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Lettera 
12 aprile 2001 0:00
 
Tipo_Form.............CONSIGLI
RICHIESTA.............Ho letto la vostra banca dati e vi illustro il mio caso per un consiglio. Ho preso una supermulta a Genova Nervi il 13 dicembre 2001, in Autostrada; procedevo a 133 km in un tratto dove, assurdamente il limite e’ a 80. Oltretutto si erano ben nascosti, mentre dalla vostra documentazione evinco che l'apparecchio deve essere messo in modo che sia visibile. Sul verbale si dice che l'autovelox e’ il modello 104 C/2, di cui gli operatori avevano verificato la perfetta funzionalita’ (con che cosa?); poi si dice che non e’ stato possibile procedere a contestazione immediata....in quanto l'apparecchiatura... ha consentito la determinazione dell'illecito dopo che il veicolo era gia’ a distanza dal posto di accertamento, e comunque nell'impossibilita’ di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari. Si dice che devo pagare 626.700 lire comprensive delle spese di notifica. Inoltre si dice che il pagamento e’ effettuabile in euro "testualmente" -e’ al tasso di conversione di L.1936,27-.
Ora vi pongo alcuni quesiti, anche se mi sto attrezzando per il ricorso al giudice di pace, con il modulo da Voi consigliato: il fatto che non sia specificato il prezzo preciso in euro puo’ invalidare la pratica (e quindi puo’ essere citato come motivo nella domanda al giudice di pace)? L'ho letto su una rivista, ma non ricordo quale. Sono medico, e in casi di urgenza so che posso agire "in stato di necessita’", rispondendo ad una chiamata, per esempio, di un conoscente che sta male. Nel qual caso a chi devo fare la domanda di annullamento della sanzione? E qual e’ la procedura? Il ricorso al Giudice di pace e quest'ultima soluzione sono in antitesi l'una con l'altra? In parole povere posso prima fare la domanda al giudice di pace, e in caso di esito negativo, fare ricorso (non so a chi) documentando che stavo agendo in caso di necessita’? E quali sono le possibilita’ che tale ricorso sia accolto? Ringraziandovi per il prezioso aiuto, che comunque mi avete gia’ dato.

Risposta:
Non c'e' bisogno di indicazione della cifra in Euro: l'indicazione del tasso di conversione e' piu' che sufficiente ad ogni evenienza.
Se possa dimostrare lo stato di necessita', puo' allegare la documentazione dimostrativa al ricorso: se pero' non e' in grado di farlo, sostenerlo genericamente non basta.
Nel ricorso al giudice puo' indicare contestualmente tutti i motivi per i quali vuole fare opposizione, senza esclusioni.
Decidera' poi il giudice se e per quali motivi accogliere il ricorso.
Le modalita' sono:
il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60gg.).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
La quale ha precisato, nella nuova sentenza, che debbano ritenersi 5 i casi in cui le multe sono valide, anche se non contestate subito:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo,
multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passaggio dal posto di accertamento.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
 
 
 
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