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Lettera 
24 marzo 2000 0:00
 
Tipo_Form.............CONSIGLI
RICHIESTA.............Gent.mi amici,
vi invio questa e-mail  il seguente motivo.
Ho fatto ricorso al prefetto per una multa. Trascorsi i fatidici 210 giorni il prefetto ancora non ha risposto. Premesso che la C. Cass., con la sentenza n. 2064 del 1998, dice espressamente che non si puo’ attribuire alcun significato al silenzio della pubblica amministrazione  che, dunque, non puo’ asser impugnato, vorrei sapere se potreste darmi qualche consiglio sul da farsi.
Devo continuare ad aspettare ed eventualmente impugnare l'ordinanza tardiva oppure impugnare  la sanzione amministrativa questa volta innanzi al giudice di pace?
Volevo sapere, inoltre, se in pendenza di giudizio del prefetto e’ sospesa l'esecuzione della sanzione.
Nel ipotesi in cui l'esecuzione non viene sospesa e’ possibile impugnare l'eventuale cartella esattoriale per vizio di legge (vista la mancata risposta del prefetto).
Vi ringrazio anticipatamente.

Risposta:
La sospensione e' attiva solo se lei l'ha richiesta e se gliela hanno accordata, altrimenti no.
Contro l'ordinanza-ingiunzione del Prefetto e' possibile ricorso davanti al giudice di pace, entro 30 gg, nel momento in cui lei ricevera' la risposta, adducendo il mancato rispetto dei termini di legge.
 
 
 
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