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Lettera 
31 agosto 2000 0:00
 
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Avrei bisogno di un'informazione in tema di ricorso contro le contravvenzioni per eccesso di velocita’ rilevate tramite autovelox (mod. 104/C). la mia intenzione sarebbe di fare ricorso al Giudice di pace: mi chiedo però:
- qualora non venga accolta la richiesta di sospensione posso pagare la multa in misura ridotta prima dei 60 giorni dalla notifica e continuare poi il procedimento nel merito?
- all'esito positivo del procedimento il GdP può ordinare che mi vengano restituiti i soldi versati in adempimento?
Vi chiedo di rispondermi con cortese urgenza. Grazie.

Risposta:
Se non le accoglie la sospensione, sara' l'ufficio stesso a indicarle il termine entro il quale pagare (sino al momento della risposta tutto e' comunque sospeso) e il ricorso potra' ugualmente continuare nel merito. Se ha gia' pagato, la rimborseranno nel caso vincesse il procedimento.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore; il ricorso e' pero' nullo nel caso in cui la persona ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stesso.
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, ritenuto indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi dentro l'area di operativita' dell'Ufficio del giudice di pace cui si e' presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' domiciliarsi presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace. Le risposte alle sue due domande sono entrambe negative.
 
 
 
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