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Rivalutazione ISTAT
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Lettera 
14 marzo 2015 0:00
 
Buongiorno, avrei da porvi due domande sul tema della rivalutazione ISTAT dell'assegno di mantenimento.
La prima è che da anni io pago l'assegno di mantenimento per mio figlio rivalutandolo di anno in anno con la percentuale di variazione riportata sul sito ISTAT utilizzando la seguente formula:
Nuovo importo = Precedente importo + (Precedente importo * rivalutazione rispetto all'anno precedente)
Ultimamente da più fonti anche autorevoli (avvocati) ho sentito direi che la rivalutazione non va calcolata prendendo come base il precedente importo, ma quello iniziale riportato sulla sentenza. Si avrebbe quindi la seguente formula:
Nuovo importo = Precedente importo + (Importo iniziale * rivalutazione rispetto all'anno precedente)
Per chiarezza riporto un ipotetico esempio numerico:
Assegno base = 100
Variazione 2° anno = 2%
Variazione 3° anno = 1,5%
Variazione 4° anno = 1%
Con i miei calcoli:
Assegno rivalutato 2° anno = 102
Assegno rivalutato 3° anno = 103,53
Assegno rivalutato 4° anno = 104,57
Con i calcoli recentemente a me suggeriti:
Assegno rivalutato 2° anno = 102
Assegno rivalutato 3° anno= 103,50
Assegno rivalutato 4° anno= 104,50
Su cifre così piccole la variazione è minima, su cifre più grosse e moltiplicando la differente modalità di calcolo su molti più anni la variazione diventa significativa.
Chi ha ragione?
La seconda domanda che vi pongo è come bisogna comportarsi in presenza di variazioni ISTAT negative come quest'anno. Si usa sempre e comunque lo stesso calcolo andando quindi a diminuire l'assegno di mantenimento rispetto all'anno precedente oppure c'è qualche eccezione che prevede che in presenza di variazioni negative l'assegno rimane immutato.
Spero di essere stato chiaro nelle mie domande.
In attesa di un vostro gentile riscontro vi ringrazio anticipatamente per il supporto fornitomi.
Cordiali Saluti
Cesare, da Savona (SV)

Risposta:
non siamo soliti fare questi calcoli, ma ci pare che la rivalutazione rispetto all'importo risultante (o stabilito) l'anno precedente sia quello giusto, sempre che nella sentenza che stabilisce l'assegno di mantenimento non sia stabilito diversamente. Forse, per controllare, le potra' servire usare il calcolo automatico suggerito dalla stessa ISTAT qui:
http://rivaluta.istat.it/Rivaluta/
Li' dovrebbe trovare una adeguata risposta anche al secondo quesito.
 
 
 
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