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Lettera 
20 aprile 2000 0:00
 
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RICHIESTA.............Nel dicembre scorso ho ricevuto una cartella esattoriale di oltre 200.000 lire per mancato pagamento di una multa per una infrazione commessa nel dicembre 1994 e che mi era stata notificata a maggio del 95, ben oltre i 150 giorni previsti dalla legge in merito. La stessa multa e' stata da me riconsegnata presso l'ufficio contravvenzioni del Comune di Roma dove, l'addetto, dopo aver constatato la fondatezza del mio reclamo ha trattenuto il verbale e la notifica.
Dopo aver ricevuto a Dicembre la suddetta cartella mi sono recato nuovamente presso l'ufficio contravvenzioni dove, dopo aver preso atto nuovamente della fondatezza delle mie argomentazioni, mi e' stata riconsegnata la cartella dopo aver trattenuto la parte del bollettino di pagamento con una nota in cui era riportata la ragione del mio ulteriore reclamo. In data 19 aprile 2000 mi e' stata recapitata una cartella esattoriale di mora, riguardante la cartella esattoriale di dicembre, con il termine di pagamento di 16 giorni prima che scattino ulteriori interessi di mora.
Sinceramente sono arcistufo di questa situazione. E' possibile che un atto, che gia' viene notificato con evidenti vizi nella regolarita', debba, a distanza di anni, procurare un considerevole disagio ad un utente? Cosa posso fare per concludere definitivamente questa storia?
Grazie per l'attenzione.

Risposta:
I vigili non le possono essere d'aiuto: nei riguardi di una cartella esattoriale occorre fare ricorso entro 60 gg in Commissione Provinciale Tributaria: la contatti e segua le loro istruzioni. Tenga comunque presente che secondo l'ultima sentenza della Cassazione lei avrebbe dovuto fare ricorso contro il verbale notificato in ritardo: avendo omesso di farlo, avrebbe perso il diritto di opporsi all'atto in sede tributaria. Non e' ammesso trascurare le cose: o si paga o si fa ricorso, altrimenti dopo se ne subiscono le conseguenze.
Altrimenti, si rivolga al Difensore Civico Regionale: non e' tenuto ad aiutarla pero' potrebbe riuscirci.
 
 
 
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