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Lettera 
4 agosto 2000 0:00
 
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RICHIESTA.............Purtoppo sono venuto a conoscenza del vostro servizio solo oggi in occasione della sentenza della Cassazione che ribadisce la non sanzionabilita' delle multe autovelox qualora non vengano subito notificate. Vi presento il mio caso: in data 7 giugno 2000 mi e' stato recapitato un verbale datato 3 giugno 2000 da parte della polizia municipale di Blevio (CO) facente riferimento ad una infrazione del 17/3/2000 riguardante un eccesso di velocita' di km 14 (64km ora risptto 50 km consentiti)che non e' stata contestata causa particolare conformita' della strada.. .
A fronte di cio' volevo sapere:
-E' lecito emettere un verbale a quasi tre mesi dalla violazione?
-E' possibile fare ricorso essendo passati i 30 gg consentiti?
-Essendo in scadenza i 60 gg per il pagamento del verbale, cosa capita se non pago l'ammontare dovuto?

Risposta:
Il termine entro il quale il verbale deve essere notificato l'atto e' di 150 gg dall'identificazione del contravventore, dunque siamo nei termini.
Il ricorso entro 30 gg e' quello da presentarsi al giudice di pace, mentre entro 60 gg e' consentito presentare ricorso al Prefetto (inviando raccomandata A/R al Prefetto presso il Comando dei Vigili del luogo da cui proviene la contravvenzione), sempre chiedendo sospensione ed annullamento.
E' comunque molto piu' difficile ottenere sentenze positive da parte dei Prefetti che non da parte dei giudici, e il Prefetto quando respinge raddoppia la multa. Se a rigettare il ricorso fosse il Prefetto -entro 30 gg dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione- potra' ricorrere al giudice di pace avverso la multa ormai raddoppiata. Sul nostro sito trova i facsimile per l'autovelox e per il ricorso al giudice di pace.
 
 
 
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