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Lettera 
15 gennaio 2001 0:00
 
Subject: Autovelox
Buon giorno,
e’ stata recapitata a casa di mio cognato un multa x eccesso di velocita’ rilevato con autovelox!
Siccome non sono aggiornato sulle nuove disposizioni in materia, io sapevo che l'infrazione doveva essere subito contestata a chi aveva commesso l'infrazione al codice della strada! E' vero? E se e’ cosi puo’ fare ricorso al pretore o giudice di pace?

Risposta:
Il mancato fermo puo' essere un motivo di ricorso, ma si ricordi che e' poi il giudice di pace a valutare sulla ammissibilita' o meno nel caso specifico (la contestazione e' d'obbligo quanto possibile, ma e' legittima la sua assenza in casi di effettiva impossibilita').
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice. Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
 
 
 
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