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Lettera 
1 settembre 2000 0:00
 
1-Set-00
Tipo_Form.............CONSIGLI
RICHIESTA.............In data 19 gennaio 2000 mi e' stato contestato l'art. 142 c. 1-8 del C.D.S. attraverso l'apparecchio elettronico misuratore di velocita' modello Velomatic 103B (512). Faccio presente che gli agenti non erano visibili e che secondo quanto riportato dal verbale la contestazione immediata non ha potuto avere luogo in quanto non e' stato possibile ordinare il fermo in tempo utile e nei modi regolamentari secondo l'art. 384 D.P.R. 495/92.
L'agente rilevatore deve essere visibile e contestare immediatamente l'infrazione appena essa viene rilevata dall'autovelox? Secondo l'art. 200 c.d.s. la violazione di qualsiasi norma della strada deve essere contestata immediatamente salvo i casi previsti dall'art. 384 c.d.s.: quali sono questi casi?
Ringraziando per la cortese collaborazione rimango in attesa di un Vs. gentile riscontro e invio.

Risposta:
Riteniamo sia utile riportare l'articolo del Regolamento del CdS (che NON e' il CdS ma un'ulteriore legge). Per cio' che le concerne, il punto e' che "nel caso in cui il rilievo avvenga tramite apparecchi di rilevamento che consentano il rilievo solo in tempi successivi, e' consentito non effettuare la contestazione immediata".
Se pero' l'apparecchio consente l'immediato rilievo dell'infrazione, il fermo deve essere immediato.
Gli autovelox -il modello 104/C ed il Telelaser, ad esempio- consentono l'immediato rilievo e dunque la contestazione immediata e' dovuta.
Per cio' che concerne il Velomatic, ci risulta ugualmente che preveda un rilievo immediato: poiche' pero' non vi sono atti ufficiali ma solo dichiarazioni informali della ditta, consigliamo di contattare direttamente la ditta e chiedere conferma, richiedendo anche copia di una nota tecnica da poter presentare in allegato al ricorso -da presentarsi entro 30 gg davanti al giudice del luogo ove il fatto e' avvenuto, chiedendo la sospensione e l'annullamento (se il giudice competente e' fuori dal suo distretto dovra' domiciliarsi in cancelleria, con il conseguente disagio di dover contattare la stesa per avere informazioni in merito alle udienza, alla sospensione, etc).
"Art. 384. - Casi di impossibilita' della contestazione immediata (art. 201 C.s.).
1. I casi di materiale impossibilita' della contestazione immediata prevista dall'articolo 201, comma 1, del codice, sono, a titolo esemplificativo, i seguenti:
a) impossibilita' di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocita';
b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;
c) sorpasso in curva;
d) accertamento di una violazione da parte di un funzionario o di un agente a bordo di un mezzo di pubblico trasporto;
e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia gia' a distanza dal posto di accertamento o comunque nella impossibilita' di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;
f) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo.
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303), con le modifiche di cui al d.P.R. 16 settembre 1996, n. 610". Sul sito, in Modulistica, trovera' un facsmile per il ricorso.
 
 
 
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