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Lettera 
15 aprile 2001 0:00
 
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RICHIESTA.............Riguardo all'impiego del TELELASER: guardando sul net sul sito www.autovelox.net per esempio ho trovato che il telelaser è assolutamente impreciso: siccome la sorgente laser non è puntiforme ma parte da un diametro di qualche cm, il fascio laser generato segue l'andamento dell'angolo conico di Bewster e quindi tende ad allargarsi: non c'è da rimanere stupiti se puntando a 1000 m si forma un diametro del laser di circa 1,77m nel quale possono ricadere svariati veicoli, uccelli che volano, 747 che atterrano etc... Quindi essere a norma non vuol dire essere preciso. Inoltre l'art.345 del codice della strada sottolinea che sia l'accertatore che l'accertato debbano vedere in maniera netta e chiara chi ha commesso l'infrazione. Il telelaser non emette nessuna foto fissando sia la velocità che la targa del veicolo e quindi è fuori legge (e non fuori norma o omologazione) Pertanto gli agenti di ps (ignoranti perchè non sanno un tubo di ingegneria elettrica ed ottica mentre io sì) commettono un illegalità ritirando la patente ed elevando contravvenzione. A riguardo ci sono 2 sentenze del tribunale di padova e venezia. La domanda è : trovandosi fermati da pattuglia con telelaser come comportarsi in merito ? E' illecito quindi che loro ritirino la patente? Come uscirne ? Dal momento che io non posso vedere in maniera netta e chiara che sono io che ho fatto l'infrazione bensì mi devo fidare di uno che non sà neanche cos'è un angolo conico ? E se per di più il telelaser non fosse messo sul treppiede ? Che ne sò che l'agente di ps magari non abbia il morbo di parkinson ????? Mi sembra la solita presa in giro... Il telelaser va messo fuori legge, a meno che non venga riprogettato con emissione di fotografia, con l'obbligo di essere messo sul treppiede,  e che venga riprogettata anche il diametro di uscita della sorgente luminosa al laser.... Che ne dite in merito ? E rispetto al nuovo Provida 2000 che mi filma... La privacy dove la mettiamo ? GRAZIE

Risposta:
per quanto concerne i filmati, non c'e' una particolare differenza rispetto alle foto, in quanto e' comunque l'immagine che viene registrata, e solo per consentire la contestazione. Venendo inoltre trattenuta presso l'Ente accertatore, e' tutelata da ipotetiche ingerenze di terzi non autorizzati. Per quanto concerne il Telelaser, pensiamo che tecnicamente ne sappia piu' lei di noi; ad ogni modo e' vero che l'apparecchio non consente con certezza l'identificazione, perche' e' eccessivamente aleatoria, in quanto basata sulle capacita' del rilevante. Per cui il ricorso e' legittimo e proponibile: resta tuttavia nelle mani del giudice di pace che valutera' il caso specifico, l'accoglimento o meno dell'opposizione.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa.
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione. Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace. 
 
 
 
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