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Lettera 
30 gennaio 2001 0:00
 
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RICHIESTA.............Cara Aduc,
in data odierna mi e' stata recapitata una multa per la violazione dell'articolo 0173 del codice della strada, uso del cellulare alla guida, avvenuta in data 20-10-2000 a Firenze. La violazione, secondo quanto recita l'ingiunzione, non mi e' stata contestata al momento per cause di intenso traffico.
Vito e considerato che io non ho l'abitudine di usare il cellulare alla guida sono sicura che il fatto a me contestato sia dovuto ad errata percezione visiva dell'agente contestatore, cosa che avrei potuto sicuramente chiarire se fossi stata prontamente fermata. Oltretutto, al danno si aggiunge la beffa di dover pagare oltre alle 60, 600 lire di multa anche la sovrattassa di lire 11, 500 per le spese di procedimento notificazione! E' possibile ricorrere contro questa istanza? La ragione addotta di intenso traffico e' valida a tutti gli effetti?

Risposta:
Potrebbe tentare la contestazione del mancato fermo: non siamo pero' in grado di dirle quante possibilita' abbia di farsela accogliere: e' difficile che la motivazione per il mancato fermo sia -per questa tipologia di casi- accettata.
Ci sembra dunque un po' rischioso. Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
 
 
 
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