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Lettera 
14 gennaio 2001 0:00
 
Subject: Multa autovelox
Cara ADUC mi chiamo (...) e vi scrivo per chiedervi un parere. Mi e’ pervenuta in data 2/01/2001 una contravvenzione dal comando di polizia municipale di Rosignano marittimo nella quale c'e’ scritto che il giorno 8/12/2000 procedevo con il mio motociclo ad una velocita’ di 93 Km/h (88 Km/h velocita’ netta) su un tratto di strada con limite massimo di 50 Km/h. Il rivelatore di velocita’ e’ un Velomatic 512-V.
E' stato indicato che non e’ stata effettuata l'immediata contestazione " in quanto i verbalizzanti erano impegnati in altra contestazione ".
Io non ho visto su quel tratto di strada nessun agente e nessun veicolo fermato. Non e’ possibile che questa formula venga sempre indicata nei verbali in modo da evitare possibili ricorsi e che l'autovelox fosse incustodito?
Vi chiedo quindi se consigliarmi di fare o no ricorso (entro il 1/02/2001).
Vi ringrazio in anticipo della vostra eventuale risposta.

Risposta:
Il fatto che lei non abbia visto gli agenti o le apparecchiature per rilevare la velocita' non e' un valido motivo per il ricorso. Invece il mancato fermo puo' esserlo, anche se, tenga presente, sara' il giudice a valutare se accettarlo o meno.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
 
 
 
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