimborso ovvero la grave malattia.
Tuttavia l'Enac ha previsto delle misure a tutela delle persone che per questioni non dipendenti dalla propria volontà covid o quarantena, non possono viaggiare.
Enac ha emesso un richiamo al rispetto dei diritti dei passeggeri: obbligo di rimborso del biglietto ai passeggeri che non possono usufruire dei voli a causa delle restrizioni anti Covid-19
L’ENAC ha inviato una lettera alle compagnie aeree che operano voli da e per il territorio italiano in merito al rispetto dei diritti dei passeggeri che non possono usufruire dei biglietti aerei già acquistati, a causa delle nuove misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza da Covid-19, disposte dal Governo a protezione della salute dei cittadini.
Con il DPCM del 3 novembre, infatti, sono state introdotte restrizioni che limitano la circolazione delle persone fisiche da e per alcune Regioni italiane, situate nelle zone rosse e arancioni.
L’Ente ricorda che le compagnie hanno l’obbligo di rimborsare i passeggeri con voli programmati sugli aeroporti situati in queste zone, che, per motivi indipendenti dalla loro volontà, non possono usufruire del volo.
In tale situazione non è invece dovuta la compensazione pecuniaria di cui all'art. 7 del Reg. (CE) 261/2004, trattandosi di una causa di cui il vettore non è ritenuto responsabile.
Per rimarcare le nuove disposizioni vigenti nel nostro Paese, a tutela dei diritti dei passeggeri del trasporto aereo, come da regolamenti comunitari di riferimento, l’ENAC ha scritto anche alle associazioni di settore IBAR (Italian Board of Airline Representatives) e IATA (International Air Transport Association).
Sulla base di queste informazioni reiteri la richiesta alla compagnia aerea e qualora il rimborso le venisse nuovamente negato si rivolga all'Enac.
 
 
 
ADUC - Associazione Utenti e Consumatori APS