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Lettera 
24 marzo 2000 0:00
 
Spett.le Aduc,
ho suggerito ad una persona che si e’ rivolta a me per un parere, che giro a Codesta Redazione, la lettera allegata in formato Word 1997, quale primo passo da compiere, a mio modesto avviso, in attesa dell'evolversi della situazione che vado a descrivere. Si e’ recata col marito presso un mercatino dell'usato ove ha acquistato un mobile " '800" in esposizione, pagandolo con assegno tratto dal conto corrente del marito, presente all'acquisto.
E' in possesso di una ricevuta quietanzata e si e’ accordata verbalmente per lasciare il mobile qualche mese nel predetto negozio, con apposto il cartellino "venduto". Tornata a ritirare il mobile a distanza di tre mesi e parlando con il personale del negozio, si e’ accorta che il mobile stesso era gia’ stato venduto per errore ad un altro cliente. Il titolare dell'attivita’ commerciale sostiene che tentera’ di farselo restituire, ma ho l'impressione che il secondo acquirente abbia versato una cifra maggiore al titolare che, probabilmente, vorra’ accordarsi con la prima persona per la sola restituzione della somma da quest'ultima pagata tre mesi fa.
Qualora il titolare non riuscisse (o non volesse) a farsi restituire il mobile, quale cifra puo’ essere chiesta a titolo di risarcimento per il mancato acquisto, oltre alla ripetizione di quanto gia’ versato?
Quale criterio adottare per valutare il danno?
Quale elemento di comparazione verrebbe adottato dalla Commissione conciliativa della Camera di Commercio o dal Giudice di Pace eventualmente adito, posto che da una prima ricerca non risulterebbero usi e costumi ad hoc, essendo peraltro tale attivita’ commerciale relativamente recente in citta’?
Ringrazio anticipatamente e porgo distinti saluti.

Risposta:
Non esistono dei parametri fissi per determinare il danno: lo stesso puo' variare a seconda dei casi, non tanto in relazione ad usi particolari quanto relativamente al danno specificamente subito.
In casi come questo, non essendoci motivi specifici, la richiesta deve essere forfaitaria. Richiedete quanto ritenete giusto: potra' essere sempre possibile trovare un successivo accordo, oppure lasciare che sia il giudice a stabilire in via equitativa la cifra dovuta.
 
 
 
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