testata ADUC
Senza Titolo
Scarica e stampa il PDF
Lettera 
12 aprile 2001 0:00
 
Tipo_Form.............CONSIGLI
RICHIESTA.............Perdonate l'imperizia tecnica vorrei ugualmente porvi un quesito:
- un mio conoscente (vero) ha ricevuto un verbale del CdS da un agente (ausiliario) della Polizia di Stato per violazione dell'art.176 in quanto durante intenso traffico in autostrada procedeva sulla corsia di emergenza per un tratto (635.000 circa + notifica). L'agente non ha potuto fermare l'auto per motivi di traffico e sicurezza stradali ed era libero dal servizio a bordo della propria autovettura.
Il mio conoscente (vero) dice che in quel momento era dal medico.
Puo’ fare ricorso in base alla recente sentenza della Cassazione?
1000000000000 di grazie.

Risposta:
Il mancato fermo puo' comunque contestarlo -e' poi il giudice a valutarne l'applicabilita' nel caso specifico. Se vuole ricorrere, sarebbe pero' opportuno che si premunisse delle prove necessarie a dimostrare dove effettivamente si trovasse l'auto il giorno indicato. In caso contrario, puo' anche ricorrere ma rischia il rigetto: decidera' il giudice.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60gg.).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
La quale ha precisato, nella nuova sentenza, che debbano ritenersi 5 i casi in cui le multe sono valide, anche se non contestate subito:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo,
multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passaggio dal posto di accertamento.
Qui trova un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
 
 
 
ADUC - Associazione Utenti e Consumatori APS