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Lettera 
17 aprile 2001 0:00
 
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Subject: consiglio Aduc
Al mio precedente quesito riguardante le aste di immobili, su cosa poteva o non poteva il giudice, mi avete cosi' risposto:
"Gentile Signor P***,
vuol dire che il giudice puo' disporre la vendita della sola quota indivisa, oppure dell'intero immobile, procedendo successivamente a ripartire il ricavato tra la persona a causa della quale e' avvenuta la vendita e quella il cui diritto e' stato investito dalla vendita forzata, pur se incolpevole.
Cordiali Saluti."
Ora vi chiedo se il giudice puo' disporre subito la vendita dell'intero immobile o deve almeno aspettare una prima asta in cui mettere solo la quota indivisa del 50%.?
Grazie e buon lavoro.

Risposta:
No, per quanto ci risulta il giudice puo' disporre subito la vendita, anzi e' normale che la decisione sia presa proprio nella fase iniziale, invece che modificarla a fronte di elementi nuovi sottoposti alla sua attenzione e con molte meno probabilita' che sia accolta una variazione in corso di causa: le risulta una prassi diversa nel suo Tribunale? E comunque si tratterebbe di una prassi, e nulla piu' (non di una disposizione prefissata): in quanto la possibilita' o meno di decidere in tal senso spetta al giudice, e puo' darsi che i giudici del luogo preferiscano prima tentare una vendita di quota indivisa e successivamente modificare il tutto, una volta andata deserta la prima asta (ci sembra comunque piuttosto anomalo ed improbabile).
 
 
 
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