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Lettera 
29 ottobre 2000 0:00
 
Tipo_Form.............CONSIGLI
RICHIESTA.............Il sottoscritto e' stato nel settembre del 1999, sanzionato al c.d.s per la violazione della velocita' superiore a 50Km/h fuori da centro abitato, dall'autovelox di una pattuglia della municipale di Roma. La sanzione ammontava a circa 650.000 lire, ed e' stata da me pagata, successivamente alla presentazione del ricorso al prefetto per il ritiro della patente, dichiarando che la mia autovettura e' in uso familiare e in conseguenza di cio' non sapevo chi fosse alla guida del predetto mezzo al momento dell'infrazione.
La domanda e' la seguente. Data l' ultima sentenza della sez.I della Corte di Cassazione (n.1380 del 08/02/00) e della sez. III civile della stessa Corte (n. 4010 del 3/4/00) sull'obbligatorieta' nell'arrestare il veicolo per l'immediata contestazione della trasgressione, posso o non posso, e se posso quali siano le modalita' di presentazione e dove va presentata, della richiesta di rinborso delle 650.000 lire che ho pagato di multa, visto che quest'ultima, non essendo stata contestata immediatamente, risulta e risultava anche allora nulla?

Risposta:
Non puo' presentare nessuna richiesta di rimborso: tali sentenze servono a contestare (da parte di chi vuol fare il tentativo -e l'esito non e' comunque sicuro) la mancanza del fermo, provvedendo a fare ricorso (entro 30 gg al Giudice di pace od al limite entro 60 gg al Prefetto, chiedendo la sospensione e l'annullamento della contestazione) e citando -in qualita' di significativi precedenti- queste sentenze.
Non avendo fatto il ricorso nei termini, ha di fatto accettato incondizionatamente la contestazione. Non e' comunque detto che cio' sia male: sostenere un'opposizione e' una cosa che richiede tempo e cura, e l'esito non e' certo.
 
 
 
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