Il creditore pignorante, a seguito di sentenza civile, dopo l'estinzione del processo di esecuzione per inattività delle parti (631cpc), anche perchè era stato pignorato solo un paio di euro, potrà riprendere anche in futuro la sua attività o gli è oramai preclusa? Cioè, potrà più far valere il suo credito con nuovi pignoramenti o trasformerebbe la sua azione in una vera e propria persecuzione tanto da invogliare una sorta di clandestinità economica del debitore per cui il concetto di beni futuri espresi all'art. 2740 del c.c. debbano intendersi solo quelli già certi e pignorabili?
Risposta:
Valgono anche in questo caso i termini decennali di prescrizione, ed il debitore rispondera' anche con i beni di nuovo acquisto, a qualsiasi titolo.