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Lettera 
7 dicembre 1999 0:00
 
7-12-99
Tipo_Form.............CONSIGLI
RICHIESTA.............Ho effettuato una manovra errata con la mia automobile...e ho danneggiato l'auto di mia moglie (oltre alla mia, ahime’). Mi sono recato alla mia agenzia assicurativa (siamo entrambi assicurati con la stessa agenzia) per ottenere il risarcimento dei danni all'auto di mia moglie (essendo indubbiamente mia la colpa del danno), rassegnato a pagare i miei danni...ma l'assicurazione si rifiuta di risarcire alcunche’: non coprono i danni "a familiari e conviventi".
Poco importa se abbiamo due distinte polizze. E` legale questo comportamento?
A che serve l'RCA obbligatoria, se copre i danni a tutti...ma non a tutti?
Grazie per la vostra consulenza!

Risposta:
L'art. 4 della legge 990/69 esclude i parenti dalla definizione di terzo avente diritto al rimborso dei danni.
 
 
 
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