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Lettera 
5 agosto 2000 0:00
 
Ha 30 gg dalla notifica per effettuare un ricorso avanti al giudice di pace del luogo ove la violazione e' stata rilevata, chiedendo la sospensione e l'annullamento dello stesso.
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valida l'indicazione del mancato fermo, ritenuto indispensabile ai sensi di quanto indicato dal Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta ma forzosa). Cio' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi dentro l'area di operativita' dell'Ufficio del giudice di pace cui si e' presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' domiciliarsi presso la cancelleria dello stesso e provvedere ad informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Il mancato fermo -nel suo caso specifico- sara' comunque contestabile, ma dovra' essere il proprietario ad effettuare il ricorso. Naturalmente, nel caso di rigetto, sara' il proprietario -se gia' non lo avesse fatto- a dover consegnare la patente.


Risposta:
Tipo_Form.............CONSIGLI
RICHIESTA.............Gent.mi,
Lavoro per una Gestione Governativa di trasporti pubblici, Alcuni mesi or sono, la direzione decide che le spettanze mensili non sarebbero piu' corrisposte con inclusione in busta di assegni circolari nominativi, ma con accredito in conto corrente presso istituti bancari locali. Chiedo se cio' sia da ritenere corretto, dal momento che l'apertura di un conto corrente comporta delle spese a carico del dipendente.
 
 
 
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