testata ADUC
Garanzia commerciale
Scarica e stampa il PDF
Lettera 
12 luglio 2020 0:00
 
Salve, un chiarimento.
Nella vostra scheda pratica sulla garanzia dei prodotti (https://sosonline.aduc.it/scheda/garanzia+dei+prodotti+due+anni+carico+venditore_14358.php) è scritto: "Per la garanzia contrattuale del produttore è responsabile quest'ultimo nonché, rispetto ai singoli interventi, il centro di assistenza convenzionato." Dunque, il centro assistenza convenzionato è responsabile anche quando il produttore si avvalga di tale centro assistenza per le riparazioni in garanzia o solo quando il consumatore si rivolga a tale centro assistenza a pagamento? E qual'è la normativa di riferimento su cui si basa tale principio?
Se si trattasse del primo caso, ciò vale anche quando il produttore abbia sede in un paese extra-UE, o se il prodotto è stato acquistato o ceduto gratuitamente da un produttore extra-UE, ma si avvalga di un centro assistenza ubicato in Italia, o in un paese UE? E dunque di cosa il produttore è effettivamente responsabile? E può un centro assistenza giustificare una mancata riparazione, tempi lunghi, danni ulteriori al prodotto o lo smarrimento dello stesso dicendo che loro fanno quello che dice il costruttore?
Giuseppe, dalla provincia di FG

Risposta:
Il consumatore può rivolgersi al centro di assistenza indicato dal produttore nel libretto di istruzioni. Non deve pagare se il prodotto è in garanzia. La norma è l'art. 133 del cod. consumo sulla garanzia convenzionale.
E' indifferente l'ubicazione del centro di assistenza in Italia o all'estero.
La riparazione o la sostituzione devono essere effettuate in un congruo termine dalla richiesta, altrimenti può essere richiesta la risoluzione dell'acquisto con restituzione del prezzo, salvo il risarcimento del danno ulteriore.
 
 
 
ADUC - Associazione Utenti e Consumatori APS