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Lettera 
5 agosto 2000 0:00
 
Le indicazioni sono di prassi: e' su tale prassi che si basa la contestazione, e non sul modello di autovelox.
I termini per il ricorso sono i seguenti:
ha 30 gg dalla notifica dello stesso per effettuare un ricorso avanti al giudice di pace del luogo ove la violazione e' stata rilevata, chiedendo la sospensione e l'annullamento dello stesso.
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valida l'indicazione del mancato fermo, ritenuto indispensabile ai sensi di quanto indicato dal Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta ma forzosa). Cio' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi dentro l'area di operativita' dell'Ufficio del giudice di pace cui si e' presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' domiciliarsi presso la cancelleria dello stesso e provvedere ad informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.


Risposta:
Tipo_Form.............CONSIGLI
RICHIESTA............. Possono le assicurazioni ancora anche se il contratto risale a sette anni fa' stipulare (contratti decennali). Anche dopo la disdetta e’ arrivata citazione Giudice di Pace.
 
 
 
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