testata ADUC
Senza Titolo
Scarica e stampa il PDF
Lettera 
28 ottobre 2000 0:00
 
Tipo_Form.............CONSIGLI
RICHIESTA.............Gentilissima ADUC, circa tre mesi fa sono stato vittima di una rimozione forzata a mio avvisso irregolare.
Il divieto di sosta era regolato da alcuni cartelli tra cui ne spiccava un recante un foglio di carta scritto in stampatello senza timbro e firma per l'autorizzazione (da me fotografato). Detto cartello indicava la data, l'ora di inizio divieto e l'ora di fine divieto (giorno 05/06/00 dalle ore 15: 00 alle ore 19: 00).
Ebbene il sottoscritto ha effettuato il parcheggio in quella strada alle ore 02: 00 del giorno 06/06/00 senza dare importanza segnale ancora presente sul lato della via (del resto il divieto era già scaduto alle 19: 00 del giorno prima!).
Alle ore 10: 30 del giorno 06/06/00 sono uscito da casa e non ho trovato la mia auto. Il dubbio mi ha portato a pensare ad un mio errore nella lettura della data sul cartello di divieto, ma la sorpresa è stata un'altra...
... il numero 5 della data era stato corretto a penna e passato al giorno 6!!
Vi sarei grato se mi potesse fornire del materiale sufficiente per presentare ricorso nel più breve tempo possibile poichè mi restano solo 30 gg circa da oggi!

Risposta:
Ci spiace, ma non abbiamo nulla da fornirle.
L'unica considerazione che puo' essere fatta e', per l'appunto, che questi fogli non contenessero gli estremi dell'ordinanza. Il giudice valutera' se vale di piu' l'assenza di ufficialita' dei dati sui fogli oppure il fatto che questi foglietti fossero apposti su dei divieti di sosta, rilevanti per il solo fatto di esserci. A nostro avviso, pero', poiche' in concreto e' importante anche a quando il divieto sia riferito, non ci sembra secondaria la questione dell'ordinanza, indicata o meno. Non e' tanto una questione di firma, ma che ci fossero gli estremi della specifica ordinanza -che lei, se possibile, potrebbe richiedere per dimostrare, eventualmente, la vera data prevista.
Non sappiamo come il giudice valutera' la questione: tuttavia la contestazione e' a nostro avviso da fare in questi termini.
Non e' comunque chiaro a chi lei abbia intenzione di ricorrere, dunque brevemente le ricordiamo gli elementi di base:
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore; lo stesso ricorso e' pero' nullo se la persona ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200. 000 lire, e sono decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa.
Sul sito (in Modulistica) , e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi dentro l'area di operativita' dell'Ufficio del giudice di pace cui si e' presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' domiciliarsi presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- potra' fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
 
 
 
ADUC - Associazione Utenti e Consumatori APS