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Lettera 
9 novembre 1999 0:00
 
9-Nov-99
ho dato in locazione un appartamento arredato, il contratto è stato registrato all'ufficio del Registro in data 01/03/1999, la durata è di 4 anni e decorre dal 01/05/1999 al 30/04/2003, il conduttore in data 25/10/1999 mi ha comunicato con raccomandata r.r. che non intende rinnovare il contratto di locazione per gravi motivi economici, pertanto intende riconsegnare le chiavi e lasciare l'appartamento entro il 30/04/2000.
Le mie domande sono le seguenti:
Può disdire anticipatamente un contratto di durata di 4 anni? Si può ritenere un grave motivo per il recesso anticipato, la motivazione espressa? Come può essere quantificato l'eventuale danno economico subito per la disdetta anticipata del conduttore?
Cordiali saluti.

Risposta:
la motivazione addotta puo' di per se' non essere ritenuta valida. Motivo valido di recesso (salve diverse disposizioni contrattuali specificamente espresse) puo' essere solo una causa di forza maggiore. Occorre dunque valutare se questa motivazione a lei accennata abbia poi un reale contenuto concreto, avendo apportato una reale variazione nella situazione dell'inquilino. In caso contrario, potrebbe anche non essere accordato il recesso. Resta pero' vero il fatto che -non essendo per niente facile in Italia ottenere uno sfratto per morosita'- a seconda della situazione e se la persona non ha effettivamente fondi, potrebbe essere conveniente trovare un accordo, onde evitare di dover avere in casa una persona non pagante e per la quale non si ottiene neanche la forza pubblica. La questione deve altrimenti essere risolta davanti al Tribunale, che decidera' l'eventuale penale. Tenga presente anche il fatto che comunque ci saranno spese di avvocato, le quali possono essere anche di un certo peso.
 
 
 
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