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Lettera 
31 agosto 2000 0:00
 
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Tipo_Form.............CONSIGLI
RICHIESTA.............Vorrei chiedere come comportarmi nei confronti della Polizia Municipale ora che mi sono stati recapitati a casa due verbali di multa per aver percorso un tratto di corsia preferenziale (Per Autobus) posta in una strada a doppia corsia, da poco istituita e da tutti percorsa. Naturalmente non contesto la motivazione della multa bensi’ il fatto che in entrambi i verbali giustificavano la recapitazione a casa perche’ "Impossibilitati a fermar(mi) nei modi regolamentari".
Potrei contestare i verbali per questa mancanza di rispetto: Non credo infatti che in una strada urbana (Trafficatissima) sia cosi’ difficile fermare un automobilista e contestargli l'infrazione! Distinti saluti e Grazie!!

Risposta:
Bisognerebbe conoscere i motivi del mancato fermo. E' possibile che effettivamente fossero nell'incapacita' di fermarla, pero' dovranno dimostrarlo con ragioni sufficientemente valide, tipo. . che stavano svolgendo un altro incarico. Le spieghiamo: una pattuglia con Autovelox e' in servizio appositamente per quello e non ha giustificazioni se non ferma il trasgressore; mentre alcune infrazioni possono effettivamente essere rilevate da agenti impegnati in altre attivita' (ad esempio, dirigere il traffico). In quei casi, il mancato fermo e' consentito. Dunque, occorrerebbe conoscere l'ordine di servizio dell'agente. Quindi, se proponibile, il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore; il ricorso e' pero' nullo nel caso in cui questa persona non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stesso.
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, ritenuto indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
Si ricordi che occorre domiciliarsi dentro l'area di operativita' dell'Ufficio del giudice di pace cui si e' presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' domiciliarsi presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
 
 
 
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