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Lettera 
19 aprile 2000 0:00
 
Tipo_Form.............CONSIGLI
RICHIESTA.............Buongiorno,
tramite internet al sito www.bbroma.com avevo prenotato una camera doppia dal 5/5 al 8/5 2000 presso uno dei loro bed & breackfast vicino ai fori romani, versando tramite vaglia postale il relativo acconto di Lit.84000 pari al 20% della somma totale. La signora E*** mi ha debitamente risposto dopo qualche giorno tramite e-mail dicendo di avere ricevuto la caparra e di avere cosi’ confermato la prenotazione.
Ora in data 18 aprile mi fa sapere tramite e-mail che il padrone di casa ha dei gravi problemi e deve disdire la prenotazione. La signora P*** mi mette a disposizione una camera in un totalmente differente bed & breakfast sia per tipologia (qui ci sono piu’ ospiti mentre nell'altro c'era una sola camera per ospiti, questo si trova a S.Pietro che per i miei genitori, anziani si tratta di una posizione troppo scomoda e per di piu’ il costo e’ inferiore in quanto il precedente costava 140000 e questo 130000). Mi propone altrimenti di farmi riavere la caparra di 84.000 Lit. A questo punto, chiedo se quello che mi spetta non sia di gran lunga superiore, visto che il danno arrecatomi e’ piuttosto considerevole. Mi hanno detto che abitualmente nei contratti stipulati in agenzia di viaggio in caso di annullamento da parte del tour operator il risarcimento deve essere pari alla caparra + 10 volte l'importo versato? Puo’ essere vero? In questo caso con tale somma potrei forse eventualmente cercare un albergo vicino ai fori come deciso per festeggiare il 38° anniversario dei miei genitori.
Vi ringrazio per il gentile aiuto, ed in attesa Vi saluto cordialmente,

Risposta:
Casomai e' il doppio della caparra (e non 10 volte tanto...). In alternativa, puo' essere richiesto il rimborso -oltre che della caparra- del danno subito a causa dell'inadempienza della controparte (danno che va dimostrato). Se sia previsto doppio della caparra o rimborso del danno puo'  dipendere o dal contratto -se ci sono riferimenti- o dalla convenienza della parte richiedente. A meno che il contratto prevedesse un termine entro il quale la societa' si riservava di comunicare i cambiamenti
 
 
 
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