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Lettera 
6 maggio 1999 0:00
 
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RICHIESTA.............
Sono ragazzo di 22 che per motivi di studio si e' trasferito a Parma, affittando un appartamento assieme ad altri quattro studenti. Tale contratto e' stato stipulato e firmato alla presenza del sindacato inquilini e dei proprietari edilizi. Vorrei porre un problema, che da quanto ho saputo, ha coinvolto e coinvolge tuttora parecchi cittadini della citta' di PARMA. In data 26-03-98, dopo tre anni di permanenza nel suddetto appartamento, e' stata eseguita da un tecnico incaricato dal comune, una rilevazione della superficie imponibile per determinare l'ammontare della tassa per lo smaltimento dei rifiuti. La rilevazione si era resa necessaria a causa della mancata denuncia della superficie in questione da parte del proprietario. Il "tecnico", pur non presentando nessun documento di riconoscimento, ha preteso di effettuare le misurazioni dei vani e ottenere dati anagrafici riguardanti gli inquilini. L'avallo dell'avvenuta ispezione doveva essere effettuato da parte mia (unico inquilino presente al momento dell'ispezione) mediante la firma di un modulo. Io mi rifiutai di porre tale firma poiche' non mi ritenevo sufficientemente informato del motivo e dello scopo di tale "visita". Non avevo infatti ricevuto alcun avviso ufficiale di tale ispezione e il tecnico si rifiuto' di darmi spiegazioni a tal proposito, poiche' sostenne che entro breve tempo mi sarebbe stato recapitato tutto il materiale necessario al chiarimento della mia posizione. Dopo qualche mese, mi viene recapitata una bolletta da parte della societa' COGEST, azienda privata che gestisce per conto del comune di Parma la tassa sullo smaltimento dei rifiuti. Tale bolletta conteneva il calcolo di tale tassa (effettuato secondo criteri di permanenza e della planimetria rilevata dal tecnico), ed una somma aggiuntiva (una multa) dovuta alla mancata denuncia da parte nostra, nei confronti del comune, della nostra presenza nell'appartamento. Di tale obbligo noi non eravamo mai stati informati da alcuno, nemmeno all'atto della firma del contratto. Sulla bolletta figurava come intestatario soltanto il mio nome, essendo stato io a fornire i miei dati come su richiesta del tecnico, seppur nonostante non abbia mai apposto la mia firma sul documento da lui compilato con i dati da me fornitigli. Mi rivolgo alla COGEST per lamentarmi di tale verbalizzazione secondo me irregolare. L'azienda mi fa sapere che nonostante io mi sia rifiutato di firmare, l'accertamento era da considerarsi valido. Faccio allora presente che per lo meno fosse corretta l'intestazione, in quanto non volevo essere l'unico responsabile del pagamento. Nel corso dei tre anni dal nostro arrivo nell'appartamento, infatti, si erano susseguite altre persone, la cui posizione era stata regolarizzata tramite scrittura privata alla presenza dell'avvocato del sindacato inquilini e con il consenso del proprietario. In data 3-05-99 dopo numerosissime discussioni con la "COGEST, per l'intestazione dell'avviso di accertamento, abbiamo ricevuto un nuovo modulo per il pagamento di una delle quattro rate dell'imposta, intestate pero' soltanto a 4 persone, e non 7 come era il numero delle persone susseguitesi nei tre anni (anche se contemporaneamente, sono sempre state presenti e regolarmente registrate su contratto 4 persone). Le 4 persone intestatarie del modulo erano quelle originariamente contenute nel contratto. A richiesta di spiegazioni ci viene riferito che la COGEST che essa e' in grado di fare riferimento soltanto alle persone dichiarate sul contratto iniziale. Oggi, 4-05-98 vengo a conoscenza dal "GIORNALE DI PARMA" del 4-05-99 che secondo la Corte di Cassazione ( secondo l'art. 52 d.p.r. 26 Ottobre 1972 n?633 ) tutti gli accertamenti COGEST della citta' di PARMA, se non autorizzati dal giudice, sono illegittimi anche se gli inquilini hanno acconsentito a far entrare i tecnici. A sostegno di questa notizia il "GIORNALE DI PARMA" del 4-05-99 riporta la sentenza della corte di Cassazione e un commento del Sole 24ore e indicando che nel prossimo numero saranno inserite le istruzioni per fare ricorso contro gli illegittimi accertamenti.
IL SOLE 24ORE : Norme e Tributi "Fisco, stop agli in casa se non c'e' il mandato del giudice"
"La suprema Corte di cassazione con sentenza n? 16904 del 1? aprile 1998, depositata il 27 luglio scorso di prossima pubblicazione su afferma, in modo chiaro che l'accesso, che l'Amministrazione finanziaria compie in luoghi adibiti ad abitazione senza l'autorizzazione prevista dall' art. 52 d.p.r. 26 Ottobre 1972 n?633, del procuratore della repubblica determina la nullita', per violazione di legge, di tutti gli atti amministrativi conseguenti e, in particolare, degli avvisi di accertamento emessi alla conclusione dell'attivita' di controllo e di rettifica".Preoccupati di effettuare il pagamento della rata presunta illecita ( per altro spedita in data posteriore a quella di scadenza) ci siamo informati presso l'ufficio tributario di Parma, ma la direttrice dell'ufficio ci ha assicurato che la notizia riportata settimanale non e' esatta. Chiediamo pertanto un aiuto al vostro organo, per ricevere delucidazioni su cio' che e' possibile fare per evitare un pagamento inutile (se possibile) o altrimenti, responsabilizzare TUTTE le persone che hanno regolarmente abitato l'appartamento, alcune delle quali non sarebbero disposte ad instaurare un accordo con il sottoscritto, visti gli incrinati rapporti personali.

Risposta:
L'Amministrazione Finanziaria indicata in sentenza non e' l'Amministrazione Comunale. Pertanto, non mi risulta che quella sentenza sia applicabile al Vostro caso. Certamente, sarebbe stato opportuno che voi non faceste entrare degli sconosciuti in casa vostra: nessuno poteva imporvelo e, avreste potuto limitarvi a portare in comune gli atti necessari alla valutazione. Allo stesso tempo, non vedo come si possa obbligare la Cogest ad indicare anche gli altri soggetti (di cui peraltro loro non possono essere a conoscenza, poiche' queste altre persone non hanno ne' firmato al controllo ne' erano indicate sul contratto registrato) se non hanno gli elementi per poterlo fare. L'unico modo potrebbe essere un'autodenuncia da parte di chi non e' stato indicato dalla ditta.
 
 
 
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