testata ADUC
Senza Titolo
Scarica e stampa il PDF
Lettera 
6 agosto 2000 0:00
 
Mi e’ stata notificata una multa per eccesso di velocita’ rilevata con l'autovelox. Dal comando dei VV. UU. di Cava de' Tirreni (SA)
Un legale, da me interpellato, ha detto che la devo pagare perche’ la sentenza della Cassazione, nella fattispecie, non si puo’ applicare in quanto.. ... bla, bla, bla.... e tante altre parole.
Di seguito riporto fedelmente cio’ che e’ riportato sulla raccomandata che mi e’ stata notificata:
"Infrazione Accertate
Legge CODICE DELLA STRADA art. 142 comma 8 - Sanzione amm.va Lit. 242400
Alla guida del veicolo indicato percorreva un tratto di strada sottoposto a limitazione di velocita’.
Velocita’ consentita sul tratto di strada Km/h 50, velocita’ rilevata dallo strumento Km/h 76, velocita’ netta accertata Km/h 71. La velocita’ netta accertata e’ stata calcolata considerando la riduzione di legge del 5% con un minimo di Km/h 5. La direzione del veicolo, al momento della rilevazione era NORD-Sud. Esiste agli atti documentazione fotografica della violazione, che sara’ trasmessa all'autorita’ competente in caso di ricorso. Apparecchiatura utilizzata Marca ELTRAFF mod. Velomatic 512 Omologazione Min. LL. PP. n. 2961 del 27.11.1989.
L'infrazione non e’ stata contestata immediatamente ma notificata, all'intestatario del veicolo, ai sensi dell'art. 384 comma 1 lett. e) DPR 16.12.1992 n. 495, perche’ rilevata dall'esame del fotogramma, desunto da questo Ufficio e visionabile a richiesta."
Come devo regolarmi? Posso fare ricorso? Posso usare il Vs modello e quali eventuali modifiche devo apportare?

Risposta:
La sentenza era relativa al mod. 104/C, ma risulterebbe che anche il Velomatic consenta il medesimo rilievo immediato. Puo' comunque chiedere conferma -per la sua sicurezza- alla ditta produttrice del macchinario.
Per cio' che concerne la possibilita' o meno di contrastare la sanzione in quanto tale si ricordi che:
ha 30 gg dalla notifica per effettuare un ricorso avanti al giudice di pace del luogo ove la violazione e' stata rilevata, chiedendo la sospensione e l'annullamento dello stesso.
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valida l'indicazione del mancato fermo, ritenuto indispensabile ai sensi di quanto indicato dal Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta ma forzosa). Cio' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi dentro l'area di operativita' dell'Ufficio del giudice di pace cui si e' presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' domiciliarsi presso la cancelleria dello stesso e provvedere ad informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentare il ricorso al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
 
 
 
ADUC - Associazione Utenti e Consumatori APS