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Lettera 
6 agosto 2000 0:00
 
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RICHIESTA............. In data 19 luglio 2000 ho ricevuto una notifica da parte del comando Polizia Municipale di Muccia (MC) riguardante una multa da autovelox (mod. 104 C2), per un’infrazione commessa in data 20 maggio 2000. Dato che la multa non mi e’ stata contestata immediatamente avevo pensato di fare ricorso, vista anche la recente sentenza della Cassazione riguardo un caso simile. Avendo gia’ compilato il Vs modulo per ricorsi autovelox volevo chiedere se Tribunale competente e’ quello di Palermo (dove io risiedo e dove mi e’ stata notificata la multa) o il Tribunale di Macerata (dove l’infrazione e’ stata commessa).
RingraziandoVi anticipatamente ed in attesa di una Vostra risposta Vi invio i miei piu’ cordiali saluti.

Risposta:
L'Ufficio del giudice di pace competente e' quello del luogo ove il fatto e' avvenuto, dunque di Macerata: occorre presentarlo di persona.
Ha 30 gg dalla notifica per presentarlo, chiedendo la sospensione e l'annullamento dello stesso.
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valida l'indicazione del mancato fermo, ritenuto indispensabile ai sensi di quanto indicato dal Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta ma forzosa). Cio' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi dentro l'area di operativita' dell'Ufficio del giudice di pace cui si e' presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' domiciliarsi presso la cancelleria dello stesso e provvedere ad informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentare il ricorso al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
 
 
 
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