Gent. signori
vi sottopongo un quesito condominiale.
Nella prossima assemblea discuteremo su di in punto che prevede la ristrutturazione dell'ascensore (ha più di 50 anni di vita)mediante sostituzione delle porte di piano, della cabina, dell'argano ecc. ecc.
Quale maggioranza è richiesta per approvare detto lavoro?
Le spese vanno ripartite secondo la tabella ascensore?
Se qualche condomino vuole dissociarsi dalla spesa può farlo?
ringrazio e porgo distinti saluti
Antonio, da Napoli (NA)
Risposta: I costi dovendo essere l'attività, da Lei indicata, equiparata ad un’opera manutentiva e/o ricostruttiva, devono essere suddivisi, vista l’analogia di ratio, sulla base delle tabelle millesimali redatte in conformità dei dettami contenuti nell’art. 11 24 c.c.
Nulla, tuttavia, vieta che l'assemblea possa decidere di ripartire le spese in maniera diversa.
Un condominio potrebbe opporsi affermando che nessuna utilità ha per lui l'ascensore condominiale e quindi rifiutarsi di pagare in quanto le spese sono relative ad un bene che non utilizza né per il godimento dell'unità immobiliare di sua titolarità esclusiva, né per il godimento delle altre parti comuni condominiali.
Precisiamo che una tale affermazione è comunque facilmente contestabile perché il corretto funzionamento dell'ascensore aumenta il valore delle unità immobiliari tutte.